Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20005 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28152/2012 proposto da:

D.M.G., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. TARTAGLIA 21, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE FORGIONE, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FERDINANDO DI CERBO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente p.t.,

domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrente –

sul ricorso 12141/2013 proposto da:

R.I., (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente p.t.,

domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2284/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Dott. A.M. più altri, e la Dott.ssa C.E., più altri, convennero in giudizio la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire, in quanto medici iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno accademico (OMISSIS), l’adeguata remunerazione per l’effettiva attività espletata durante la formazione. Chiesero anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno loro cagionato con il tardivo recepimento della normativa comunitaria, connesso anche ad una subita perdita di chanches.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2284 del 30 aprile 2012. La Corte ha ritenuto che si fosse prescritto il diritto degli attori.

3. Avverso tale decisione, Il Dott. A.M., più altri, e la Dott.ssa C.E., più altri, propongono autonomi ricorsi in Cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi vanno riuniti ex. art. 335 c.p.c., perchè proposti nei confronti della medesima sentenza.

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione direttive CE 362/75 e 82/76 e degli artt. 2043 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa e/o insufficiente motivazione. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Lamentano che la Corte d’appello ha errato perchè ha disatteso il principio delle Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 9147/2009 ha statuito il diritto al risarcimento dei danni per gli specializzandi derivante dalla mancata attuazione da parte dello Stato di direttive comunitarie stante l’obbligo di quest’ultime di attuarle.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e degli artt. 1362, 2947, 2945 e 2946 c.c.. Omessa e/o insufficiente motivazione. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato laddove ha ritenuto che gli appellanti nulla abbiano rilevato in punto di tipo e durata della prescrizione, quando al contrario hanno sempre sostenuto che il proprio diritto non si era mai prescritto, atteso che il dies a quo era stato considerato con l’entrata in vigore della L. n. 370 del 1999.

5. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.

Infatti le sentenze gemelle n. 10813 – 10814 – 10815 – 10816 del 17 maggio 2011, seguite da una copiosa giurisprudenza, dopo aver ribadito e ulteriormente supportato le ragioni della qualificazione dell’azione in senso di responsabilità contrattuale, secondo il modello enunciato da Cassazione Sez. Unite n. 9147/09, hanno preso posizione su una serie di questioni, in primo luogo riguardo alla configurabilità di un termine di prescrizione e soprattutto riguardo al dies a quo del termine di prescrizione (decennale) dell’azione.

Sono stati quindi enunciati i seguenti principi di diritto. Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal (OMISSIS) all’anno accademico (OMISSIS) in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11.

Nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica nell’attribuire diritti ai singoli, ma non autoesecutiva, qualora intervenga un atto legislativo di adempimento parziale sotto il profilo oggettivo verso tutti i soggetti da essa contemplati, dall’entrata in vigore di detto atto inizia il decorso della prescrizione decennale dell’azione di risarcimento dei danni spettante a tali soggetti per la parte di direttiva non adempiuta.

Nel merito dei motivi di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte si è poi andata ulteriormente consolidando, risultando confermata, in ordine all’entità decennale del termine prescrizionale e del suo exordium in data 27.10.99, da numerosissime pronunzie. Nel caso di specie, tutti i ricorrenti hanno frequentato il corso di specializzazione negli anni accademici (OMISSIS) senza aver mai percepito alcuna remunerazione adeguata prevista dalla legislazione comunitaria dell’epoca, ed il loro diritto non si è mai prescritto atteso che gli atti interruttivi afferiscono all’ottobre 1999 ed al marzo 2000, mentre l’atto introduttivo è dell’ottobre 2003.

6. Pertanto, la Corte in accoglimento dei ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai principi enunciati, e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

PQM

la Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai principi enunciati, e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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