Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16116-2019 proposto da:

GES. COM. DI P.S. S.N.C., rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNI OMARCHI, DAVIDE AMADEI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO PEPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVIDE DE MORI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3090/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La GES.COM. s.n.c. di P.S. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 13 novembre 2018, n. 3090/2018, resa dalla Corte d’appello di Venezia. Il Condominio Centro Direzionale Serenissima ha notificato controricorso.

2. La Corte d’appello di Venezia, pronunciando sull’appello formulato da GES.COM. s.n.c., ha confermato la sentenza n. 2947/2017, resa dal Tribunale di Verona, la quale aveva dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato in data 12 aprile 2017 dal Condominio (OMISSIS) alla GES.COM. s.n.c. L’intimata GES.COM. s.n.c. aveva notificato l’opposizione a mezzo pec alle ore 21,28 del 22 maggio 2017. Per la Corte d’appello, come già per il Tribunale, alla stregua del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, la notifica dell’opposizione, giacchè eseguita dopo le ore 21 del giorno 22 maggio 2017, doveva considerarsi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. L’inammissibilità dell’opposizione ha indotto la Corte di Venezia a non esaminare i motivi di appello attinenti al merito.

3. Con unico motivo di ricorso, GES.COM. s.n.c. deduce la violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, e dell’art. 147 c.p.c., in relazione agli artt. 641,642,645 e 653 c.p.c., stante la declaratoria di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75/2019.

4. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il controricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il motivo di ricorso è fondato, dovendosi tener conto della sentenza della Corte Costituzionale, 9 aprile 2019, n. 75, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui tale norma prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anzichè al momento di generazione della predetta ricevuta. La Corte Costituzionale ha posto in evidenza come il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto (attraverso il richiamo dell’art. 147 c.p.c.), nella prima parte del censurato D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ne consegue che ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. E’ invece ingiustificata, ha avvertito Corte Costituzionale, 9 aprile 2019, n. 75, la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene altrimenti impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c., computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione (ovvero, come nel caso in esame, di opposizione a decreto ingiuntivo), scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno. E’, dunque, l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione (elaborata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità telematiche la soluzione che consente la reductio ad legitimitatem del citato art. 16-septies.

La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, dovrà dunque riesaminare la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla GES.COM. s.n.c. a mezzo pec alle ore 21,28 del 22 maggio 2017, alla stregua della dichiarazione di incostituzionalità del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221, di cui alla sentenza Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75, e dunque considerando per il notificante perfezionata la notifica eseguita con modalità telematiche al momento di generazione della ricevuta di accettazione.

Le deduzioni svolte dal controricorrente nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, circa la posteriorità della dichiarazione di incostituzionalità rispetto al tempo della notifica dell’opposizione per cui è causa, sono agevolmente superabili considerando come la regola tempus regit actum, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidità della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dall’art. 136 Cost., e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (cfr. Cass. Sez. 3, 20/04/2010, n. 9329; Cass. Sez. 1, 07/05/2003, n. 6926; Cass. Sez. 1, 23/09/2002, n. 13839).

Essendo state dichiarate assorbite dalla Corte di Venezia le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria intimata dal Condominio (OMISSIS), in forza della pronuncia in rito emessa, va sottoposta all’esame del giudice di rinvio anche l’eccezione di giudicato, sollevata dal controricorrente (e richiamata ancora nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), relativa al rigetto dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione opposta. Trattasi, peraltro, di giudicato esterno, che il controricorrente assume essere sopravvenuto rispetto alla sentenza di appello, formatosi nel giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., relativo alla Delib. assembleare 7 aprile 2016, sicchè occorre accertarne l’efficacia preclusiva con riguardo al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, stante la non necessaria coincidenza dell’oggetto dei due procedimenti in base ai principi dettati da Cass. Sez. U, 27/02/2007, n. 4421.

Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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