Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20006 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4304/2014 proposto da:

C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

PARIOLI 54, presso lo studio dell’avvocato SIRO UGO VINCENZO

BARGIACCHI che lo rappresenta e difende unitamente, all’avvocato

ANTONIO CHIOCCA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore il Presidente del Consiglio di

Amministrazione G.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VARRONE 9 presso la studio dell’avvocato GRANDONI ANGELO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO GALLONE giusta procura

speciale notarile;

– controricorrente –

contro

COTRAL, R.M., M.M., M.P.,

M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1081/2012 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ANTONIO CHIOCCA;

udito l’Avvocato VERZIO PAGLIARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel febbraio 2000, C.M.A. convenne in giudizio la Cotral, le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Comunale Romana in solido con il signor R.M., per ottenere il risarcimento dei danni fisici, non meglio quantificati, subiti in seguito al sinistro verificatosi mentre viaggiava, in qualità di trasportata, sull’autobus della Cotral.

Le Assicurazioni costituitesi eccepirono preliminarmente la prescrizione del diritto di parte attrice dell’azione contrattuale, ed in ogni caso l’infondatezza della domanda in ragione dell’assoluto difetto di responsabilità in capo al vettore, stante la comprovata responsabilità del terzo, signora C.A. proprietaria e conducente del veicolo Fiat che non aveva rispettato lo stop, tagliando così la strada all’autobus, e costringendo il conducente a effettuare una frenata di emergenza. Chiese quindi la chiamata in causa della C..

Il giudice di pace di Civitavecchia accolse la domanda dell’attrice e condannò il conducente, la Cotral e le Assicurazioni di Roma al pagamento della somma di Euro 2000 a titolo di indennità ex art. 2054; condannò la chiamata in causa C. al pagamento di 3581,05, a favore dell’attrice, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto ricevuto dalla ricorrente titolo di indennità.

2. La decisione è stata riformata dalla Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1081 del 28 dicembre 2012. La Corte ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che si fosse prescritto ex art. 2951 c.c., il diritto al risarcimento del danno della C. per il dedotto inadempimento contrattuale, ha ritenuto poi che il conducente aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ha rigettato quindi la domanda ex 2054, proposta nei confronti della Cotral e delle Assicurazioni di Roma e conseguentemente ha condannato la C. a restituire la somma di 2256,82. Ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale decisione, C.M.A. propone ricorso in Cassazione sulla base di 2 morivi, illustrati da memoria.

3.1 Resistono con controricorso le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Occorre esaminare prioritariamente le eccezioni di inammissibilità sollevate con il controricorso circa l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ad litem e di inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione e sottoscrizione da parte di procuratore non iscritto all’albo speciale.

4.1. Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) deve essere conferita al difensore iscritto nell’apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista del suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. n. 2636/2009). In difetto dell’osservanza di una delle necessarie forme consegue l’inammissibilità del ricorso, come nella specie. Infatti la procura è non specifica, non investe il difensore espressamente del potere di proporre ricorso in cassazione contro una sentenza determinata, ed è anche generica perchè fa riferimento ad “ogni stato e grado del presente procedimento, in quello successivo di esecuzione e nell’eventuale di opposizione”.

Per quanto riguarda la seconda eccezione, comunque superata, qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 156 c.p.c., u.c. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto dell’art. 1711 c.c., comma 2.

4.2. In ogni caso il ricorso sarebbe inammissibile per quanto riguarda il primo motivo con cui si censura l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 28 dicembre 2012. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881). Alla luce dell’enunciato principio, risulta che la ricorrente, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

4.3. Quanto invece al motivo con cui si denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto sarebbe ugualmente inammissibile perchè la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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