Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 14/07/2021), n.20005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3867-2018 proposto da:

TECNOBUS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GAETANO RUGGIERO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZUOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2947/2017 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 03/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/03/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Tecnobus SpA ricorre per la cassazione della sentenza n. 2947/45/2017 della CTR Campania che ha respinto l’appello proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento del Comune di Pozzuoli per ICT 2009, lamentando la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla variazione della rendita catastale mai notificata e la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 in relazione alla base imponibile ai fini della imposizione fiscale.

Il Comune di Pozzuoli, che ha aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti, relative ai tributi comunali a norma della L. n. 96 del 2017, art. 11 ha contro dedotto, istando per la sospensione del processo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Nelle more la Tecnobus SpA ha formalmente dichiarato di aver raggiunto con il Comune di Pozzuoli una conciliazione che prevede l’abbandono dell’impugnazione e la compensazione delle spese e, pertanto, di rinunciare al ricorso;

che il Comune di Pozzuoli ha condiviso la dichiarazione, accettando la rinuncia;

che le parti, con la dichiarazione richiamata, si sono date reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, rappresentando il condiviso intento di abbandonare il giudizio, non avendo più interesse alla decisione;

che tale fatto sopravvenuto è idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, rimanendo assorbita l’istanza di sospensione;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio e compensate le spese.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, in modalità da remoto, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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