Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20006 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2746/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

degli Avignonesi n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 5679/39/14 della Commissione tributaria

regionale di Napoli 39, depositata in data 9 giugno 2014;

letta la memoria depositata dalla controricorrente ai sensi dell’art.

378 c.p.c.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per la ricorrente;

udito l’avv. Rosellina Ricci, per delega dell’Avv. Abbamonte, per la

controricorrente;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Dott. Fraulini Paolo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dalla A.N. M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. avverso il diniego di rimborso dell’Irap corrisposta per l’anno 2010.

2. Ha rilevato il giudice di appello che i contributi pubblici percepiti dall’azienda locale del trasporto pubblico comunale ai sensi della L. n. 47 del 2004, L. n. 58 del 2005 e L. n. 296 del 2006, in quanto destinati a coprire i maggiori costi del personale dipendente in sede di rinnovo contrattuale, non sono soggetti a tassazione Irap, in quanto ne mutuano la natura di reddito indeducibile.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi; l’A.N.M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 e art. 11 bis in relazione al D.L. n. 355 del 2003, art. 23, conv. in legge dalla L. n. 47 del 2004, al D.L. n. 16 del 2005, art. 1, comma 2, convertito nella L. n. 58 del 2005 ed alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1230 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1” per avere la sentenza recepito acriticamente la tesi della contribuente, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che aveva argomentate che non vi era prova della correlazione originaria e diretta. Invero, a parere della ricorrente, il nesso funzionale sussisterebbe solo tra la normativa di erogazione dei contributi e la necessità di rinnovo dei contratti pubblici di settore, ma non tra la prima e i singoli contratti di lavoro dei dipendenti impiegati, i quali solo beneficiano dell’indeducibilità a fini Irap.

b) Secondo motivo: “Omesso esame circa fatti controversi e decisivi della causa, che hanno formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62,comma 1” per avere la sentenza omesso di vagliare la contestazione mossa dall’Ufficio avverso la documentazione prodotta dalla contribuente proprio sul punto dell’inesistenza del nesso diretto tra i contribuiti erogati e l’effettiva destinazione in bilancio a copertura dell’aumento del costo del lavoro.

c) Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1” per avere la sentenza condannato la ricorrente a corrispondere anche la svalutazione monetaria sulla somma da restituire, in mancanza di prova del maggior danno subito.

2. L’A.N. M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. argomenta nel controricorso l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato Le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 21749 del 14/10/2009) hanno affermato che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP. E nell’affermare il principio, si è precisato che tale regola vale per tutti i contribuiti erogati a far data dal 1 gennaio 2003, epoca di entrata in vigore del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies (introdotto dalla conversione in L. 22 novembre 2002, n. 265), che include espressamente tali redditi nella base imponibile a fini Irap. La successiva giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato che la legge erogatrice del contributo deve espressamente prevederne l’indeducibilità, in difetto di chè il contributo deve ritenersi cumulabile nell’imponibile Irap, non essendo possibile stabilire una diretta correlazione tra l’erogazione del contributo (alla Regione) e l’imputazione dello stesso al passivo del bilancio della società erogatrice del servizio pubblico a titolo di costo del personale (Sez. 5, Sentenza n. 13160 del 28/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 7671 del 16/05/2012; Sez. 5, Sentenza n. 15571 del 27/07/2016; Sez. 5, Ordinanza n. 25012 del 10/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 8179 del 22/03/2019).

5. I restanti motivi restano assorbiti.

6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originario ricorso.

7. L’esito difforme dei giudizi merito e il relativamente recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese della fase di merito, mentre quelle relative alla presente fase seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso originariamente proposto da A.N. M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a.; compensa tra le parti le spese della fase di merito e condanna A.N. M. – Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. – alla refusione all’Agenzia delle Entrate di quelle di legittimità che liquida in Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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