Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20007 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16613-2019 proposto da:

F.A., F.S., F.G., F.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo

studio dell’avvocato MAURO MELLINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE COLLURA;

– ricorrenti –

contro

INTERCONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 426/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.S., F.C., F.A. e F.G. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 4 marzo 2019, n. 46/2019, resa dalla Corte d’appello di Palermo.

L’intimato Intercondominio (OMISSIS) non ha svolto attività difensive.

La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame avanzato dall’Intercondominio (OMISSIS) contro la pronuncia resa in primo grado il 1 dicembre 2014 dal Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso possessorio formulato dai signori F.. La Corte di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso del passaggio attraverso la stradella per cui è causa, sita in (OMISSIS), avendo accertato come, sulla base delle dichiarazioni degli informatori Fi. e L., prima della collocazione della sbarra, che secondo i F. aveva impedito al transito, era già stata infissa nello stesso posto, un paio di anni prima del 2012, una catena, che comunque era volta ad impedire l’accesso; sicchè, tanto dapprima la catena, quanto dopo la sbarra, avevano di fatto inibito il vantato passaggio, comunque da ben prima di un anno rispetto alla proposizione dell’interdetto. Da ciò l’inammissibilità per mancanza di prova dell’infrannualità dello spoglio.

Il primo motivo del ricorso di F.S., F.C., F.A. e F.G. deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto all’epoca di collocazione della sbarra, che sarebbe stata apposta fra fine agosto ed inizio settembre del 2011, sicchè doveva intendersi precisato nel ricorso possessorio il termine dell’avvenuto spoglio.

Il secondo motivo del ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, quanto alla risultanza peritale che evidenziava come la stradella, presente sin dal novembre 1973, costituisse l’unica via di accesso della proprietà F. alla pubblica via. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1129,1130 e 1131 c.c., in ordine alla mancata prova della qualità dell’amministratore condominiale ed al difetto della legittimazione processuale dello stesso, in difetto di autorizzazione assembleare.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio reputa che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, si rivelano connotati da profili di inammissibilità e sono comunque del tutto infondati.

Circa il riferimento al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come la riformulazione di tale norma, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori (quale la deposizione di un testimone, o l’accertamento peritale) non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

E’ poi evidente come i primi due motivi di ricorso siano carenti dei requisiti della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Le censure sono volte ad evidenziare l’epoca di collocazione della sbarra ed il passaggio necessitato per la stradella al fine di accedere alla proprietà F., ma l’essenziale ratio decidendi della sentenza impugnata consiste nella dichiarazione di intempestività della domanda di reintegrazione nel possesso, in quanto prima ancora della sbarra era stata apposta in loco una catena “certamente risalente a ben prima di un anno dalla proposizione del ricorso”. Con questa autonoma argomentazione decisoria, che sorregge la pronuncia impugnata, i ricorrenti non si confrontano compiutamente.

La Corte d’appello di Palermo, avendo considerato non autonomo l’atto di spoglio realizzato dal resistente attraverso la sostituzione della catena già delimitante l’accesso esercitato dai ricorrenti con l’apposizione di una sbarra, ha, del resto, così implicitamente prestato adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di spoglio o turbativa

posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l’esperimento dell’azione possessoria decorre dal primo di essi se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività, decorrendo, altrimenti, dall’ultimo atto quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente (Cass. Sez. 2, 29/10/2003, n. 16239; Cass. Sez. 2, 23/05/2012, n. 8148; Cass. Sez. 6 – 2, 17/08/2017, n. 20134).

Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile nella parte in cui deduce che l’amministratore non ha mai provato il suo titolo, dovendo colui che agisce in giudizio in nome del condominio dare la prova della veste di amministratore solo in caso di contestazione, mentre i ricorrenti non specificano, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver contestato tempestivamente nei pregressi gradi tale qualità in capo alla persona fisica costituita in giudizio per l’Intercondominio (OMISSIS) (arg. da Cass. Sez. 2, 25/10/2001, n. 13164; Cass. Sez. 2, 28/05/2003, n. 8520).

In ordine all’ulteriore profilo del terzo motivo di ricorso, occorre rilevare come il provvedimento impugnato abbia deciso la questione di diritto, inerente alla legittimazione passiva dell’amministratore Intercondominio (OMISSIS) (peraltro convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento dagli stessi ricorrenti), in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155). Invero, l’amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, può essere convenuto in giudizio per ogni azione vertente su fatti di spoglio o turbativa concernenti le parti comuni dell’edificio ed ha facoltà di proporre tutti i gravami che successivamente si rendano necessari in conseguenza della vocatio in ius, avendo l’amministratore, tra gli altri, anche il compito di compiere gli atti conservativi – tra i quali rientrano altresì quelli a tutela del possesso – dei diritti inerenti ai beni condominiali, e perciò trattandosi di controversia compresa nell’ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 26/09/2018. n. 22911; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154; Cass. Sez. 2, 14/05/1990, n. 4117).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere per le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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