Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20002 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 25923-2007 proposto da:
SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

COATTA

03612891006),

in

AMMINISTRATIVA
persona

del

(c.f.

Commissario

Data pubblicazione: 30/08/2013

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
2013
1006

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

DI BELLA ELISABETTA, DI BELLA ASSICURAZIONI S.R.L.,
DI BELLA BEATRICE, DI BELLA MARIA CARMELA, DI BELLA
ANGELINO, DI BELLA RICCARDO, SAREAS ASSICURAZIONI
DI MARIA CARMELA DI BELLA S.A.S.;

intimati

DI BELLA MARIA CARMELA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l’avvocato
DINACCI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
-con troricorrente e ricorrente incidentale contro

SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

COATTA

AMMINISTRATIVA

(c.f.

03612891006), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,

sul ricorso 30374-2007 proposto da:

giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 30375-2007 proposto da:

DI BELLA RICCARDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l’avvocato DINACCI
GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende, giusta

2

procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN
AMMINISTRATIVA

COATTA

(c.f.

03612891006), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso principale;

controricorrente al ricorso incidentale

sul ricorso 30379-2007 proposto da:

DI

BELLA

(c.f.

ANGELINO

DBLNLN28M28G371K),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO MEDA
169, presso l’avvocato FIGLIUZZI CORRADO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

t

LIQUIDAZIONE

contro

SANREMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

COATTA

03612891006),

in

AMMINISTRATIVA
persona

del

(c.f.

Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso l’avvocato
•••

3

GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

DI BELLA MARIA CARMELA, DI BELLA RICCARDO, SAREAS

ASSICURAZIONI S.R.L., DI BELLA ELISABETTA;
– intimati –

avverso la sentenza n.

545/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/06/2013 dal Consigliere
Dott. SERGIO DI AMATO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato IANNOTTA
ANTONELLA, con delega avv. IANNOTTA GREGORIO, che
ha chiesto l’accoglimento dei propri ricorsi;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti
incidentali DI BELLA RICCARDO e DI BELLA MARIA
CARMELA, l’Avvocato DINACCI GIAMPIERO che si

ASSICURAZIONI S.A.S., DI BELLA BEATRICE, DI BELLA

riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, assorbiti
gli incidentali.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2007 la Corte di appello
di Roma, in riforma della sentenza in data 20 febbraio
2004 del Tribunale della stessa città, rigettava le

domande proposte dalla liquidazione coatta amministrativa
della Sanremo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.
(d’ora in avanti Sanremo) nei confronti della s.a.s.
SAREAS (già s.a.s. Di Bella) e della s.r.l. Di Bella
Assicurazioni nonché nei confronti di Angelino Di Bella,
Beatrice Di Bella, Elisabetta Di Bella, Maria Carmela Di
Bella e Riccardo Di Bella. In particolare, la Corte di
appello premetteva che l’attrice, a fondamento delle
proprie domande, aveva esposto e dedotto che: l) la
Sanremo, già commissariata nel settembre 1988, era stata
posta in liquidazione coatta amministrativa in data 19
luglio 1989, a seguito di irregolarità contabili ed
amministrative, ed era stata dichiarata in stato di
insolvenza con sentenza del Tribunale di Roma in data 10
febbraio 1994; 2) la Sanremo in bonis intratteneva con la
s.a.s. Di Bella un rapporto di agenzia caratterizzato da
particolari agevolazioni (rendiconti ogni quindici mesi;
versamento degli incassi con acconti periodici nell’arco
di dodici mesi e con versamenti a saldo triennali) che
avevano generato un debito della s.a.s. Di Bella verso la
Sanremo di oltre sei miliardi di lire cui corrispondevano
5

altrettanti debiti dei soci della s.a.s. Di Bella verso
quest’ultima; 3) l’ISVAP, a seguito di ispezione, aveva
imposto alla Sanremo, con disposizione del 15 settembre
1987, di provvedere immediatamente alla revoca delle
agevolazioni ed al recupero del proprio credito; 4) con

accordo del 22 dicembre 1987 la s.a.s. Di Bella ed i suoi
soci avevano ceduto alla Sanremo alcune partecipazioni
societarie (ivi compresa quella nella s.a.s. Di Bella) ed
avevano rinunziato ai loro crediti contro rinunzia da
parte della Sanremo al proprio credito; 5) l’accordo del
22 dicembre 1987 doveva ritenersi inefficace, ai sensi
dell’art. 67, comma 1 n. l, 1. fall., per l’evidente
sproporzione tra le prestazioni da esso previste e,
comunque, doveva ritenersi nullo sia perché stipulato per
un motivo illecito comune rappresentato dall’intento di
eludere le disposizioni dell’ISVAP, sia perché prevedeva
la cessione ad una società di capitali della
partecipazione in una società di persone, sia perché
mancava la causa della transazione.
Tutto ciò premesso, la Corte di appello, per quanto
ancora interessa, osservava che: A) l’azione revocatoria,
promossa con atto del 24 ottobre 1994, non era prescritta
in quanto il relativo termine quinquennale decorre dal
momento in cui il diritto può essere fatto valere e
perciò nella specie decorreva, ai sensi dell’art. 203 1.
fall., dal momento in cui era stato accertato lo stato di
6

insolvenza; B)

il consulente tecnico nominato nel

giudizio di primo grado si era dimesso dopo essere stato
ricusato ed aveva depositato “osservazioni non
conclusive” non utilizzabili ai fini della valutazione
della sproporzione delle prestazioni nell’ambito

dell’accordo del 1987; tali osservazioni erano state,
invece, genericamente condivise dal Tribunale, che
tuttavia non aveva spiegato come era pervenuto
all’abbattimento del valore attribuito, sulla base di
stime peritali, alle partecipazioni societarie cedute
alla Sanremo; C) non era, tuttavia, necessario nominare
un nuovo consulente tecnico per la verifica della dedotta
notevole sproporzione tra le prestazioni poiché,
comunque, la controversia poteva essere risolta sulla
base della inscientia decoctionis da parte della s.a.s.
Di Bella e della sua socia accomandataria; nella specie
si ricavava dagli atti che le predette al momento della
stipula dell’accordo non potevano sospettare uno stato di
insolvenza della Sanremo, che si trovava in una
situazione di normale esercizio dell’impresa, come poteva
desumersi dal bilancio al 31 dicembre 1986 (pubblicato il
30 luglio 1987); dal conferimento della somma di lire
6.500.000.000 nella società partecipata Sanremo Agricola
s.r.l. (poi s.p.a.); dalla delibera in data 29 dicembre
1986 dell’aumento del fondo di garanzia, da 3 a 5
miliardi di lire, in parte immediatamente eseguito;
7

dall’acquisto di titoli per circa 1.300.000.000; da
investimenti per lire 1.136.930.000 per il completamento
di opere relative ad immobili di sua proprietà;
dall’aumento di capitale, deliberato ed eseguito nel
1987, da lire 3.900.000.000 a lire 5.000.000.000; dalla

trasformazione da mutua di assicurazioni in società per
azioni; dal trattamento privilegiato riservato alla
s.a.s. Di Bella, che dimostrava come la preponente non
fosse assillata da problemi di liquidità; dal fatto che
la Sanremo venne posta in 1.c.a. soltanto per
irregolarità amministrative e contabili accertate
dall’ISVAP. mentre lo stato di insolvenza venne accertato
quasi cinque anni dopo; D) l’appello incidentale proposto
dalla liquidazione, e diretto all’accertamento della
nullità dell’accordo del dicembre 1987, era infondato
poiché, da un lato, doveva escludersi una nullità per
difetto della causa del negozio, qualificato dalle parti
come transazione, in conseguenza della mancanza di
reciproche concessioni; in realtà, nella specie le parti
avevano stipulato un negozio atipico diretto a far
cessare il rapporto di agenzia ed a regolare gli effetti
della cessazione mediante cessioni e rinunzie. D’altro
canto non si poteva configurare una ipotesi di elusione
di norme imperative né una ipotesi di negozio nullo per
motivo illecito comune alle parti; infatti, l’ISVAP aveva
chiesto alla Sanremo di porre fine al trattamento
8

privilegiato della s.a.s. Di Bella e di procedere al
recupero del proprio credito: l’accordo raggiungeva tali
risultati, rientrava nell’autonomia negoziale delle parti
e non violava norme imperative alle quali non potevano
equpararsi le disposizioni dell’ISVAP. Infine, non si

poteva configurare una nullità dell’accordo per la
cessione di una partecipazione in una società di persone
(la s.a.s. Di Bella); infatti, tale circostanza avrebbe
al più determinato la nullità della specifica pattuizione
non estensibile all’intero accordo considerato che la
liquidazione non aveva dimostrato che senza quella
pattuizione l’accordo non sarebbe stato stipulato; al
contrario dal tenore del contratto e in particolare dalla
rinunzia “in ogni caso” al credito di lire 2.329.320.000=
(“grosso modo equivalente al valore delle quote”),
vantato a titolo di indennità di clientela e di indennità
suppletiva, si poteva desumere che la nullità non
incideva sul valore economico del contratto per la
Sanremo.
La liquidazione coatta amministrativa della Sanremo
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. propone ricorso
per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con
memoria. Maria Carmela Di Bella, Riccardo Di Bella ed
Angelino Di Bella resistono con distinti controricorsi e
propongono tutti ricorso incidentale affidato ad un

motivo. La s.a.s. SAREAS (già s.a.s. Di Bella), la s.r.l.
9

Di Bella Assicurazioni, Beatrice Di Bella ed Elisabetta
Di Bella non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono essere riuniti, come dispone l’art.
335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa

sentenza.
Con il primo motivo la liquidazione ricorrente censura
sotto molteplici profili la sentenza impugnata laddove ha
rigettato la domanda di revoca ex art. 67, comma l n.j, 1.
/
fall. dell’accordo stipulato nel dicembre 1987. In
particolare, la ricorrente deduce: A) la violazione
dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c.,
lamentando che la Corte di appello aveva preso in
considerazione il requisito soggettivo della proposta
azione, malgrado l’appello avesse censurato del tutto
genericamente l’accertamento, contenuto nella sentenza di
primo grado, della «incontestabile conoscenza da parte
della Di Bella Assicurazioni s.r.l. e, quindi, della
Sareas s.a.s. dello stato di insolvenza», limitandosi ad
affermare che non vi era «alcun elemento che potesse
indurre la Di Bella Assicurazioni s.a.s. anche solo a
prospettare uno stato di insolvenza della Sanremo in
realtà insussistente (la sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza è infatti stata impugnata, così come
è stato impugnato al T.A.R. il provvedimento di messa in
liquidazione coatta amministrativa ed i relativi
10

procedimenti sono tuttora pendenti»; B) la violazione
dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
nonché il vizio di motivazione, lamentando che la Corte
di appello aveva fondato il proprio convincimento in
ordine alla inscientia decoctionis soltanto sul bilancio

della Sanremo al 31 dicembre 1987, trascurando la copiosa
documentazione in atti (accertamenti ISVAP; decreto di
commissariamento; relazione della società di revisione;
relazioni del commissario straordinario; sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza) idonea ad
inficiare le risultanze di detto bilancio e, comunque,
idonea a comprovare la situazione di illiquidità nella
quale versava la Sanremo già nel dicembre 1987; C) la
violazione dell’art. 116 c.p.c. ed il vizio di
motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva
apoditticamente ritenuto inutilizzabili le osservazioni
preliminari comunicate dal c.t.u. ai consulenti di parte,
senza che il consulente dei convenuti avesse formulato
osservazioni e rilievi, e poi depositate dal c.t.u.
all’udienza nella quale lo stesso aveva rassegnato per
ragioni di opportunità le proprie dimissioni, pur
rappresentando l’assoluta inconsistenza dell’istanza di
ricusazione che i convenuti avevano proposto nei suoi
confronti; inoltre, la Corte di appello si era discostata
dalle conclusioni del c.t.u. senza fornire adeguata

11

motivazione e senza disporre un nuovo accertamento
peritale.
Con il secondo motivo la liquidazione censura sotto
molteplici profili la sentenza impugnata laddove ha
rigettato la domanda intesa ad ottenere la dichiarazione

di nullità dell’accordo stipulato nel dicembre 1987. In
particolare, la ricorrente deduce: D) la violazione degli
artt. 1362 ss. c.c.e dell’art. 1965 c.c., lamentando che
la Corte territoriale aveva qualificato l’accordo
impugnato come contratto atipico, malgrado le parti lo
avessero espressamente qualificato come transazione e
malgrado lo stesso contemplasse la tacitazione in via
transattiva dell’ingente credito della Sanremo, con
modalità particolari

(dati° in solutum)

e con

l’intervento di terzi; E) la violazione dell’art. 1343
c.c. e/o dell’art. 1345 c.c. nonché dell’art. 1418 c.c.,
anche in relazione all’art. 1322 c.c., nonché il vizio di
motivazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva
escluso la nullità dell’accordo malgrado lo stesso fosse
caratterizzato dallo scopo illecito di realizzare il
mancato recupero del credito della Sanremo mantenendo
sostanzialmente il pregiudizievole rapporto agenziale,
caratterizzato da un conflitto di interessi e malgrado lo
stesso fosse, quindi, contrario alle norme imperative che
contemplano l’obbligo delle imprese di assicurazione di
uniformarsi alle disposizioni dell’ISVAP; F) la
12

violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1419
c.c., lamentando che la Corte di appello aveva
erroneamente ritenuto sussistente una nullità parziale
laddove la clausola relativa alla cessione ad una società
di capitale della partecipazione in una società di

persone costituiva l’oggetto stesso del contratto.
Con un unico motivo, comune a tutti e tre i ricorsi
incidentali, Maria Carmela Di Bella, Riccardo Di Bella ed
Angelino Di Bella deducono la violazione degli artt. 67,
202 e 203 1. fall. nonché dell’art. 2935 c.c., lamentando
che erroneamente la sentenza impugnata aveva rigettato
l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria,
atteso che il relativo termine quinquennale decorreva non
dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ma
dalla data del decreto che aveva disposto l’apertura
della procedura e la nomina del commissario.
2.

Si

deve

anzitutto

esaminare

l’eccezione

di

inammissibilità del ricorso principale, formulata dal
controricorrente Angelino Di Bella con riferimento al
fatto che il Commissario liquidatore ha agito in giudizio
senza una specifica autorizzazione del Ministro delle
Attività produttive. L’eccezione è infondata; infatti, la
giurisprudenza di questa CortA: è consolidata
nell’affermare che «al

commissario liquidatore nella

procedura di liquidazione coatta amministrativa non si
applica, neppure in via analogica, l’art. 31, secondo
13

comma, legge fall., che impone l’autorizzazione del
giudice delegato perché il curatore fallimentare possa
stare in giudizio, atteso che il legislatore, mentre ha
attribuito al detto commissario gli stessi poteri che
competono al curatore (art. 201 legge fall.), ha regolato

l’esercizio dei poteri del primo non con un rinvio
generalizzato alla disciplina dell’esercizio dei poteri
da parte del secondo, ma con un rinvio specifico da
ritenersi perciò esaustivo (art. 206 legge fall.); ne
consegue che i predetti poteri vanno integrati
dall’autorizzazione dell’autorità amministrativa di
vigilanza solo se si tratta di promuovere l’azione di
responsabilità di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ. e
di compiere gli atti di cui all’art. 35 legge fall.,
nonché quelli necessari per la continuazione
dell’esercizio dell’impresa, e non anche nel caso di
proposizione di impugnazioni (Cass. 10 ottobre 2008, n.
24908; Cass. 3 marzo 1995, n. 2454).
Passando all’esame del ricorso principale si deve
prendere in considerazione per primo il secondo motivo
poiché sono revocabili soltanto gli atti validi. Infatti,
poiché l’esito vittorioso dell’azione revocatoria è
quello dell’inefficacia dell’atto rispetto ai creditori è
evidente che non si può neppure prospettare una questione
di inefficacia rispetto ai terzi se l’atto, in quanto

14

invalido, è improduttivo di effetti anche tra le stesse

parti.
Il

secondo

motivo

del

ricorso

principale

è

inammissibile sotto tutti i profili dedotti. Invero, la
ricorrente, laddove lamenta la qualificazione

come transazione (profilo

dell’accordo impugnato come contratto atipico anziché
sub D), laddove lamenta la

mancata attribuzione di rilievo al preteso scopo illecito
dell’accordo (profilo

sub E) e laddove, infine, esclude

la configurabilità di una nullità parziale e lamenta
l’erronea individuazione dell’oggetto del contratto
(profilo

sub F), prospetta una diversa interpretazione

del contratto, senza indicare i canoni interpretativi che
sarebbero stati violati.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato per
quanto di ragione. Invero, come dedotto dalla ricorrente
principale nel profilo sub A) della censura, la Corte di
appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità del
motivo di appello sul punto della scientia decoctionis,
atteso che l’appellante Carmela Di Bella si era limitata
ad affermare che non vi era «alcun elemento che potesse
indurre la Di Bella Assicurazioni s.a.s. anche solo a
prospettare uno stato di insolvenza della Sanremo in
realtà insussistente (la sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza è infatti stata impugnata, così come

è stato impugnato al T.A.R. il provvedimento di messa in
15

liquidazione

coatta

amministrativa

ed i

relativi

procedimenti sono tuttora pendenti».
Premesso che, pertanto, la più articolata esposizione
del motivo contenuta nella sentenza impugnata (pag. 8)
non trova corrispondenza negli atti processuali, si deve

anche precisare che la genericità del motivo non può
ritenersi giustificata dalla apoditticità della
motivazione del primo giudice che si era limitato ad
affermare la «incontestabile conoscenza da parte della Di
Bella Assicurazioni s.r.l. e, quindi, della Sareas s.a.s.
dello stato di insolvenza». In tema di revocatoria
fallimentare il principio secondo cui la specificità dei
motivi di appello deve essere apprezzata in relazione
alla specificità della motivazione della sentenza
impugnata (e plurimis e da ultimo Cass. 9 novembre 2011,
n. 23299; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4068; Cass. 24
agosto 2007, n. 17960) non può, infatti, prescindere dal
contesto nel quale tale principio si trova ad operare e,
in particolare, dalla distribuzione dell’onere della
prova. Se, infatti, l’azione proposta è quella

ex art.

67, comma 1 n. l, 1. fall. e sussiste, quindi, una
presunzione iuris tantum della conoscenza dello stato di
insolvenza da parte del convenuto, la pronunzia del primo
giudice che, anziché limitarsi ad affermare la mancata
prova della

inscientia decoctionis,

sussistenza della prova della

affermi la

scientia decoctionis,

non
16

determina un superamento della presunzione ed il
convenuto, rimasto soccombente in primo grado, ha l’onere
e di precisare le ragioni per le quali erroneamente il
primo giudice, affermando espressamente la prova della
conoscenza dello stato di insolvenza, ha implicitamente

ritenuto non provata la mancata conoscenza di tale stato
e non gli è consentito limitarsi a contestare
genericamente la prova della conoscenza dello stato di
insolvenza apoditticamente affermata dal primo giudice.
Resta assorbito il profilo del motivo

(sub B) relativo

al vizio di motivazione in punto di
decoctionis.
si duole

inscientia

Il motivo è, invece, inammissibile laddove

(sub C) della ritenuta inutilizzabilità delle

osservazioni preliminari del c.t.u., in quanto relativo
t

alla questione della sproporzione tra le prestazioni che
0,1″020t.;:to
è rimasto Tnel giudizio di appello e dovrà essere
esaminato in sede di rinvio.
3.

Il ricorso incidentale di Angelino Di Bella è

inammissibile in quanto il motivo è privo del quesito
previsto dall’art. 366

bis

c.p.c. applicabile

ratione

temporis.
I ricorsi di Maria Carmela Di Bella e di Riccardo Di
Bella sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte
è, infatti, consolidata nell’affermare il seguente
principio:

«in

tema

di

liquidazione

coatta

amministrativa, l’art. 203 legge fall. identifica il
17

periodo

sospetto per

la proposizione

dell’azione

revocatoria ma non detta il regime dell’esercizio di tale

.

azione, con riguardo al termine di prescrizione – ora di
decadenza, alla stregua di quanto sancito dall’art. 69bis legge fall., introdotto dall’art. 55 d.lgs. 9 gennaio

2006, n. 5, inapplicabile alla specie “ratione temporis”
– e alla sua decorrenza. Ne consegue che il menzionato
termine, secondo la disciplina anteriore alla riforma, va
desunto dall’art.

2903 cod.

civ.,

e,

poiché per

l’esercizio dell’azione in parola sono indispensabili la
nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale di
insolvenza, per la identificazione del “dies a quo”
occorre far riferimento ai due eventi congiunti
dell’accertamento giudiziale predetto e del provvedimento
che ordina la liquidazione». Nella specie, pertanto,
esattamente la Corte di appello ha escluso la
prescrizione dell’azione, considerato che lo stato di
insolvenza è stato dichiarato con sentenza del 10
febbraio 1994.
P . Q . M .
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del
ricorso principale; rigetta il secondo motivo; dichiara
inammissibile il ricorso incidentale di Angelino Di
Bella; rigetta i ricorsi incidentali di Maria Carmela Di
Bella e di Riccardo Di Bella; cassa la sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
18

spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di
Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’il

giugno 2013.

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