Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27051/2014 proposto da:

MODUL CONERO in persona del titolare pro tempore B.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 6 INT

2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VALERIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SIMONE ROCCHETTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato RINALDO GOZZI per delega;

udito l’Avvocato SIMONE ROCCHETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.g.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel dicembre 1999, la ditta Modul Concro di G.B. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso del geometra P.A., per chiedere l’annullamento o la revoca del medesimo decreto con cui gli era stato intimato il pagamento di Lire 11.733.750, quale somma dovuta per prestazioni professionali come da parcella vidimata dal collegio dei geometri della provincia di Ancona. A sostegno dell’opposizione, assunse di aver provveduto a corrispondere a controparte ogni spettanza con il versamento della somma di Lire 9.750.011; denunciò inoltre che la parcella vidimata conteneva numerose inesattezze sia per le voci esposte sia per gli importi indicati e propose quindi domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati nella misura di 50 milioni di Lire, derivanti dalla cattiva esecuzione da parte del professionista dell’incarico affidatogli.

Il P., costituitosi, contestò la domanda e sostenne la rispondenza degli importi richiesti all’espletamento dell’incarico e al valore delle opere progettate.

Il Tribunale di Ancona dichiarò l’inammissibilità della proposta opposizione non essendo stata depositata la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, la cui presenza agli atti del procedimento era necessaria per consentire il controllo circa la tempestività dell’impugnazione.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 613 del 3 ottobre 2013.

3. Avverso tale decisione, Modul Conero, in persona del titolare pro tempore B.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, illustrato da memoria, P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente in merito alla mancanza di procura speciale.

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell’osservanza di una di tali necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso, come nella specie, perchè generica. In difetto dell’osservanza di una delle necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso, come nella specie.

Nel caso di specie la procura è non specifica in quanto non investe il difensore espressamente del potere di proporre ricorso in cassazione contro una sentenza determinata.

4.1. Ma in ogni caso il ricorso, con cui il ricorrente lamenta: con il primo motivo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 645 c.p.c.”; con il secondo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, come novellato dalla L. n. 353 del 1990, in vigore dal 30.4.1995”; con il terzo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., in relazione al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16”, sarebbe ugualmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008; Cass. 16254/2012).

Nel caso di specie tutto ciò non è stato osservato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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