Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti iscritti, rispettivamente:

– al n. 469/2015 R.G. proposto da:

O.A.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via F.

Paolucci de Calboli n. 9, presso lo studio dell’avv. Piero Sandulli,

rappresentata e difeso dall’avv. Massimo Basilavecchia, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2/14 della Commissione tributaria

regionale di L’Aquila, depositata in data 13 maggio 2014;

– al n. 471/2015 R.G. proposto da:

D.E.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Paolucci

de Calboli n. 9, presso lo studio dell’avv. Piero Sandulli,

rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Basilavecchia, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 558/2/14 della Commissione tributaria

regionale di L’Aquila, depositata in data 13 maggio 2014; e

– al n. 473/2015 R.G. proposto da:

Edilfond s.a.s. di D.E.D. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

F. Paolucci de Calboli n. 9, presso lo studio dell’avv. Piero

Sandulli, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Basilavecchia,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 556/2/14 della Commissione tributaria

regionale di L’Aquila, depositata in data 13 maggio 2014;

lette le memorie depositate dalle parti ricorrenti ai sensi dell’art.

378 c.p.c..

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott.ssa Tassone Kate che ha concluso chiedendo dichiararsi

la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio

necessario e in subordine il rigetto dei ricorsi;

udito l’avv. Massimo Basilavecchia per i ricorrenti;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo in L’Aquila, con le coeve sentenze sopra indicate, riformando le decisioni di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla Edilfond s.a.s. di D.E.D. & C. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a Iva, Irpef e Irap derivante dal recupero a tassazione di costi e i connessi ricorsi dei soci D.E.D. e O.A.G. avverso gli avvisi di accertamento per maggior reddito da partecipazione rispettivamente loro imputati (avviso n. (OMISSIS) per d.E.D. e n. (OMISSIS) per O.A.G.), tutti relativi all’anno di imposta 2006.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l’attività svolta dall’Amministrazione finanziaria nella fase precontenziosa era perfettamente legittima e nel merito che il disconoscimento della deducibilità dei costi era legittimo, sia con riferimento all’inattendibilità della documentazione fornita dal contribuente per giustificarlo, sia con riferimento alle inverosimili caratteristiche di un’erogazione liberale a favore di un’associazione dilettantistica e all’acquisto di una vettura per finalità aziendali.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Edilfond s.a.s. di D.E.D. & C. ricorre con tre motivi; i soci D.E.D. e O.A.G. ricorrono con due identici motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato nei primi due procedimenti una comparsa in cui si riserva di partecipare all’udienza di discussione, mentre si è costituita nel terzo procedimento ( O.) con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso della società lamenta:

a) Primo motivo: “Violazione o falsa applicazione dello Statuto dei diritto del Contribuente – L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7 – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” per avere la sentenza erroneamente escluso l’applicabilità delle garanzie ivi previste – segnatamente della concessione del termine dilatorio di sessanta giorni – all’ipotesi di verifica esclusivamente documentale.

b) Secondo motivo, in via subordinata: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.” per avere la sentenza erroneamente omesso di considerare che, stante l’avvenuto furto della contabilità della associazione sportiva, la data certa del documento era stata validamente fornita dalla società con l’apposizione del timbro datario in autoprestazione e per avere erroneamente interpretato il contratto.

c) Terzo motivo, sempre in via subordinata: “Violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata confermato l’avviso di accertamento per il solo fatto di averne riscontrato la motivazione, senza procedere alla valutazione del merito delle prove presuntive offerte dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

2. I motivi di ricorso dei soci sono identici ai primi due motivi proposti dalla società.

3. L’Agenzia delle Entrate argomenta nel controricorso l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avversa impugnazione, di cui chiede il rigetto.

4. Deve preliminarmente rilevarsi che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento (Cass., Sez. Unite, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).

5. Tuttavia, nella fattispecie è perfettamente applicabile il condivisibile principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017) secondo cui, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, infatti, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

6. Tanto legittima la riunione dei giudizi, dovendosi solo rilevare che la questione Iva è estranea al rilevato problema di integrità del contraddittorio (Cass. N. 6303/2018; id. 6531/2018).

7. Nel merito il ricorso proposto dalla società va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

8. Il primo motivo comune ai ricorsi va respinto. Dal contenuto della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione, non emerge che nel caso di specie vi sia stato alcun accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale del contribuente; ne deriva che non trova applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (Cass. n. 15624/2014; id. n. 12094/2019) vertendosi piuttosto in ambito d’indagini c.d. “a tavolino”, su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (come i ricorrenti mostrano di ben conoscere nella memoria), con la sentenza n. 24823 del 2015, il cui condivisibile pronunciamento è perfettamente applicabile alla fattispecie, non risultando dedotti dalla parte nè rinvenibili ex officio elementi nuovi e diversi da quelli all’epoca valutati che impongano un ripensamento della decisione. Inoltre, la consegna della documentazione contabile effettuata dal contribuente presso gli uffici dove è eseguita la verifica cartolare non è equiparabile a quella compiuta presso la sede aziendale e successivamente proseguita, ai sensi del comma 3, negli uffici dell’amministrazione (Cass. n. 6219/2018). Quanto alla c.d. “prova di resistenza” in relazione alle riprese IVA non risulta addotto alcunchè di rispondente ai parametri indicati, per i tributi armonizzati, da CGUE, 3.7.2014, C-129-130/13, Kamino (motivazione, punto 82; dispositivo, n. 3, seconda parte).

9. Il secondo motivo comune ai ricorsi è inammissibile. In disparte la questione della certa datazione con timbro postale in “autoprestazione” (Cass. 8438/2012; id n. 23281/2017), la censura è inammissibile in punto di qualificazione dei rapporti negoziali che, genericamente calibrata in relazione all’art. 1362 c.c., senza migliore specificazione, mira in realtà ad una inammissibile riedizione del giudizio di merito, non consentita in questa fase (Cass. 8758/2017).

10. Il terzo motivo, formulato dalla sola società, va accolto. Il contenuto della censura lamenta nella sostanza un’omessa motivazione in relazione alle ragioni dell’accoglimento del motivo di appello con cui l’Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi dovuta VIVA detratta dalla contribuente sull’acquisto di un’autovettura; oggetto del contendere è la legittimità del recupero dell’Iva detratta dalla società in fase di acquisto sul presupposto dell’adibizione del veicolo a finalità aziendali. La trascrizione a pagina 17 del ricorso Edilfond delle allegazioni in fatto a supporto della ritenuta prova della destinazione del veicolo a tale finalità onerava la Commissione di appello di fornire una motivazione specifica sul punto. Diversamente, la CTR ha ritenuto di liquidare la questione affermando (pag. 4) di ritenere valide le “chiare e inequivocabili note nell’atto impugnato”. Sennonchè una tale tecnica motivazione, non contenendo la pronuncia alcuna trascrizione del contenuto del documento cui rinvia, non può ritenersi consentita, nemmeno nella forma per relationem, ove occorre pur sempre che il giudice fornisca un concreto riscontro del contenuto dell’atto citato, in ogni caso calibrato sul tenore delle censure sottoposte alla sua valutazione. Diversamente come nella fattispecie, la motivazione è apparente, non consentendo di comprendere le ragioni della decisione sul punto.

11. Il giudice del rinvio, identificato nella Commissione tributaria reginale per l’Abruzzo in diversa composizione, rinnoverà pertanto il giudizio su questa parte della domanda e provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso della società, nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso della società e i ricorsi dei soci; cassa la sentenza n. 556/2/14 in relazione al motivo accolto e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale per l’Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità n. 473/2015.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei soci, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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