Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 10/08/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 19/05/2017, dep.10/08/2017), n. 20005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26837/2015 proposto da:
NUOVA SORGENTE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. e P.I. (OMISSIS), in
persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato CAROLA
CICCON rappresentata e difesa dell’avvocato GIUSEPPE OLIVERI;
– ricorrente –
contro
ARENA NPS ONE S.R.L. società con socio unico, quale mandataria
DOBANK S.P.A., nuova denominazione sociale assunta da Unicredit
Credit Management Bank S.p.a., nuova denominazione assunta da BANCA
DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo studio
dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE VITTORIO LAGANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4002/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 09/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con sentenza numero 4002 del 9 ottobre 2014 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da Nuova Sorgente S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la sua domanda di accertamento del saldo di quattro conti correnti intrattenuti con la Banca di Roma S.p.A., con ogni conseguente domanda l’istituto.
Contro tale pronuncia Nuova Sorgente S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, resistito da Arena NPL One Srl con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso lamenta falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale confuso il concetto di indispensabilità con quello di insufficienza della prova, finendo per precludere ad essa la legittima facoltà di produrre in appello i documenti non prodotti in primo grado.
Ritenuto che:
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte ha di recente affermato che prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (CASSAZIONE Sez. Un., Sent., 4 maggio 2017 n. 10790).
Alla luce di detta pronuncia, alla quale il giudice di merito non si è conformato, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale si atterrà al principio richiamato e provvederà anche la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017