Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20004 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 06/10/2016), n.20004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24153/2013 proposto da:

L.A., (OMISSIS), LE.AN. (OMISSIS), L.V.

(OMISSIS) n.q. di figlia ed erede legittima di C.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COMI, rappresentati e difesi

dagli avvocati ANTONELLA LEONE, CONCETTA LEONE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

N.M., N.T., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SESTIO CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS,

rappresentate e difese dagli avvocati MARIO GLIOZZI, SILVANO

FILIPPONE giusta procura speciale a margine del controricorso;

N.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTI

DEL CLITUNNO N. 25, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO AMODIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MINNITI giusta procura

speciale a margine controricorso;

G.M., N.M., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GERMANICO N. 211, presso lo studio dell’avvocato FABIO PIER GIORGIO

CRISCUOLO, rappresentate e difese dall’avvocato ANNALISA PISANO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

N.B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA

DONZELLA N. 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

N.N., N.C., N.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 227/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 10/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ANTONELLA LEONE;

udito l’Avvocato FABIO CRISCUOLO per delega non scritta;

udito l’Avvocato VINCENZO BELLUCCI per delega non scritta;

udito l’Avvocato BARBARA RANIERI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Locri, Le.An., L.V. e C.C., quest’ultima in qualità di vedova di L.P., convennero in giudizio G.M., N.M. (nata nel (OMISSIS)), N.D.A., B.F., T., N. e Ma. (nata nel (OMISSIS)) e – sulla premessa che la loro domanda di affrancazione del fondo rustico (OMISSIS), era stata respinta con ordinanza emessa ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 5 – chiesero che il Tribunale accogliesse tale domanda di affrancazione.

Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, condannando gli attori (opponenti) al pagamento delle spese di giudizio.

L’appello proposto contro detta sentenza fu dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 4 marzo 2010.

La Corte di cassazione, con sentenza 23 maggio 2012, n. 8104, cassò la pronuncia di secondo grado e rinviò alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

2. Riassunta la causa dagli originari attori, la Corte reggina, con sentenza del 10 giugno 2013, ha rigettato l’appello nei confronti della sentenza del Tribunale di Locri, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e del secondo giudizio di appello, previa detrazione di guanto già versato in esecuzione della prima sentenza d’appello poi cassata.

Ha osservato la Corte territoriale che l’impugnazione proposta doveva ritenersi infondata in quanto, con la sentenza n. 71 del 1970 emessa dal Tribunale di Locri, avente forza di giudicato, era stato accertato che il rapporto agrario intercorso tra i germani N. e L.C., avente ad oggetto il suindicato fondo (OMISSIS), aveva la connotazione di una colonia parziaria miglioratizia, nascente dall’originario contratto stipulato nel (OMISSIS) tra il L. ed i coniugi N. – G..

Tanto premesso, la Corte di merito ha rilevato che gli appellanti, trascurando il dato obiettivo costituito dal giudicato, pretendevano di vedersi accogliere la domanda di affrancazione sul rilievo che il contratto in questione avesse natura di colonia perpetua o migliorativa, con requisiti simili ai contratti di miglioria in uso nella Regione Lazio e regolati dalla L. 25 febbraio 1963, n. 327, con conseguente diritto di affrancazione dopo un periodo di trent’anni. Richiamate, poi, le differenze tra la colonia perpetua e la colonia parziaria migliorativa, la sentenza ha osservato che nel caso in esame, essendo stata accertata in modo irrevocabile la natura associativa del contratto di colonia migliorativa, ciò rendeva di per sè inapplicabile la normativa sull’affrancazione; ed infatti, se l’impresa coltivatrice viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario, l’aver eseguito lavori di coltivazione in modo da rendere produttivo il terreno originariamente incolto “non costituisce di certo miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono”.

Ha poi aggiunto la Corte reggina, richiamando la sentenza n. 53 del 1974 della Corte costituzionale, che l’estensione della previsione della possibilità di affrancazione anche in relazione ai rapporti di natura associativa, quale la colonia migliorativa, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con conseguente conferma della diversità tra i rapporti soggetti ad affrancazione dopo il periodo di trent’anni e i contratti associativi, per i quali tale possibilità rimane esclusa.

In ordine alla liquidazione delle spese, la Corte d’appello ha stabilito che, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio, gli appellanti dovevano essere condannati al pagamento anche delle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della soccombenza nel successivo giudizio di rinvio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria propongono ricorso Le.An., L.V. e L.A., quest’ultima nella qualità di erede di C.C., con unico atto affidato a tre motivi.

Resistono G.M., N.M. (nata nel (OMISSIS)), N.D.A., B.F., T. e Ma. (nata nel (OMISSIS)) con quattro separati controricorsi.

I ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre innanzitutto osservare che nel controricorso presentato da N.D.A. ed in quello presentato da G.M. e N.M. (nata nel (OMISSIS)) vi è la medesima eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la procura speciale ivi contenuta risulterebbe redatta in modo tale da non consentire di identificarne la data.

L’eccezione non è fondata. La procura speciale, infatti, redatta su un foglio separato e spillato al corpo del ricorso, pur non contenendo la data, contiene tuttavia la precisa indicazione della sentenza da impugnare, il che soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. (sentenza 19 dicembre 2008, n. 29785).

2. I medesimi controricorsi pongono poi anche un’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza n. 8104 del 2012 di questa Corte, con la quale fu cassata la prima sentenza emessa dalla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Anche questa eccezione non è fondata. La sanzione della improcedibilità, infatti, è comminata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), in caso di mancato deposito della copia autentica della sentenza o della decisione impugnata, mentre non c’è una sanzione per il caso in esame. Trattandosi, poi, di una pronuncia emessa da questa Corte nell’ambito dello stesso procedimento, è evidente che sarebbe possibile anche l’acquisizione d’ufficio, poichè la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale del giudice di legittimità (v., sia pure in relazione a una diversa ipotesi, la sentenza 17 dicembre 2007, n. 26482, delle Sezioni Unite di questa Corte).

3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1963, n. 327, art. 1, L. 22 luglio 1966, n. 607, art. 13, lett. b), art. 34 c.p.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4) e dell’art. 118 norme att. c.p.c., comma 1.

Rilevano i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe erroneamente riconosciuto l’esistenza di un giudicato. La qualificazione del contratto agrario contenuta nella sentenza del 1970 del Tribunale di Locri, infatti, sarebbe stata emessa al solo scopo di risolvere una serie di eccezioni preliminari sollevate in quella sede; e comunque, l’esistenza di una colonia parziaria migliorativa non preclude, secondo i ricorrenti, l’accoglimento della domanda di affrancazione, sussistendo le condizioni di cui alla L. n. 327 del 1963, art. 1, applicabile al contratto in questione ai sensi della L. n. 607 del 1966, art. 13. Dall’esame dei verbali della causa decisa con la sentenza del 1970 – verbali che i ricorrenti allegano al ricorso – risulterebbe che sussistevano le condizioni di cui alla L. n. 327, per l’affrancazione, essendo state estese le norme sui contratti di miglioria in uso nella Regione Lazio anche ai rapporti personali basati su di un diritto personale, di durata trentennale e con effettuazione di miglioramenti. Dai verbali di quella causa, infatti, emergerebbe che i N. non avevano mai partecipato alla gestione in forma associativa, mentre il L. aveva effettuato tutti i miglioramenti. In particolare, i ricorrenti osservano che la sentenza impugnata non avrebbe deciso su tutte le domande proposte e non avrebbe valutato tutte le prove offerte; la censura si sofferma anche sulla natura del possesso ultratrentennale da parte del dante causa dei ricorrenti, elemento non contestato e che, unitamente all’accertato impianto di alberi fruttiferi, avrebbe dimostrato l’esistenza delle condizioni di legge per l’affrancazione. Aggiungono infine i ricorrenti che la corretta lettura delle sentenze della Corte costituzionale n. 30 del 1966 e n. 53 del 1974 confermerebbe la bontà della loro tesi.

3.1. Il motivo, complesso e contenente una pluralità di censure, deve essere esaminato separando le singole questioni.

La prima questione riguarda l’esistenza del giudicato circa la natura di rapporto associativo agrario tra i danti causa delle parti oggi in causa. Si osserva nel motivo in esame, al riguardo, che sarebbe errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui c’è autorità di cosa giudicata in ordine alla natura di quel rapporto agrario, definito come colonia parziaria miglioratizia.

Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza di questa Corte, poichè il giudicato è da assimilare agli atti normativi, l’attività di interpretazione dello stesso è compito del giudice di merito ma può essere verificata anche in sede di legittimità, potendo questa Corte accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, anche riesaminando gli atti del processo (Sezioni Unite, sentenza 28 novembre 2007, n. 24664). In realtà, la censura è almeno in parte inammissibile, perchè il ricorso vorrebbe da questa Corte non solo una diversa interpretazione del giudicato, ma anche una nuova valutazione delle prove acquisite in quella sede, che sono state nel ricorso in parte trascritte (v. p. 37 e ss.). Tuttavia, anche escludendo simile rivalutazione, certamente preclusa, ritiene il Collegio che l’interpretazione data dalla Corte reggina sia totalmente plausibile e ragionevole, perchè la lettura della sentenza 4 giugno 1970, n. 71, del Tribunale di Locri, allegata al ricorso, toglie ogni possibile dubbio circa la natura del contratto agrario intercorso fra i danti causa degli odierni litiganti. Il Tribunale è, al riguardo, chiarissimo: si tratta di un contratto stipulato il (OMISSIS), col quale i coniugi N. concessero a L.C. il fondo (OMISSIS) affinchè fosse trasformato secondo precise direttive di coltura; la definizione data in sentenza è quella di colonia parziaria miglioratizia, caratterizzata dallo “sfruttamento in associazione del fondo”, contratto nel quale “i miglioramenti formano parte integrale della convenzione”. Che poi a quella conclusione il Tribunale sia giunto per dirimere una controversia sulla divisione dei prodotti non ha alcuna importanza.

Può dunque concludersi nel senso che la censura secondo la quale la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il giudicato è priva di fondamento.

3.2. Una seconda censura prospettata nel motivo in esame – peraltro in modo non sempre limpido e talvolta anche intimamente contraddittorio – riguarda la presunta possibilità di estendere anche ai rapporti associativi l’istituto dell’affrancazione.

3.2.1. Tale doglianza è evidentemente infondata, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nel ricorso. Ed infatti, la lettura delle sentenze della Corte costituzionale n. 30 del 1966, n. 37 del 1969 e n. 53 del 1974 toglie ogni dubbio al riguardo.

Rimandando a tali pronunce per l’approfondita disamina della questione, è sufficiente qui ricordare che già con la sentenza n. 30 del 1966, nella quale la Corte era chiamata a scrutinare la L. n. 327 del 1963, fu detto che rimanevano fuori dalla sfera di applicazione di quella legge “le colonie parziarie con clausola migliorataria (art. 2164 c.c.), il carattere associativo delle quali non ricorre di regola nei rapporti oggetto della legge” in esame. Si aggiunse, poi, che i rapporti miglioria di cui alla L. n. 327 del 1963, “non sono rapporti associativi come lo sono le colonie parziarie; in essi la gestione dell’azienda è del colono miglioratario; l’apporto del concedente raro e limitato alla fornitura di quanto o di parte di quanto è necessario al primo impianto di vigneti e di uliveti”. La differenza tra i rapporti a miglioria di cui alla L. n. 327 e i rapporti associativi fu ribadita anche nella successiva sentenza n. 37 del 1969. La sentenza n. 53 del 1974, infine, sigillò in modo definitivo la differenza, dichiarando costituzionalmente illegittimo la L. 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3, proprio perchè aveva esteso la facoltà di affrancazione anche ai contratti associativi, disattendendo i principi di cui alle due precedenti sentenze. Osservò la Corte costituzionale in quella pronuncia che con la norma del citato art. 3 “mediante sommario rinvio alle disposizioni della L. n. 607 del 1966, art. 13, che conteneva a sua volta un semplice rinvio, il nuovo regime introdotto per l’enfiteusi è stato ulteriormente esteso, disponendone l’indiscriminata applicabilità a tutti i contratti e rapporti, anche di natura associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, con l’unica condizione che siano state eseguite sul fondo, dal colono, affittuario o concessionario, o da un loro dante causa, opere di trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo”. La Corte richiamò anche “la profonda, radicale differenza tra la scelta del proprietario che abbia ritenuto di concedere un fondo in enfiteusi, perpetua o a lungo termine, costituendo a favore del concessionario un diritto reale di pieno godimento, liberamente disponibile, e la scelta del proprietario che, nella impossibilità, anche temporanea, di condurre direttamente un fondo, abbia invece inteso attuare un rapporto puramente obbligatorio, sia di natura locatizia, mediante contratto di affitto ad un privato imprenditore o ad un coltivatore diretto, a termine o senza determinazione di tempo (cfr. artt. 1629 e 1630 c.c.), sia di natura associativa, mediante contratto di colonia parziaria, caratterizzato dall’obbligo del colono di prestare il proprio lavoro secondo le direttive del concedente (cfr. artt. 2164 e 2167 c.c.)”. La sentenza in esame, infine, evidenziò che analogo ragionamento si imponeva “con anche maggiore evidenza, per i rapporti di colonia parziaria ad meliorandum, data la struttura associativa del rapporto, per cui il concedente, con poteri di direzione, partecipa ai rischi ed utili dell’impresa, e concorre di regola con apporti in denaro e in natura all’esecuzione di opere di trasformazione e miglioramento (come risulta, ad esempio, dalle clausole del contratto collettivo che regola la colonia migliorataria siciliana)”.

3.2.2. Le indicazioni della Corte costituzionale sono state recepite dalla giurisprudenza di questa Corte.

La sentenza 29 ottobre 2003, n. 16234, alla quale l’odierna pronuncia intende dare continuità, ha ricordato che nel contratto di colonia parziaria “l’impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario”, per cui l’aver eseguito lavori di coltivazione volti a rendere produttivo il terreno originariamente incolto “non costituisce di certo miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione gravante sul colono”. La citata pronuncia, richiamando la sentenza n. 53 del 1974 della Corte costituzionale, ha affermato che “la natura reale del rapporto agrario, con conseguente diritto all’affrancazione, non attiene a contratti che abbiano carattere associativo”.

Nello stesso senso va richiamata anche la sentenza 4 marzo 2014, n. 5021, nella quale questa Corte ha ribadito che “condizione imprescindibile per l’accesso alla possibilità di affranco è, in ogni caso, l’inerenza dei miglioramenti del fondo alla causa del contratto: il che postula che questo abbia avuto ad oggetto terreni nudi e incolti, o comunque terreni in cui è stato necessario stabilire o ristabilire le condizioni minime essenziali per una proficua e redditizia coltivazione, questo e non altro essendo il senso dell’evocazione dei rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, come oggetto principale e, per così dire, originario della tutela”.

Sul punto, dunque, non c’è altro da dire. Il rapporto di colonia miglioratizia che dà diritto all’affrancazione in presenza delle condizioni di cui alla L. n. 327 del 1963, art. 1, presuppone il possesso ultratrentennale in una situazione nella quale è escluso ogni potere di direzione o di compartecipazione in capo al concedente; ed è proprio la natura reale del rapporto a costituire il presupposto per l’affrancazione, stante l’assimilazione all’istituto dell’enfiteusi (l’art. 960 c.c., infatti, pone a carico dell’enfiteuta l’obbligo dei miglioramenti e del pagamento del canone, ma non prevede alcuna cogestione).

Consegue da tutti i rilievi svolti che è infondata la censura qui in esame nella parte in cui prospetta la possibilità di esercitare l’affrancazione anche in un rapporto agrario di tipo associativo quale quello in esame.

3.3. Il motivo di ricorso in esame prospetta, infine, alcune ulteriori censure che riguardano più direttamente il merito della vicenda. Si osserva, al riguardo, che la sentenza non avrebbe valutato la circostanza del sicuro possesso ultratrentennale degli odierni ricorrenti, con conseguente vizio di omessa pronuncia, elemento che emergerebbe pacificamente dagli atti di causa. In particolare, le presunte prove di tale possesso sarebbero costituite dalle quietanze di pagamento e dalla comparsa di risposta di N.T. in altro giudizio (v. ricorso a p. 5): in sede di appello, poi, si era avanzato anche l’ulteriore argomento della riconvenzionale di N.N. (v. ricorso a p. 16); argomenti poi ripresi nel ricorso (v. p. 43) nel quale, addirittura, si ipotizza che i trent’anni di possesso richiesti per l’affrancazione erano già decorsi al momento dell’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982.

Osserva il Collegio che anche tale doglianza è infondata.

Ed infatti – fermo restando che ogni accertamento in punto di fatto è ormai precluso in questa sede e che la Corte d’appello ha escluso l’esistenza delle condizioni di cui alla L. n. 327 del 1963, art. 1 – il ricorso non considera alcuni decisivi aspetti. Esso tace completamente, infatti, su di un elemento che è da considerare non in discussione, e cioè che con sentenza del Pretore di Locri n. 483 del 1977, anch’essa passata in giudicato, fu accolta la domanda di affrancazione degli eredi N., odierni controricorrenti, avanzata nei confronti del Capitolo dei canonici della Cattedrale di Gerace. Ciò significa che, dopo la sentenza n. 71 del 1970 del Tribunale di Locri sopra ricordata, vi è un ulteriore titolo giudiziale che attesta sì la sussistenza delle condizioni per l’affrancazione, ma non in favore degli eredi L., bensì degli eredi N..

A fronte di tale situazione, la presunta omessa decisione della Corte d’appello circa l’avvenuta maturazione delle condizioni per l’affrancazione in favore dei ricorrenti non è, evidentemente, prospettabile. Ed infatti, dal quadro fin qui tratteggiato derivano le seguenti conseguenze: 1) i trent’anni di possesso non potevano essere decorsi nel 1982, posto che fino al 1970 c’era certamente un rapporto associativo; 2) nel 1977 fu riconosciuta l’affrancazione in favore degli odierni controricorrenti, il che significa che fino a quella data erano loro, e non gli odierni ricorrenti, a poter vantare un possesso utile a quei fini. Ciò significa che – in disparte la questione giuridica se sia ammissibile o meno un’affrancazione sopra una precedente affrancazione – è chiaro che la domanda degli odierni ricorrenti doveva, semmai ed in via di mera ipotesi, essere volta a dimostrare che il possesso utile ai fini del diritto di affrancazione si era svolto e maturato a decorrere almeno dal 1977, data della precedente affrancazione; il giudizio, cioè, avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un qualche cambiamento rispetto alla situazione giuridica cristallizzata dalle due pronunce di merito passate in giudicato. Ma è evidente dallo stesso contenuto del ricorso che nè la domanda giudiziale nè le prove richieste erano in tal senso; d’altra parte, essendo stato l’odierno giudizio introdotto nel 2006, i trent’anni dalla sentenza del 1977 non erano a quella data neppure decorsi.

3.4. In conclusione, dal complesso di tutte le ragioni ora indicate deriva che il primo motivo di ricorso non è fondato.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4) ed all’art. 118 norme att. c.p.c..

Si contesta che la Corte d’appello abbia condannato i ricorrenti al pagamento delle spese anche del giudizio di cassazione, senza considerare che la prima sentenza d’appello era stata correttamente impugnata e poi cassata e che Na.Te. e M. non avevano resistito al ricorso per cassazione, sicchè nei loro confronti non doveva essere pronunciata alcuna condanna.

4.1. Il motivo non è fondato.

Dalla lettura dell’epigrafe della sentenza n. 8104 del 2012 di questa Corte risulta che in quel giudizio erano costituite tanto T. quanto N.M., la prima col patrocinio degli avv.ti Filippone e Gliozzi; quanto alla seconda, se il ricorso intende riferirsi a N.M. (classe (OMISSIS)), il patrocinio fu a mezzo del medesimo difensore; se, invece, intende riferirsi a N.M. (classe (OMISSIS)), il patrocinio fu a mezzo dell’avv. Salvino Greco.

Legittimamente, d’altronde, la Corte d’appello ha condannato gli odierni ricorrenti anche alle spese del giudizio di cassazione, perchè la soccombenza deve essere valutata in rapporto alla globalità del giudizio nel quale gli eredi L. risultano totalmente soccombenti.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione in ordine alle spese di lite, violazione del D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e di altre norme processuali, sempre in punto di liquidazione delle spese.

Osservano i ricorrenti che la sentenza sarebbe nulla per non aver indicato in base a quali criteri siano state liquidate le spese del giudizio di appello; in particolare, si censura che siano state liquidate somme diverse in presenza di un’identica attività difensiva da parte degli appellati e che non si sia provveduto al dimezzamento degli onorari prevista dalla L. n. 607 del 1966, art. 10.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Rileva questo Collegio che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese emesso in sede di giudizio di merito presuppone l’esatta indicazione della doglianza, l’indicazione precisa delle eventuali violazioni tariffarie e non una generica indicazione di imprecisione o di mancanza di motivazione.

Nella specie, al contrario, il motivo in esame, non chiaro in ordine alle censure realmente proposte in quanto non prospetta esattamente gli errori compiuti, si presenta affetto da un’evidente genericità che non ne consente l’esame in questa sede.

6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali. Si precisa che, ai fini della liquidazione, il Collegio, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. ora citato, provvede ad una riduzione dei compensi poichè i quattro controricorsi, benchè provenienti da quattro diversi difensori, attengono a posizioni di fatto non diverse e sono tra loro pressochè identici nel contenuto.

Pur sussistendo, in astratto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo va escluso, trattandosi di ricorso esente per legge, attesa la natura della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, e ne ordina la distrazione in favore degli avvocati Greco, Minniti e Pisano che si sono dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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