Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20007 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20007 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA

sul ricorso 19160-2012 proposto da:
MAURIELLO GIUSEPPE, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione,

rappresentato e difeso dallAvvocato

GIUSEPPE MAURIELLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.,
2017

DI MARTINO

ANTONIO;
– intimati –

3269

avverso la sentenza n. 572/2012 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 12/06/2012 R.G.N.
1419/2010.

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. n. 19160/2012

RILEVATO
che Giuseppe Mauriello, a seguito della pronunzia della Corte di
legittimità n. 18564/2010 – con la quale era stata cassata con rinvio la
sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 95/2008 -, ha riassunto
la causa, nei termini di legge, dinanzi alla predetta Corte, la quale, con
sentenza depositata in data 12/6/2012, ha respinto il gravame

S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede che,
nell’accogliere il ricorso proposto dal dipendente, aveva compensato
integralmente tra le parti le spese di lite;
che per la cassazione della sentenza ricorre il Mauriello articolando tre
motivi;
che la Fondiaria SAI Assicurazioni S.p.A. è rimasta intimata;
che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO
che con il ricorso si censura: 1) la nullità della sentenza per violazione
e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché per omessa
motivazione sul punto della compensazione delle spese, in riferimento
all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., e si lamenta che la Corte
territoriale, in sede di rinvio, «nel rimuovere il vizio di
motivazione», abbia argomentato che <

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