Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 16/03/2014, dep. 14/07/2021), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8153-2016 proposto da:

EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VOLTERRA 7,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA CALCIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNALISA CECCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1507/2015 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA

SEZ.DIST. di LIVORNO, depositata il 22/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’Agenzia delle Entrate in data 2 luglio 2012 procedeva all’iscrizione di ipoteca legale sui beni costituiti in fondo patrimoniale di M.E., con la quale intendeva procedere al recupero di crediti di natura tributaria e non (contravvenzioni al Codice della Strada ed omesso versamento di contributi).

1.1. Con ricorso il contribuente impugnava l’avviso di iscrizione sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno sostenendo l’anteriorità della costituzione del fondo patrimoniale e la conseguente impignorabilità dei beni considerato che i crediti erano relativi ad obbligazioni contratte per la propria attività d’impresa ed estranee ai bisogni della famiglia; si costituiva l’Ufficio sostenendo la legittimità del proprio operato, avendo l’iscrizione ipotecaria una mera finalità cautelare, così non costituendo atto di esecuzione, quindi chiedeva che fosse dichiarata la parziale carenza di giurisdizione sui crediti non tributari ricompresi nell’iscrizione ipotecaria impugnata e affermava di non essere a conoscenza del fatto che detti i debiti tributari fossero stati contratti per scopi estranei alla famiglia. La Commissione adita dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, ritenuta assorbita l’eccezione di difetto di giurisdizione, sulla base dell’impignorabilità dei beni del fondo, stante l’estraneità ai bisogni della famiglia del contribuente dei crediti sottesi all’atto impugnato.

1.2. L’Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza 1507/14/2015, confermava la sentenza di primo grado con la motivazione che, sulla base del principio della ragione più liquida, l’eccezione di giurisdizione rimaneva assorbita dalla considerazione che, risultando applicabile l’art. 170 c.c., i beni costituenti il fondo patrimoniale sarebbero rimasti immuni dall’esecuzione.

1.3. Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.4. M.E. ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. L’Agenzia delle Entrate, con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione della legge di conversione del cd. decreto Bersani, artt. 2 e 35, comma 26-quinquies, modificativo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che vi sia stata omessa pronuncia sulla richiesta parziale carenza di giurisdizione tributaria.

2.1. Con il secondo motivo, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, considerando erronea la decisione sulla non assoggettabilità a procedura esecutiva, con conseguente divieto di iscrizione di ipoteca sui beni oggetto di fondo patrimoniale.

3. I motivi sono entrambi fondati.

4. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per l’omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione tributaria per le cartelle relative a debiti relativi a violazioni al Codice della Strada e l’omesso versamento di contributi previdenziali, ritenuta superflua dai giudici d’appello che hanno fatto ricorso al principio della ragione più liquida.

4.1 In realtà, si deve riconoscere come effettivamente vi sia stata un’omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione parziale per le cartelle, inserite nell’atto d’iscrizione di ipoteca legale, relative al mancato pagamento delle sanzioni elevate per contravvenzioni al Codice della Strada e degli omessi versamenti previdenziali in favore del Giudice di pace di Livorno per le prime e del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Livorno per le altre. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 infatti, stabilisce che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tutti i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali… restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica delle cartelle di pagamento”. Trattandosi di cartelle relative a debiti relativi a sanzioni per violazioni al Codice della Strada va ricordato come “la cognizione dell’opposizione all’esecuzione forzata, concernente un credito non tributario derivante da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proposta a seguito della richiesta, da parte del concessionario del servizio di riscossione, di iscrizione ipotecaria, è attribuita dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 all’autorità giudiziaria ordinaria” (Cass. n. 26835 del 2014), mentre per l’omesso versamento di contributi previdenziali, “in tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall’INPS in sede di riscossione dei contributi previdenziali D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 si realizza nelle forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l’opposizione sia proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta – in forza del rinvio operato dall’art. 618-bis c.p.c., comma 1, alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro – al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l’ufficio dell’ente ex art. 44 c.p.c., comma 3, intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori” (Cass. n. 22730 del 2012).

5. Con il secondo motivo, si lamenta che il giudice di merito è incorso in una violazione di legge – sull’art. 170 c.c. in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – per aver omesso di esaminare e valutare l’inerenza del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia e per non aver considerato la rilevanza della scientia creditoria ai fini dell’impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale rispetto all’iscrizione ipotecaria.

5.1. E’ principio consolidato di questa Corte a cui va data continuità che “l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità” (Cass. nn. 5385 del 2013 e 1652 del 2016) ed ancora “qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che – in ragione dell’appartenenza del bene al fondo – venga dichiarata, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l’onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria D.P.R. 29 marzo 1973, n. 602, ex art. 77” (Cass. n. 5385 del 2013, nello stesso senso n. 22761 del 2016 e 20998 del 2018).

5.2. Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta provato che i debiti tributari siano stati contratti per esigenze estranee alle necessità familiari, né tantomeno che il creditore fosse a conoscenza di tale carente di prova – circostanza. L’unico riferimento, peraltro relativo alla sentenza di primo grado poi richiamato dai giudici d’appello, è che si sarebbe trattato di “…debiti riconducibili all’attività professionale del M….”; ciò appare certamente insufficiente al fine di soddisfare il relativo onere probatorio, infatti, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa” (Cass. n. 23876 del 2015) ed ancora “in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. n. 3738 del 2015).

5.3. Dalla lettura della sentenza impugnata, sulla ritenuta estraneità ai bisogni familiari non si rileva come il debitore abbia adempiuto al suo specifico onere probatorio e, allo stesso modo, non si rileva la prova della relativa conoscenza da parte del creditore procedente.

6. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio, con dichiarazione del difetto di giurisdizione parziale relativamente alle cartelle afferenti il mancato pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada ed agli omessi versamenti previdenziali in favore del Giudice di pace di Livorno per le prime e del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Livorno per le altre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione parziale relativamente alle cartelle afferenti il mancato pagamento delle contravvenzioni al Codice della Strada ed agli omessi versamenti previdenziali in favore del Giudice di pace di Livorno per le prime e del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Livorno per le altre, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per l’esame delle ulteriori questioni, alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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