Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20004 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1787-2008 proposto da:

OFFICINE RONCAGLIA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso

lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO TURCHI, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio degli Avvocati FURITANO MARCELLO E CECILIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ZANASI MARCO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI MODENA UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 23/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis epe notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che la Officine Roncaglia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. dell’Emilia n. 82/19/06 depositata il 26.11.2006 e non notificata, con la quale quel giudice, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2001;

che il Comune intimato si è difeso con controricorso;

che i relatore del ricorso ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Officine Roncaglia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. in riforma di sentenza della C.T.P. di Modena, aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento per ICI relativo ad un’area edifica bile industriale per l’anno 2001.

sostegno dell’impugnazione deduce la ricorrente: 1) vizio di motivazione della sentenza in ordine al fatto controverso costituito dal prezzo vincolato dell’area; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

Il Comune di S. Cesario sul Panaro si difende con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per giudicato esterno formatosi con riferimento ad altre annualità della medesima imposta.

Premesso che l’eccezione del Comune appare infondata, riguardando la controversia il valore venale dell’area, e quindi un fatto astrattamente variabile nei diversi periodi di imposta, manifestamente infondato risulta però il ricorso.

La motivazione della sentenza, per quanto sintetica, appare assolutamente logica e sufficiente a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudicante, che, in presenza di una contestazione del valore venale di un’area ricompresa in una più vasta zona di pertinenza del Consorzio Intercomunale Modenese per le Aree Produttive, con il riferimento alla “comparazione con aree similari”, è da ritenersi aver pienamente valutato i vincoli esistenti sul suolo, utilizzando a fini comparativi i valori di altre aree soggette a restrizioni analoghe in quanto ricomprese nella stessa zona, con affermazione sui punto solo genericamente contestata dalla ricorrente.

La situazione di fatto in tal modo accertata integra in maniera ineccepibile l’unico valido presupposto previsto dalla legge per una corretta applicazione della norma citata (L. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), restando con ciò esclusa la violazione di legge dedotta.

Si propone, pertanto, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio e rigettato”;

che sulla base della predetta relazione è stata fissata l’adunanza per le decisione de ricorso in camera di consiglio;

che comunicato il decreto presidenziale e la relazione al P.G. e alle altre parti, il primo ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del relatore, mentre la sola ricorrente ha replicato insistendo nelle sua difese così come originariamente esposte;

che le argomentazioni svolte dal relatore nella citata relazione, e le conseguenti conclusioni, appaiono assolutamente condivisibili, e per nulla scalfite dalle poche considerazioni svolte nella memoria depositata, dovendosi tra l’altro ribadire al riguardo che il valore venale dell’immobile, sulla base del quale è stata correttamente liquidata l’ICI, per quanto indirettamente influenzato dai vincoli imposti dalla cedente in occasione dell’acquisto del suolo, deve ritenersi comunque non automaticamente dipendente da essi, avuto riguardo alla natura privatistica degli stessi, e alla loro conseguente efficacia solo tra le parti, con l’ineludibile possibilità che l’evoluzione del mercato determini valori diversi perchè maggiori rispetto a quelli conseguenti ai criteri originariamente previsti negli accordi tra cedente e cessionario;

che, quanto alle spese di giudizio di legittimità, esse, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.300,00 di cui Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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