Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/08/2017, (ud. 06/04/2017, dep.11/08/2017),  n. 20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13256-2015 proposto da:

N.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURENTINA 185, presso lo studio dell’avvocato FABIO RIGHETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONIA NARDONI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONE IV 99 int. 14, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERZI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI,

ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

Nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3051/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2014 R.G.N. 1622/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato NARDONI MONIA;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito l’Avvocato LIUZZI GIANFRANCO per l’Avvocato FERZI CARLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 21.5.2014, la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inammissibile l’impugnativa proposta da N.M. avverso il licenziamento intimatogli da Banca Intesa s.p.a. (oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.) con nota del 1.3.2004 e, dichiarando risolto il rapporto di lavoro precorso inter partes in data 31.3.2004, dichiarava il lavoratore non tenuto alla restituzione all’INPS di quanto percepito a titolo di assegno straordinario di accompagnamento.

La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che la richiesta del lavoratore di accedere al trattamento di sostegno del reddito e la contestuale rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva equivalessero ad accettazione della risoluzione anticipata del rapporto; sotto altro profilo, riteneva che la contumacia in appello dell’INPS (che era stato nelle more convenuto in giudizio dall’azienda per sentirlo condannare, in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, alla restituzione delle somme da essa versate al Fondo di solidarietà ex D.M. n. 158 del 2000) impedisse ogni pronuncia sulla parte della sentenza di primo grado che, avendo dichiarato l’illegittimità del recesso intimato al lavoratore, aveva condannato l’INPS a restituire all’azienda i contributi da essa versati al Fondo.

Contro tali statuizioni ricorre N.M. con un motivo, illustrato con memoria. Intesa Sanpaolo s.p.a. resiste con controricorso, parimenti illustrato con memoria. L’INPS ha a sua volta depositato controricorso con ricorso incidentale, con due motivi volti a caducare la statuizione ai suoi danni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. e del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 14 e 16, in relazione al D.M. n. 158 del 2000, artt. 6,8,10 e 11, cit., e ai punti 4) e 5) dell’accordo sindacale 15.1.2003, con riferimento all’art. 12 preleggi, alla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, alla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 e alla L. n. 92 del 2012, art. 1, lett. d) e g) e art. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la richiesta di accedere al trattamento di sostegno del reddito e la contestuale rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva equivalessero a prestare acquiescenza al licenziamento e ad accettazione dell’anticipata risoluzione del rapporto, così negando la funzione di ammortizzatore sociale del Fondo di solidarietà istituito dal D.M. n. 158 del 2000, più volte cit.: a suo avviso, infatti, la ratio normativa dell’istituzione del Fondo non potrebbe ravvisarsi nella finalità di contenere il contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione delle aziende bancarie, con consequenziale attrazione dei trattamenti da esso previsti nell’alveo delle misure di incentivo all’esodo, quanto piuttosto nell’apprestare politiche attive di sostegno del reddito, così come del resto suggerito dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, che aveva imposto l’istituzione del Fondo presso l’INPS in via sperimentale tramite decreto (e previo accordo sindacale) in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, e specialmente dopo che codesta riforma, nelle more intervenuta con la L. n. 92 del 2012, ha incluso il Fondo cit. nel sistema dei fondi c.d. bilaterali previsti quali ammortizzatori sociali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha da tempo fissato il principio secondo cui il D.M. n. 158 del 2000, che ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, prevedendo l’erogazione a suo carico di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione L. n. 662 del 1996, ex art. 2, comma 28, in favore dei lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo (art. 5), e condizionandola alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l’anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14, 15 e 16), va considerato come uno strumento che mira ad eliminare o comunque contenere al massimo il contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale, di talchè la rinuncia al preavviso e all’indennità sostitutiva debbono considerarsi quali comportamenti negoziali implicanti l’accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che precludono la successiva impugnazione del licenziamento (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 20358 del 2010: cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 12636 e 18090 del 2015).

Che poi la finalità dell’incentivo all’esodo possa essere perseguita attraverso la previsione di una forma di sostegno del reddito è da ritenersi insito nella logica degli ammortizzatori sociali di istituzione paritaria: come già ritenuto da questa Corte, sia pure con riguardo ad altro Fondo istituito ex L. n. 662 del 1996, scopo dei fondi bilaterali istituiti dalla disposizione cit. è precisamente quello di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale destinato a perdere il posto di lavoro, disciplinandone le modalità di accesso, di funzionamento e di finanziamento (Cass. S.U. n. 14616 del 2002), ed è assolutamente plausibile che, trattandosi di strumenti di istituzione negoziale che assicurano una tutela ben più rilevante di quella garantita dalla previdenza pubblica, tra le modalità di accesso ai benefici che essi garantiscono sia prevista l’accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, risultando altrimenti potenzialmente incongrua la stessa previsione di un obbligo di finanziamento a carico del datore di lavoro.

Tali conclusioni meritano di essere confermate anche alla luce delle successive disposizioni concernenti i fondi bilaterali introdotte dapprima dalla L. n. 92 del 2012, art. 3, comma 11, lett. b), e poi dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 26, comma 9, lett. b), dal momento che la possibilità che essi introducano un assegno straordinario per il sostegno del reddito è stata prevista “nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo” e limitatamente ai “lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni” (così, testualmente, entrambe le disposizioni citate, la prima delle quali è stata abrogata dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, comma 1, lett. q)), e, come già ritenuto da questa Corte con riguardo al Fondo oggetto del presente giudizio, sarebbe contraria rispetto alla finalità dell’incentivo all’esodo un’interpretazione della previsione relativa alla rinuncia al preavviso e della relativa indennità sostitutiva che consentisse l’erogazione dell’assegno straordinario mantenendo aperta per il lavoratore la possibilità di rimettere in discussione la conclusione del rapporto, da ritenersi viceversa legalmente pattuita quale controprestazione per l’accesso ai benefici del fondo (cfr. in tal senso Cass. n. 20358 del 2010).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 1, in relazione al D.M. n. 158 del 2000, art. 5,comma 1, lett. b) e art. 6, comma 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la sua contumacia in appello non consentisse di procedere alla riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui, in conseguenza della declaratoria d’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente principale, aveva condannato l’Istituto a restituire a Banca Intesa s.p.a. le somme da essa versate al Fondo di solidarietà.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, l’Istituto inoltre si duole di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere la Corte di merito trascurato che la domanda di accertamento proposta dall’azienda nel giudizio poi riunito a quello promosso dall’odierno ricorrente era volta, in via principale, alla declaratoria dell’intervenuta cessazione del rapporto a far data dal 31.3.2004 e, in via subordinata, ove ritenuta l’illegittimità del licenziamento, alla declaratoria dell’insussistenza del diritto del ricorrente a percepire l’assegno straordinario e alla consequenziale condanna dell’INPS a restituirle quanto versato al Fondo, per modo che non si sarebbe potuta accogliere la domanda principale senza contemporaneamente riformare la statuizione di primo grado che, sul presupposto dell’illegittimità del licenziamento, aveva effettivamente condannato l’INPS a restituirle le somme versate al Fondo.

Reputa il Collegio che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’intima connessione delle censure svolte, siano fondati: è infatti evidente che, omettendo riformare la statuizione di prime cure nella parte in cui aveva condannato l’INPS alla restituzione delle somme versate al Fondo, la Corte di merito ha finito per attribuire all’odierna controricorrente un bene della vita che non aveva formato oggetto della domanda che è stata accolta, quest’ultima mirando esclusivamente a “far accertare che il rapporto di lavoro era definitivamente cessato con decorrenza dal 31.3.2004” (così la sentenza impugnata, pag. 2). E così operando, peraltro, i giudici territoriali hanno violato non solo l’art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda, ma anche l’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza “ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata”, quali appunto dovevano in specie ritenersi le statuizioni restitutorie contenute nella sentenza di primo grado.

Conclusivamente, il ricorso principale va rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando non tenuto l’INPS a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le somme versate al Fondo di solidarietà.

Il ricorrente principale va condannato a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di gravame tra l’INPS e Intesa Sanpaolo s.p.a., avuto riguardo alla non imputabilità a parte controricorrente dell’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata.

Tenuto conto del rigetto del ricorso principale e dell’accoglimento del ricorso incidentale, sussistono infine i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non tenuto l’INPS a restituire a Intesa Sanpaolo s.p.a. le somme da essa versate al Fondo di solidarietà.

Condanna N.M. a rifondere a Intesa Sanpaolo s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Compensa le spese tra l’INPS e Intesa Sanpaolo s.p.a.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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