Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20007 del 11/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 11/08/2017, (ud. 02/03/2017, dep.11/08/2017),  n. 20007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17216-2015 proposto da:

F.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ODERISI DA GUBBIO 31, presso ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE TRUPPI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI – CLINICA DEL LAVORO E DELLA

RIABILITAZIONE IRCCS P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PARIGI, 11, rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO

BENAZZO, VALERIA MAGGIANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8126/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/01/2015 R.G.N. 10634/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE TRUPPI;

udito l’Avvocato LUCA SABELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1)La Corte D’appello di Napoli ha respinto l’appello di F.V. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva a sua volta respinto tutte le domande del F., tranne quella relativa all’accertamento della illegittimità di una sanzione disciplinare della sospensione di gg 5, per tardività della stessa, domande dirette a far accertare l’illegittimità del licenziamento in tronco, con condanna alla reintegrazione e con condanna altresì al risarcimento del danno derivante dal demansionamento lamentato oltre che dalla condotta mobbizzante posta in essere nei suoi confronti da quando era cessata, nel giugno 2004, la collaborazione con la Fondazione del medico responsabile del reparto di Pneumologia cui egli era addetto. Aveva, infatti, esposto il lavoratore di essere stato inquadrato sin dal 1994 nella posizione funzionale livello 6, con qualifica di assistente amministrativo, assegnato a tale reparto.

2)La Corte, confermando quanto già deciso dal primo giudice, aveva ritenuto che dalle testimonianze raccolte non fosse emerso alcun demansionamento, avendo il F. continuato a svolgere le pregresse mansioni, che i testi escussi avevano escluso che egli si occupasse presso il reparto di pneumologia di gestione amministrativa dell’intero reparto, atteso che le sue mansioni in linea con il livello di inquadramento prevedevano semplici funzioni di impiegato amministrativo, addetto ad effettuare fotocopie, inserire dati aggiornati al computer, con gestione del data base. Ha poi ritenuto la Corte che non fosse stata provata la privazione delle mansioni dedotta dal F., ciò anche sulla base della documentazione allegata dalla società, tra cui gli ordini di servizio inviati al dipendente.

3)La Corte ha escluso poi che si fosse attuata da parte della datrice di lavoro una condotta mobizzante, anche individuata, tra l’altro, nel rifiuto di concedere il part time ed ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento in tronco stante l’assenza al lavoro protrattasi per vari giorni da parte del F., condotta che in assenza di un inadempimento datoriale costituito dal demansionamento e dal mobbing non provati, doveva ritenersi questa sì inadempimento grave, in termini di e rifiuto di adempiere alla propria obbligazione, senza alcuna giustificazione ai sensi dell’art. 1460 c.c..

4)Ha proposto ricorso per cassazione il F., affidato 6 motivi ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Ha resistito la Fondazione Maugeri con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5) con il primo motivo di ricorso il F. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile. Dopo aver premesso che la Fondazione Maugeri applica i CCNL del comparto del personale de servizio sanitario nazionale, il ricorrente sostiene che la Corte sarebbe incorsa nell’errore di ritenere in linea con il suo livello di inquadramento, divenuto nel corso degli anni quello di categoria C, profilo di assistente amministrativo, l’attribuzione delle semplici funzioni aventi ad oggetto il “fare fotocopie, portare documenti e l’utilizzo del pc per l’aggiornamento e la gestione del data base”, come riportato nella sentenza impugnata. Secondo il ricorrente le attività indicate dalla corte si riferirebbero a mansioni semplici proprie del commesso o dell’ausiliario, non dell’impiegato amministrativo.

6) con il secondo motivo di ricorso il F. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 7 e della contrattazione collettiva applicabile, art. 29, commi 2 e 4 del CCNL 1995 settore SSN, oltre che del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55. Il ricorrente in particolare lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare sulla mancata audizione a seguito della contestazione disciplinare relativa al successivo licenziamento, in applicazione della disciplina collettiva applicabile, che è quella dei dipendenti del pubblico servizio sanitario, la quale impone l’audizione difensiva a prescindere dalla richiesta del prestatore di lavoro.

7) Con il terzo motivo di gravame il F. lamenta sempre la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 111Cost., commi 2 e 6, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2103 c.c., per non avere la corte territoriale esaminato, in relazione al dedotto demansionamento, i documenti prodotti e le prove testimoniali acquisite, avendo limitato in poche righe le valutazioni sulle prove. Secondo il ricorrente i fatti posti a fondamento delle domande erano stati specificatamente dedotti nel ricorso e non contestati dalla Fondazione, sia con riferimento alle attività svolte sino al 2004, epoca in cui il prof. M., responsabile del reparto pneumologia era andato via, sia con riferimento alle mansioni del tutto non equivalenti affidategli successivamente. Non avrebbe inoltre la corte di merito valutato correttamente le deposizioni dei testi V. e F., quest’ultimo peraltro indicato come coautore del perpetrato mobbing e non avrebbe invece considerato la testimonianza del M. e di altri testi – D.F. e Ma. – che avevano confermato lo svolgimento di attività amministrative di gestione dell’intero reparto. Non avrebbe considerato la corte l’attribuzione di mansioni con tre successivi ordini di servizio in reparti diversi, nel terzo senza alcuna mansione di fatto attribuita. Inoltre la Corte di merito non avrebbe esaminato correttamente che i testi escussi, in particolare V., responsabile della Farmacia e B., responsabile del reparto Sociologia, avevano escluso che il F. si fosse rifiutato di eseguire gli ordini di servizio. Infine lamenta il F. una errata valutazione di altri fatti che connoterebbero il demansionamento o in parte le vessazioni, quali la sottrazione di un ufficio o della targhetta con il nome, fatti non smentiti dai testi.

8) Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare il ricorrente annovera tutti i fatti indicati nel motivi precedenti che la corte non avrebbe valutato.

9)Con il quinto motivo di ricorso il F. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2087 c.c.e ancora dell’art. 2013 c.c.. La corte di merito non avrebbe esaminato tutta la copiosa documentazione prodotta e le testimonianze raccolte comprovanti l’adozione di condotte tendenti a dequalificarlo, demansionarlo ed emarginarlo, perpetrate con sistematicità e costituenti mobbing, costringendolo ad assenze per malattia legate allo stress ed agli stati di ansia e di depressione causati dalla società.

6)con il sesto motivo il F. lamenta ancora la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 1460 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del principio di autotutela invocato, in ragione delle violazioni poste in essere dalla datrice di lavoro, consistite nell’assegnargli compiti dequalificanti o anche non assegnandogli attività da svolgere, svuotando quindi di ogni suo apporto lavorativo il rapporto e minando la sua professionalità, così che sarebbe stata giustificata la sua reazione tesa a difendersi dall’illegittimo comportamento della datrice di lavoro.

7) Il ricorso non può trovare accoglimento, trattandosi di motivi di gravame inammissibili ed essendo comunque infondato il secondo motivo, che viene esaminato per primo, mentre possono esaminarsi congiuntamente gli altri.

8) La datrice di lavoro, fondazione IRCS, così trasformatasi ai sensi della L. n. 3 del 2003, art. 42 e del D.Lgs. n. 288 del 2003, ha natura privatistica, come previsto dal citato D.Lgs. n. 288, art. 11, comma 1. Tale norma precisa che negli istituti di ricerca trasformatisi in Fondazioni (art.2), il rapporto di lavoro del personale dipendente ha natura privatistica, continuandosi ad applicare la disciplina prevista dai decreti legislativi D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, solo al personale che, in forza all’atto di trasformazione, ha optato per tale disciplina. Per il personale che non ha effettuato detta opzione o per il personale di nuova assunzione, non è prevista l’applicazione diretta della contrattazione del comparto pubblico, ma soltanto un allineamento dei trattamenti economici a quelli previsti dai contratti del settore pubblico, tranne che il trattamento giuridico ed economico di detto settore sia richiamato da norme regolamentari o statutarie della Fondazione stessa. Il ricorrente non ha precisato nulla in merito, non deducendo quindi in forza di quale disposizione statutaria o regolamentare della Fondazione andava applicata la disciplina collettiva del CCNL del comparto anche per il procedimento disciplinare, così come regolamentato dall’art. 29 del ccnl 1995 e dall’art. 12 del ccnl 2004, nella parte in cui disciplinano la procedura disciplinare. Ma pur volendo ritenere applicabile la contrattazione del settore sanitario pubblico anche in tema di sanzioni disciplinari, deve ricordarsi che questa Corte ha statuito che il procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato non è illegittimo D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 bis applicabile “ratione temporis”, qualora il lavoratore incolpato, sebbene non convocato dal datore di lavoro al fine di esporre le proprie difese abbia comunque, in un congruo termine decorrente dalla conoscenza dell’addebito, esercitato il proprio diritto di difesa mediante l’invio di memoria scritta, dovendosi ritenere che la suddetta norma preveda la difesa scritta quale forma alternativa rispetto all’audizione personale (Crf cass. n. 14106/2016). Ciò che inficia il procedimento disciplinare è infatti la mancata audizione da parte del datore di lavoro, ove questa venga espressamente richiesta dal lavoratore al fine di completare una precedente difesa scritta, ciò per rispettare l’esigenza di consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio tra le parti e all’espressa previsione dell’impossibilità di applicare qualsiasi sanzione più grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa (Cass. n. 12978/2011).

9) I restanti motivi sono inammissibili. Va infatti rilevato che, sebbene con il primo, con il terzo, il quinto ed il sesto motivo il ricorrente abbia lamentato la violazione di e falsa applicazione di norme di diritto, la censura non ha riguardato l’errata individuazione o anche interpretazione da parte del giudice di appello della norma di legge regolatrice della fattispecie esaminata. Il ricorrente ha in sostanza formulato formalmente ed erroneamente la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme ritenute violate, errori non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dalla corte di merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, ma denunciati attraverso la mera contrapposizione della diversa soluzione prospettata nel motivo (cfr Cass. n. 24298/2016). Il ricorrente in realtà ha censurato il percorso motivazionale seguito dal giudice, facendo riferimento alle prove documentali e testimoniali e dunque ha prospettato di fatto un vizio ricadente nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10)Ed infatti il ricorrente ha lamentato un’ errata ricostruzione da parte della Corte territoriale delle mansioni di fatto espletate tanto nel reparto di Pneumatologia sino al giugno 2004 quanto successivamente, per averle definite semplici funzioni in linea con il livello di inquadramento, mentre dalle testimonianze raccolte, parzialmente riportate in ricorso, sarebbe emerso che egli aveva la gestione amministrativa di tutto il reparto di Pneumologia. Come anche sarebbe emerso, sempre dalle testimonianze, un sostanziale svuotamento delle mansioni dal giugno 2004, con assegnazione ad altri reparti, prima Farmacia, poi Sociologia, senza tuttavia che fosse adibito al alcuna attività. Infine anche con il sesto motivo si lamenta una errato esame degli ordini di servizio da cui non si ricaverebbe alcun rifiuto immotivato alla prestazione. Le censure quindi sono tutte dirette a richiedere un, inammissibile, diverso esame di merito delle risultanze probatorie.

11) E’ appena il caso di rilevare poi l’inammissibilità anche del quarto motivo di ricorso, del tutto generico, meramente riassuntivo e privo di qualsiasi specifica censura.

12) Nel caso in esame inoltre si è in presenza di un’ipotesi di cd “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2 conv. nella L. n. 134 del 2012, al caso in esame in cui il ricorso d’appello risulta depositato il 28.12.2012, quindi dopo l’11 settembre 2012); pertanto il ricorrente per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5528/2014, Cass. n. 26774/2016). Ciò non ha fatto il ricorrente, con conseguente inammissibilità dei motivi anche per tale ulteriore specifica ratio decidendi.

Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese del presente giudizio vanno liquidate in soli Euro 1500,00, tenuto conto soltanto della presenza della difesa della Fondazione alla discussione orale, atteso che il controricorso risulta notificato fuori termine in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e art. 370 c.p.c., comma 1.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 1500,00 per compensi professionali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA