Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20006 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20006 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 29516-2006 proposto da:
DITTO

GIUSEPPE

(c.f.

DTTGPP55P06I600U),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 5,
presso l’avvocato ROMEO RODOLFO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 30/08/2013

e difende unitamente all’avvocato GRECO ANDREA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente-

2013

contro

1167

COMUNE DI SEMINARA;
– intimato –

1

avverso la sentenza n.

25/2006 della CORTE

D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il

22/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/07/2013 dal Consigliere

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso.

in

subordine

rigetto

del

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

2

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1994
Giuseppe Ditto, titolare dell’omonima ditta individuale,
conveniva in giudizio il Comune di Seminara e, premesso
che aveva ricevuto un incarico da parte del sindaco di

effettuare i lavori di raccolta della acque piovane; che
la G.M. con delibera 28 dicembre 1998 aveva approvato il
preventivo dei lavori di “somma urgenza”; che
l’ammontare dell’opera era pari a £. 19.099.500, ma
aveva ricevuto solo l’importo di £. 4.113.046, chiedeva
la condanna del Comune al pagamento della differenza,
pari a £. 14.986.454, oltre accessori.
Il Comune di Seminara chiedeva il rigetto della domanda,
deducendo, tra l’altro, la carenza probatoria della
stessa e che i lavori erano stati eseguiti solo in 100
metri di strada anziché nei 200 metri preventivati.
Il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e il Ditto
appellava affermando di avere diritto al pagamento della
maggiore somma richiesta poiché aveva dovuto rifare i
lavori già eseguiti poiché il Comune gli aveva ordinato
di sostituire i tubi di plastica impiantati con altri di
cemento, con conseguente aggravio dei costi. Il gravame
è stato rigettato dalla Corte di appello di Reggio
Calabria, con sentenza 31 gennaio 2006, per la cui

3

cassazione l’impresa Ditto ricorre formulando un motivo.
Il Comune di Seminara non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Nell’unico motivo di ricorso si imputa alla sentenza
impugnata insufficiente e contraddittoria motivazione.

La corte avrebbe omesso di considerare che era
incontestata la circostanza che l’impresa Ditto aveva
eseguito i lavori (anche di rottura del manto stradale
per la sostituzione dei tubi) con propri operai e che i
tubi in plastica erano stati sostituiti con altri in
cemento su ordine del Comune di Seminara; se i tubi
erano stati forniti dal Comune è perché questo prima
aveva fornito all’impresa tubi in plastica (posti in
opera) e poi in cemento, con conseguente aggravio dei
costi per la sostituzione; essendovi prova della
quantità e qualità dei lavori eseguiti dall’impresa, era
erronea la decisione di non ammettere la richiesta
c.t.u. indispensabile per dimostrare l’ingiusta
locupletazione del Comune.
Il motivo prospetta una valutazione delle questioni di
fatto in senso difforme da quella operata dal giudice
del merito senza lo svolgimento di argomentate critiche
alla completezza e logicità delle ragioni della
decisione. La sentenza impugnata ha ritenuto che
l’impresa non avesse diritto alla differenza sul
4

corrispettivo pattuito per i lavori eseguiti, non avendo
dimostrato se la sostituzione dei tubi cui si era
provveduto fosse stata disposta dal Comune per errore
(cioè per una sua decisione arbitraria) o per una causa
imputabile all’impresa. Inoltre il giudice di merito ha

con manodopera prestata da operai dello stesso Comune e
con acquisto diretto dei materiali (come risultava anche
nella delibera 28 settembre 1990 n. 445 e confermato da
due testimoni). Rispetto a questa

ratio

decisoria la

ricorrente prospetta una diversa interpretazione degli
accertamenti in fatto che è estranea alle funzioni del
giudice di legittimità. La decisione di non ammettere la
c.t.u., in mancanza di prova dell’an

debeatur,

è una

valutazione discrezionale del giudice di merito
incensurabile in questa sede. Il ricorso è quindi
inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 1 luglio 2013.
Il

ns. est.

accertato che i lavori erano stati eseguiti in economia

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