Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20004 del 30/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 20004 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 2999-2013 proposto da:

o

CAIAFA

FLAMINIA

(C.F.

CFAFMN74T54H501M),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO
104, presso l’avvocato CAIAFA ANTONIO, che la

Data pubblicazione: 30/08/2013

rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

2013
1156

contro

MIB PRIMA S.P.A. (C.F./P.I. 06587260966), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

1

domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso
l’avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controri corrente –

MINNETTI FRANCESCO;
– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositato il 20/08/2012/r.- 5. 5Gelkit2.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. CAIAFA che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito,

per la controricorrente,

l’Avvocato A.

ALBANESE GINAMMI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

contro

Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Flaminia Caiafa ricorre, ai sensi dell’art. 111 Cost., per la cassazione del
decreto del Tribunale di Roma del 24.5.012 che ha respinto il reclamo da lei
proposto contro il prowedimento del G.D. al Fallimento dell’Immobiliare Valadier
s.r.l. con il quale le era stato liquidato il compenso per l’attività professionale svolta in

La ricorrente, con il primo motivo, deduce che il tribunale ha errato nell’applicare il
principio sussidiario di cui all’art. 6, commi 2 e 4, della tariffa nazionale forense di cui
al d.m. 8.4.04 n. 127 (vigente alla data della liquidazione) sulla scorta di un
precedente giurisprudenziale privo di attinenza al caso di specie.
Col secondo motivo lamenta vizio di motivazione del decreto impugnato, in quanto il
giudice non avrebbe chiarito perché ha liquidato gli onorari tenendo conto di un
valore della controversia inferiore a quello accertato, di € 77.500.000.
Con il terzo motivo denuncia vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di indicazione
di detto valore.
Mib Prima s.p.a., assuntrice del concordato fallimentare dell’Immobiliare Valadier
s.r.I., resiste con controricorso, con il quale propone anche ricorso incidentale
condizionato.
Non svolge difese il curatore del fallimento intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’art. 26 I. fall. prevede, al terzo comma, che il termine perentorio per proporre
reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato decorre dalla “comunicazione o
dalla notificazione” del provvedimento …, e, secondo la giurisprudenza di questa

Corte, la disposizione (che stabilisce l’equipollenza delle due forme di conoscenza
dell’atto al fine della sua impugnazione) non si riferisce soltanto al reclamo al
tribunale o alla corte di appello, ma anche al ricorso per cassazione, essendo
identica la ratio di speditezza della procedura concorsuale, che giustifica la

favore della procedura.

decorrenza del termine dalla comunicazione di cancelleria ed è, viceversa,
incompatibile con la necessità di attendere i tempi legati all’iniziativa di parte per la
notificazione del provvedimento (Cass. nn. 13565/2012, 12732/011).
Nel caso di specie è la stessa ricorrente a riferire, nelle premesse del ricorso, che il
decreto del Tribunale le è stato comunicato il 24 maggio 2012.

notifica, il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 325 comma 2° c.p.c. per
proporre l’impugnazione era ampiamente scaduto.
Val poi la pena di puntualizzare che anche nel caso di (peraltro non dedotta)
irritualità o incompletezza della comunicazione, il termine per l’impugnazione
sarebbe scaduto, al più tardi, il 13 novembre del 2011, ovvero entro 60 giorni dalla
data (13.9.011) in cui l’avv. Caiafa notificò alle controparti un primo ricorso per
cassazione contro il decreto del tribunale, senza però prowedere ad iscriverlo a
ruolo: la proposizione del ricorso, implicando la conoscenza legale del
prowedimento da parte dell’impugnante, era infatti atto idoneo alla decorrenza del
termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. (cfr., fra molte, Cass. nn. 13262/012,
11308/011, 9265/010, 9058/010, 5053/09).
Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non ricorrono gli estremi per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni
ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali in favore di Mib Prima s.p.a., che liquida in € 6.300, di cui €
200 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.
Roma, 27 giugno 2012.
Il c

s. est.

Ne consegue che alla data del 20.11.2012, in cui il ricorso è stato spedito per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA