Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE

39, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CAVUOTO CARMEN, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4016/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2006 R.G.N. 3938/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per infondatezza ergo rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’11 agosto 1998 M.C. conveniva dinanzi alla Pretura di Benevento l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’assegno di invalidità, dopo avere espletato senza esito la procedura amministrativa volta ad ottenere il medesimo beneficio.

Costituitosi in giudizio l’INPS chiedeva il rigetto della domanda non sussistendo i presupposti del diritto invocato.

Con sentenza del 21/6/02 il Giudice adito, all’esito dell’espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda.

Con atto del 15/7/2002 il M. proponeva appello avverso detta sentenza eccependone la nullità perchè redatta in forma standardizzata senza alcun riferimento specifico alla fattispecie dedotta in giudizio, e lamentando l’erronea valutazione delle proprie infermità operata dal CTU e contenute nella relazione posta a fondamento della decisione impugnata, nonchè la lacunosità della stessa perizia priva dell’espletamento di essenziali accertamenti specialistici. Lamentava, inoltre, che non era stato operato il dovuto raffronto fra le patologie presenti all’epoca dell’iniziale riconoscimento dell’assegno e quelle presenti al momento attuale, per cui ribadiva la richiesta di accoglimento della domanda già formulata in primo grado.

L’INPS, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’appello.

Disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, la Corte di Appello di Napoli, sulla base della stessa, con sentenza del 26 maggio-30 giugno 2006, rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre M.C. con due motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si duole che la Corte di appello di Napoli, senza tener conto che, nella specie, trattavasi della revoca del già riconosciuto assegno di invalidità, abbia disconosciuto il beneficio richiesto, osservando che il CTU aveva considerato tutte le patologie lamentate (“insufficienza venosa cronica di grado severo;

bronchite cronica; spondiloartrosi diffusa con discopatia cervicale;

ulcera duodenale”) con la precisazione che l’appellante risultava “tuttora affetto dalle patologie presenti fin dal 1994 epoca in cui gli era stato concesso l’assegno di invalidità successivamente revocato”, ma che tali patologie non erano tali “da determinare la concessione dell’assegno di invalidità”.

L’assunto del ricorrente, che ravvisa in siffatta argomentazione le rubricate violazioni, va condiviso, considerato altresì che l’assegno in parola era stato concesso – come è incontestato – in seguito a sentenza del Tribunale di Benevento n. 290/97, passata in giudicato.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, l’assegno di invalidità, che è riconosciuto L. n. 222 del 1984, ex art. 1, per la durata di tre anni ed è confermarle per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione, deve essere confermato allorchè, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, le condizioni del beneficiario siano rimaste immutate, non essendo più contestabile che quelle oggetto dell’accertamento giudiziario fossero tali da giustificare il trattamento previdenziale (ex plurimis, Cass. 13 giugno 2008 n. 16058). Per quanto precede il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà per il riesame all’enunciato principio di diritto, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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