Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20006 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 22/09/2010), n.20006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 600-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, CORETTI

ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ELETTROTRE DI G.L. & P.C.

S.N.C., NONCHE’ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI G.

L. & P.C., in persona del curatore

dott.ssa

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

FARNESE, 7, presso lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato IVANCICH GIANFRANCO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1449/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/09/2006 r.g.n. 2222/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA per delega IVANCICH

GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 7 febbraio 2002 dinanzi al Tribunale di Venezia, l’I.N.P.S. proponeva opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento dell’impresa con ragione sociale Elettrotre di G.L. e P.C. s.n.c., dolendosi della collocazione in chirografo anzichè in privilegio, delle somme, dovute per i contributi riguardanti il servizio sanitario nazionale e relative somme aggiuntive.

Precisava che il G.D. aveva negato la collocazione in privilegio di dette somme sul presupposto che le stesse non si configurassero come contributi previdenziali sebbene come veri e propri tributi.

Sosteneva che viceversa le somme da versare per il S.S.N. erano state dallo stesso legislatore qualificate come contributi.

Si costituiva ritualmente in giudizio il fallimento Elettrotre, chiedendo la reiezione della domanda proposta dall’INPS, nel senso che il credito avrebbe dovuto essere ammesso al passivo al rango chirografario e non privilegiato.

Con sentenza 1282/2003, il Tribunale di Venezia ammetteva il credito vantato dall’INPS solo in via chirografaria.

Con atto di citazione d’appello, notificato in data 11.9.2003, l’INPS impugnava la sentenza del Tribunale assumendone l’erroneità e chiedendo che il proprio credito venisse ammesso in via privilegiata per quanto di ragione.

Si costituiva in giudizio il fallimento Elettrotre, chiedendo la reiezione dell’impugnazione proposta dall’INPS. Con sentenza n. 1449/06 la Corte d’Appello Venezia rigettava l’appello proposto dall’INPS confermando la sentenza del Tribunale di Venezia.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste il Fallimento Elettrotre di G.L. e P. C. s.n.c., nonchè dei soci illimitatamente responsabili G.L. e P.C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS impugna la sentenza della Corte di Appello di Venezia, denunciando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 21754 c.c. e art. 2778 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 833 del 1978, art. 76, al D.L. n. 663 del 1979, art. 3 convertito nella L. n. 33 del 1980, alla L. n. 41 del 1986, art. 31 nonchè al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 36 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Più in dettaglio, il ricorrente, prima di esporre le ragioni del proprio assunto, tiene a puntualizzare che l’oggetto della presente controversia consiste nello stabilire se al credito dell’Istituto per contributi sociali di malattia e relativo al periodo contributivo novembre 1995/novembre 1997, ammesso allo stato passivo del fallimento della ELETTROTRE snc di G.L. e P. C. nonchè dei soci G.L. e P.C., si estenda il privilegio di cui all’art. 2754 c.c. e se, pertanto, lo stesso debba essere ammesso allo stesso stato passivo fallimentare con il grado di privilegio stabilito dall’art. 2778 c.c., n. 8.

Procede poi alla critica della pronuncia della Corte di appello, sostenendo che avrebbe errato nel negare carattere previdenziale al contributo al servizio sanitario nazionale (c.d. tassa sulla salute) attribuendo ad esso invece carattere tributario.

La mancata attribuzione del carattere previdenziale del contributo S.S.N., ha fatto sì che erroneamente – ad avviso dell’INPS – la Corte d’Appello, e prima di essa il Tribunale, abbiano concluso per l’inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2754 c.c. al credito dell’INPS e la sua collocazione al passivo del fallimento in via chirografaria.

Il ricorso è infondato.

Il ragionamento svolto dall’INPS muove dall’esame di una serie di norme che si sono succedute nel tempo in materia di contributi sociali di malattia nonchè dall’interpretazione che delle stesse ha dato la giurisprudenza di questa Corte, che con le sentenze citate dalla ricorrente, ha ripetutamente affermato la natura previdenziale del contributo S.S.N., ma – va subito precisato -, superate dal più recente e condivisibile orientamento.

Tale più recente giurisprudenza (ex plurimis, Cass. n. 23800/2004) ha, infatti, in più occasioni, affermato che la natura tributaria delle prestazioni patrimoniali coattive cui il contribuente non può sottrarsi ancorchè esse abbiano lo scopo di finanziare un servizio pubblico di cui il contribuente stesso tragga, almeno in via generale, vantaggio, soggiungendo, sul punto che l’esborso denominato contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale o tassa sulla salute, trova applicazione, a prescindere dall’an e dal quantum dei servizi (e dalla natura degli stessi) richiesti sul reddito del contribuente.

In pratica la sua determinazione non ha un rapporto sinallagmatico con l’utilizzazione del Servizio poichè il gravame sussiste anche se l’interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l’assistenza, non richiede l’utilizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Anche se, impropriamente, è denominato contributo, in effetti privilegia l’aspetto impositivo in quanto, dal quadro normativo suddetto, emergono, da un lato, la presenza di un’obbligazione tributaria, di strumenti di acquisizione coercitiva, di imposizione autoritativa, e di obbligatorietà del versamento e, dall’altro, l’assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute (in tali termini, Cass. n. 23800/04 cit.).

La natura tributaria del contributo risulta poi confermata, – come ancora ha puntualizzato questa Corte (Cass. S.U. n. 2871/2009) – dalla devoluzione, operata dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12 delle controversie aventi ad oggetto il contributo di cui stiamo parlando, alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Ulteriore conferma della natura tributaria della tassa salute è data dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 2 del 12.1.1995, ha dichiarato l’inammissibilità del referendum abrogativo relativo sia all’obbligo di iscrizione per i cittadini al servizio sanitario nazionale, sia all’obbligo per gli stessi di versare annualmente un contributo per l’assistenza sanitaria.

Secondo la Consulta, il referundum abrogativo era inammissibile ai sensi dell’art. 75 Cost. perchè la norma che si intendeva abrogare era una norma avente carattere tributario, trattandosi di un’imposizione a titolo solidaristico facente carico indistintamente su tutti i cittadini in ragione della propria capacità contributiva.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

I segnalati contrasti giurisprudenziali in materia, inducono a compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

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