Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto (AP), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via F. Denza n. 20

presso lo studio dell’avv. DEL FEDERICO Lorenzo che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

la Cooperativa fra produttori ortofrutticoli del Piceno a r.l.

(CO.P.O.P.) (“in liquidazione coatta amministrativa”), con sede San

Benedetto del Tronto (AP) alla Via Pomezia n. 14, in persona dei

“commissari liquidatori” pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma al Viale Mazzini n. 6 presso lo studio dell’avv. Vitale Elio

insieme con gli avv. ONOFRI Claudio e Gino COLAROSSI, che la

rappresentano e difendono in forza della “delega” a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/02/06 depositata il 27 giugno 2006 dalla

Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso con il quale il Comune di San Benedetto del Tronto (AP) – premesso che con due avvisi aveva accertato “l’omessa dichiarazione” e l'”omesso versamento” dell’ICI per gli anni dal 1998 (ultimi sette mesi) al 2003, da parte della società CO.P.O.P. a rl, relativamente a “due … fabbricati… censiti nella cat. D/1” – chiede di cassare la sentenza n. 88/02/06 (depositata il 27 giugno 2006) – con la quale la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha rigettato il suo appello – per:

(1) “violazione e falsa applicazione” dell'”L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3 bis come modificato dal DPR n. 139/98″, chiedendo (“quesito di diritto”) “se alla fattispecie, riguardante avvisi di accertamento ICI relativi all’anno 1997 ed ai primi cinque mesi dell’anno 1998, è applicabile l’art. 9, comma 3, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte da D.P.R. n. 139 del 1998 … ovvero il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, come modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2”;

(2) “violazione e falsa applicazione” dell'”L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3″, chiedendo (“quesito di diritto”) “se ai sensi del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 … applicabile … ratione temporis, i fabbricati di pertinenza di una società cooperativa siano automaticamente da ritenersi rurali, e dunque esclusi dal campo dell’applicazione dell’ICI, per il sol fatto che la società sia iscritta nella sezione delle cooperative agricole del registro delle Cooperative (…) ovvero se la qualifica di immobili rurali sia preclusa dalla mancanza dei requisiti previsti dalla norma, e cioè l’asservimento dei fabbricati ad un terreno, la connessione oggettiva e funzionale tra i fabbricati e la attività agricola che si svolge sul terreno, l’identità soggettiva tra il possessore dei fabbricato e il titolare di altro diritto reale sul terreno ovvero il conduttore del terreno medesimo (…)”;

(3 – numerato come 2) “omessa pronuncia” (“violazione dell’art. 112 c.p.c.”) nonchè “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo” conclusa con la richiesta di dire “se l’omessa pronuncia … sulla sussistenza nel caso … delle condizioni di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 … segnatamente, della coincidenza di titolarità soggettiva dei fabbricati e dei terreni, dell’asservimento dei fabbricati, asseritamene rurali, a terreni agricoli, e della sussistenza in capo ai terreni delle particolari caratteristiche richieste dalla norma comporti violazione dell’art. 112 c.p.c. e quindi nullità della sentenza ex art. 360 … n. 4 ovvero rilevi come difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c. … n. 5”;

(4 – numerato come 3) “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”: “natura dell’attività svolta in concreto dalla cooperativa”, “obblighi derivanti dallo statuto della società in capo ai soci”, “partecipazione alla stessa … di imprenditori agricoli/coltivatori diretti”, “strumentalità dei fabbricati alle attività agricole …svolte dalla cooperativa”;

(5 – numerato come 4) violazione e falsa applicazione” della “L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se, vigente il D.L. n. 557 del 1993, art. 9 del comma 3, con riguardo ai periodi di imposta 1997 e 1998 (…) ai fini dei riconoscimento della natura rurale di un fabbricato sia necessario che il fabbricato medesimo sia posseduto dal titolare de diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui il fabbricato risulta asservito (…) ovvero se sia assolutamente irrilevante il requisito soggettivo della coincidenza di titolarità di terreno e fabbricato”;

(6 – numerato come 5) violazione e falsa applicazione” degli “L. 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 29, 39, 24, 51 e art. 87, comma 1, lett. a)”, chiedendo (“quesito di diritto”) “se i fabbricati strumentali appartenenti ad una società cooperativa a responsabilità limitata (…), che ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. a (nella formulazione applicabile ratione temporis) è assoggettata all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed è titolare, per effetto dei rimandi contenuti nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 24, 29 e 51 (TUIR), (sempre nella formulazione applicabile ratione temporis), di reddito d’impresa pur svolgendo le attività di cui all’art. 29, cit. TUIR, possano essere considerati rurali ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, (…) ovvero se siano comunque beni strumentali all’esercizio dell’impresa e come tali non qualificabili come rurali ex art. 9 cit. (…)”;

lette le memorie e sentite le difese orali della cooperativa;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2010 dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Regionale – ritenuta “infondata la presunta assenza della caratteristiche di società agricola” – ha respinto l’appello del Comune affermando che, essendo “i soci con la qualifica di coltivatori diretti e produttori agricoli … obbligati statutariamente a conferire i loro prodotti, dietro remunerazione, alla cooperativa che provvedeva ad effettuare tutte le successive operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ricevuti”, “la ruralità dei fabbricati sia del tutto accertata” perchè “gli immobili … sono stati utilizzati per fini strumentali all’attività agricola”, gli stessi, quindi, “non possono essere classificati opifici industriali estranei al processo di produzione della cooperativa”;

specificamente “in tema di imposta comunale sugli immobili (FCI)” le sezioni unite (sentenza 21 agosto 2009 n. 18565) hanno statuito:

– “l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)”;

– “l’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 alfine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”;

– “per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava V onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti”;

– “tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”;

nel caso è indubbio:

(1) che l’immobile (negli anni di imposta in contestazione) era classificato (come esposto dal Comune) nella categoria D/1 (e non D/10) e;

(2) che la cooperativa non ha impugnato tale classificazione, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, al fine di ottenerne la variazione in D/10;

Ritenuto che:

le osservazioni che precedono – contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. ritualmente notificata al ricorrente il 19 maggio 2011 ed il 23 maggio 2011 alla Cooperativa – non possono ritenersi efficacemente confutate dalle osservazioni contenute nella memoria depositata dalla contribuente, essendo le stesse (nella sostanza) basate sul diverso principio affermato da questa sezione nella sentenza n. 24299 depositata il 18 novembre 2009 (quindi successiva a quella delle sezioni unite innanzi richiamata), le cui conclusioni (irrilevanza della classificazione catastale ai fini della “ruralità” di un fabbricato), però, non risultano affatto condivisibili perchè:

(1) nella stessa (presa all’udienza del 9 giugno 2009 ma pubblicata il 18 novembre 2009) non sono nemmeno citate nè l’indicata decisione delle sezioni unite (adottata all’udienza del 7 luglio 2009) già pubblicata al momento del suo deposito, nè, comunque, le contrarie precedenti pronunce di questa sezione sull’argomento (nelle quali si è motivatamente chiarita l’erroneità di quella stessa tesi, già avallata in precedenza da questa sezione, con la dimostrazione della imprescindibilità, ai fini dell’ICI, del preventivo riconoscimento “catastale” della natura “rurale” detta), in particolare quella (10 giugno 2008 n. 15321, peraltro ex multis), la cui “scelta esegetica”, secondo le sezioni unite, sarebbe stata valorizzata “in qualche misura” anche dallo ius superveniens (recante una diversa interpretazione autentica della normativa ICI);

(b) quella tesi deve ritenersi del tutto isolata in quanto non seguita da nessuna successiva pronuncia (Cass., trib.: 29 ottobre 2010 n. 22124; 14 aprile 2010; 24 marzo 2010 n. 7102, tutte aderenti al decisum delle sezioni unite);

tutte le esposte osservazioni evidenziano la manifesta fondatezza del ricorso;

la sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata perchè fondata sull’evidenziato errore di diritto;

non richiedendo nessun ulteriore accertamento di fatto la causa va decisa nel merito da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c.: il ricorso di primo grado della contribuente è destituito di fondamento e, pertanto, deve essere respinto;

le spese dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 in considerazione del preesistente contrasto giurisprudenziale sulla fattispecie.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado;

compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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