Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20004 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 20004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19531/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3187/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3187/32/2016, depositata in data 26/05/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiore imposta di Registro, in relazione all’anno 2009, a seguito di revoca dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado era stata notificata all’Ufficio l’11/02/2015 e che il termine ultimo per proporre l’impugnazione scadeva il 13/04/2015, laddove la notifica dell’atto “veniva eseguita dall’Agenzia delle Entrate presso il centro postale di (OMISSIS) soltanto in data 15 aprile 2015”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16,20 e 51, avendo i giudici della C.T.R. omesso di considerare che l’Agenzia delle Entrate aveva consegnato l’atto di appello all’Ufficio postale per la notifica il “10/04/2015”, entro il termine di sessanta giorni, come risultante sia dalla data apposta sull’avviso di ricevimento del plico raccomandata, depositato in sede di merito, sia dalla distinta di spedizione recante il timbro datario dell’Ufficio postale.

2. La censura è fondata.

Questa Corte (Cass. 24568/2014) ha già chiarito che “nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello secondo le modalità fissate del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti Io stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002)” (cfr. anche quanto chiarito da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13452 del 2017).

La sentenza della C.T.R. avendo invece dato rilievo quale data dell’eseguita notifica a quella di spedizione del plico raccomandato da parte dell’Ufficio postale, non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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