Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2006-2008 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ROMEI ANTONIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NOFERI MARCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MARCIANA MARINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 505/2006 del GIUDICE DI PACE di PORTOFERRAIO,

depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che L.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portoferraio n. 505, depositata il 18.12.2006 e non notificata, con la quale quel giudice ha rigettato il ricorso dei contribuente avverso avviso di accertamento relativo alla COSAP per gli annil999 e 2000;

che il Comune intimato nessuna difesa ha svolto nel presente giudizio;

che il relatore del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: ” L.L. propone ricorso per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Portoferraio, a seguito di riassunzione dei giudizio promosso dinanzi alla Commissione Tributaria per l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso il 31.12.2001 nei confronti del contribuente relativamente alla COSAP per gli anni 1999 e 2000, ha rigettato il ricorso de L.. A sostegno dell’impugnazione deduce il ricorrente: 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in considerazione del giudicato favorevole formatosi sulla sentenza n. 107 della C.T.P. di Livorno del 18.5.2002, relativamente ad avviso di accertamento di analogo contenuto emesso in data 8.6.2001; 3) vizio di motivazione della sentenza e violazione o falsa applicazione del D.L. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4 con riferimento alla questione di merito relativa alla sussistenza dell’obbligazione.

Il Comune di Marciana Marina non ha svolto nessuna attività difensiva nell’attuale fase.

Premesso che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, alla luce di ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. S.U. n. 28161/08), manifestamente fondato appare invece il secondo motivo, avuto riguardo alla documentata mancata impugnazione della sentenza n. 107 emessa dalla C.T.P. di Livorno il 18.5.2002, con la quale quel Giudice annullava l’avviso di accertamento n. 43 del giorno 8.6.2001 relativo a Cosap emesso dai Comune di Marciana Marina nei confronti del contribuente per gli anni 1999 e 2000, dichiarando, con accertamento che sul punto certamente copre il dedotto e il deducibile, l’insussistenza del presupposto di imposta, ciò nonostante posto a fondamento del successivo avviso di accertamento per la medesima imposta e le stesse annualità emesso dal Comune il 31.12.2001.

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio, con accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di annullamento dell’avviso di accertamento contestato”;

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione del ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.6. e all’altra parte, il primo ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre il ricorrente nulla ha replicato;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni appaiono assolutamente condivisibili;

che, avuto riguardo al merito della controversia, ricorrono eccezionali motivi per la compensazione parziale delle spese di giudizio, in misura corrispondente alle spese delle fasi di merito, mentre la quota corrispondente giudizio di legittimità, liquidata come in dispositivo, deve seguire la soccombenza;

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo ne merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese delle fasi di merito e condanna il Comune di Marciana Marina al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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