Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20005 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso n. 897-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
contro
NORDEST CEMENTI S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SANDRO
RICCOBELLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato LORENZO PILON giusta
procura speciale estesa in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/16/20104e11a COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO depositata l’11U1.2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.7.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
Data pubblicazione: 27/07/2018
R.G. 897/2012
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva
accolto l’appello della società Nordest Cementi S.r.L. e respinto l’appello
incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 79/5/2008 della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva parzialmente
imposta 2002, 2003 e 2004, con applicazione di maggiore imposta IRPEF ed
IRAP, essendo stati ritenuti non deducibili dal reddito d’impresa i costi per
canoni di leasing relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati, nel
2002, per due silos situati in zona portuale e utilizzati per lo stoccaggio del
cemento;
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad
unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.,
<
la società contribuente si è costituita deducendo l’inammissibilità ed
infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1.1. il primo motivo di ricorso è infondato nei termini che seguono;
1.2. la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt.
812 c.c. e 67, comma 8, DPR 917/86 TUIR (vigente ratione temporis),
contestando la ritenuta legittimità della deduzione dai reddito d’impresa di
costi per canoni di leasing relativi a due contratti di locazione finanziaria,
della durata di cinque anni, stipulati nel 2002, relativi a silos utilizzati per lo
stoccaggio del cemento destinato alla vendita, avendo la CTR ritenuto che i
silos in questione non costituissero beni immobili;
1.3. la CTR, in particolare, dava rilievo alla rimovibilità delle strutture
(«l’impianto di stoccaggio del cemento (silos) è costituito da strutture
metalliche, imbullonate alla base di cemento (la quale sì è “incorporata” al
suolo), ma smontabili ed amovibili senza perdere la loro identità ed
utilizzabilità») per fondare il suddetto assunto;
accolto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento, relativi agli anni di
R.G. 897/2012
1.4. la decisione è quindi conforme alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui è bene immobile soltanto il bene incorporato o materialmente
congiunto al suolo, e non per mera adesione con mezzi aventi la sola
funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso (cfr ex plurimis, Cass.
nn. 152/2017, 377/2011), e l’accertamento in concreto della sussistenza
della connessione fisica costituisce indagine di fatto, rimessa all’esclusiva
per eventuali vizi della motivazione, che nella specie non sussistono;
1.5, l’accertata natura di beni mobili dei
silos determina dunque
l’applicabilità dell’art. 67, comma 8, TUIR nella parte inerente i beni mobili
(<<8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento
sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non è ammesso l'ammortamento
anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a
otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma
2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha
per oggetto beni mobili»);
2. alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto con
condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate
come in dispositivo P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cessazione che liquida in C 5.200,00 per compensi
professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli
accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cessazione, competenza del giudice di merito, come tale sindacabile in cessazione solo