Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20003 del 27/07/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20003 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA
ORDINANZA
sul ricorso n. 24722-2011 proposto da:
EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIOIA
VACCARI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in
calce al ricorso
– ricorrente –
contro
MG ADVERTISING S.r.L., in persona del legale rappresentante pt.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SABRINA
DAMIANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a
margine del controricorso
– con troricorrente —
riunito
al ricorso n. 13691-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –
Data pubblicazione: 27/07/2018
R.G. 24722/2011
contro
MG ADVERTISING S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato SABRINA
DAMIANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a
margine del controricorso
avverso la sentenza n. 301/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 20.4.2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10,7.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia ricorrono, con distinti atti, per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello della società MG
ADVERTISING S.r.L. avverso la sentenza n. 204/20/2010 della
Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto
l’impugnazione della cartella esattoriale, notificata da Equitalia, per il
recupero di somme a fronte di avviso di rettifica per l’anno di imposta 1997;
Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., «nullità della sentenza per extrapetizione in violazione del
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.»;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., <