Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20004 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21924/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Sony Europe Limited (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Fruscione, elettivamente domiciliata presso il suo

studio, in Roma via Giambattista Vico 22.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2126/07/2018 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 14 maggio 2018.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 11 giugno 2019 dal

Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile

Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. Giulio Bacosi per la ricorrente e l’avv. Alessandro

Fruscione per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Sony Europe Limited impugnò il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto l’istanza di rimborso dei dazi versati in eccedenza in occasione dell’importazione dall’estero di taluni prodotti, classificati nelle dichiarazioni doganali presentate tra il 2010 e il 2012 come videocamere anzichè fotocamere digitali.

Respinta l’impugnazione in primo grado, Sony Europe Limited propose appello; la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 14 maggio 2018, accolse il gravame affermando che le caratteristiche tecniche dei prodotti importati, inducevano a ritenere che si trattasse di fotocamere digitali e non di videocamere, con il risultato che la domanda di rimborso dei maggiori dazi versati dall’importatrice risultava fondata.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Sony Europe Limited.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo complesso motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, nonchè delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, redatte ai sensi dell’art. 9, par. 1, del medesimo regolamento CEE, in quanto il giudice di merito ha dato rilevanza a taluni tra i criteri descrittivi ivi previsti (id est la capacità e i tempi di registrazione dell’apparecchio) piuttosto che ad altri, valutando peraltro in maniera erronea le schede tecniche dei prodotti versate in atti, omettendo di considerare la documentazione pure ritualmente prodotta in giudizio dall’amministrazione.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto censurando plurime violazione di legge, in realtà la ricorrente intende sottoporre alla Corte una valutazione dell’accertamento in fatto operato dal giudice di merito, il quale sulla scorta delle schede tecniche dei prodotti versate in atti ha ritenuto, con ampia ed esaustiva motivazione, che non avendo la capacità di registrare con una risoluzione pari o superiore ad una determinata soglia di pixel (800 x 600) oltre un certo tempo minimo (30 minuti), la merce importata doveva ritenersi riconducibile nella categoria delle fotocamere digitali anzichè delle videocamere.

Siffatto accertamento, fondato sull’applicazione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea relative alle fotocamere digitali e alle videocamere (si veda la voce n. 8525 80 11, denominata “Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali”), esattamente richiamate nella sentenza impugnata, non può essere rimesso in discussione in questa sede, invocando in definitiva un diverso apprezzamento – rispetto a quello operato dal giudice di merito – delle schede tecniche già esaminate.

1.2. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., discendente dall’omessa valorizzazione di talune circostanze di fatto, idonee a sostenere la tesi dell’Amministrazione in ordine alla esatta natura dei prodotti importati, è qui sufficiente ricordare che una siffatta censura non è ammissibile quando si lamenti come accade nella vicenda all’esame della Corte – l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17/01/2019, n. 1229; Cass. 27/12/2016, n. 27000).

1.3. Infine, parimenti inammissibile si mostra il lamentato omesso esame delle informazioni tariffarie vincolanti (IN), che sarebbero invece state prodotte ritualmente in giudizio dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dovendosi ricordare che quando la parte assume – come nel caso a mano – che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore non attraverso il ricorso per cassazione, ma soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), (Cass. 11/06/2018, n. 15043; Cass. 01/06/2007, n. 12904).

2. Con il secondo motivo lamenta violazione del regolamento di esecuzione UE della Commissione 29 aprile 2014, n. 458, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, poichè il giudice di merito ha ritenuto che detto atto normativo che classificava esattamente le telecamere – non avesse efficacia interpretativa, trovando applicazione soltanto per le importazioni successive alla sua entrata in vigore.

2.1. Il motivo non è fondato.

Invero, l’orientamento costante della Corte di Giustizia UE in tema di regolamenti comunitari, è nel senso che – in difetto di espressa previsione di una sua retroattività – esso non può che disporre per l’avvenire.

In particolare, la Corte ha precisato, proprio in tema di regolamenti intervenuti nella materia doganale, che “un regolamento che precisa i presupposti per la classificazione in una voce o sottovoce doganale ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo” (Corte Giustizia UE sentenza 7 giugno 2001, c. 479/79; Corte Giustizia UE sentenza 28 marzo 1979, c. 158/78).

Dunque, poichè è incontroverso che i prodotti per cui è causa vennero importati dalla controricorrente in Italia tra il 2010 e il 2012, come evidenziato dalla commissione tributaria regionale, deve ritenersi che il regolamento di esecuzione n. 458 del 2014, entrato in vigore soltanto il 26 maggio 2014 (venti giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U. dell’Unione Europea), non prevedendo espressamente la sua applicazione retroattiva, non possa essere invocato per le classificazioni doganali rese in occasione di importazioni precedenti alla efficacia giuridica.

3. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 13.000,00, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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