Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20003 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19064/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Beauty & Business Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria

Luisa Terrin e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso

quest’ultimo in Roma via della Conciliazione n. 44, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 422/65/16, depositata il 21

gennaio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Beauty & Business Spa impugnava gli avvisi di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, emessi dall’Agenzia delle dogane in relazione all’utilizzazione, per la produzione di cosmetici, di alcool denaturato speciale di tipo C in esenzione d’accisa, atteso, da un lato, il riscontro di perdite eccedenti i parametri autorizzati, asseritamente per la pulizia delle linee di produzione invece che per la realizzazione dei prodotti, e, dall’altro, l’impiego di un certo quantitativo di alcool per uso di laboratorio, non esente;

– l’impugnazione era accolta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo limitatamente all’utilizzo in modo eccedente i parametri autorizzati e rigettata quanto all’utilizzo per uso non esente; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR, con riguardo all’asserito consumo per la pulizia delle linee di produzione, ritenuto non provata l’indebita utilizzazione, ponendo il relativo onere a carico dell’Ufficio;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 4, comma 3 (Testo Unico delle Accise – TUA) e del D.M. n. 383 del 1997 per aver la CTR ritenuto che il calo, in quanto avvenuto nei limiti percentuali ammessi, dovesse riconoscersi;

– il primo motivo è inammissibile;

– l’Ufficio, pur lamentando una violazione di legge, si duole in realtà della valutazione delle risultanze probatorie in atti e, in ispecie, della dichiarazione riferibile alla società contribuente ma valutata dalla CTR, per la sua genericità e anonimia, del tutto inattendibile a provare il contestato uso diverso degli alcoli, la cui diminuzione rientra nella soglia dei cali ammissibili;

– si tratta, dunque, di una censura che attinge al merito della valutazione operata dalla CTR, in sè inammissibile anche nella vigenza dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella formulazione anteriore alla modifica operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54,conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, neppure ponendosi una questione di violazione dei criteri di riparto dell’onere probatorio;

– il secondo motivo è parimenti inammissibile;

– la doglianza è, infatti, del tutto carente di specificità, neppure cogliendo la distinzione operata dalla CTR tra cali tecnici e cali di lavorazione, nè aggredendo il conseguente accertamento in fatto, da cui la sussunzione della fattispecie dell’art. 4 TUA, comma 2 anzichè comma 3, sicchè la stessa dedotta violazione di legge è inconferente rispetto alla statuizione di merito;

– in ogni caso, la mancanza di un preventivo riconoscimento e autorizzazione, nonchè l’esigenza che la divergenza suscettibile di dare corso ad abbuono emerga in sede di inventario, costituiscono circostanze che devono essere previamente accertate (ferma, in una simile evenienza, la possibilità per il contribuente di provare l’effettività del calo) ma di cui la CTR non tratta in alcun modo, restando la deduzione dell’Ufficio carente per autosufficienza;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza;

– non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della Beauty & Business Spa, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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