Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20002 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

S- A

,0

sul ricorso n. 17876-2011 proposto da:
NAPOLITANO GRAZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato VITO SOIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato SABATO
PERNA giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
controricorrente

avverso la sentenza n. 140/39/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA depositata il 12.5.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consigho del 10.7.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 27/07/2018

R.G. 17876/2011

RILEVATO CHE
Grazia Napolitano ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva
accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile
l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza n. 181/6/2008
della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che aveva accolto il

1995 1996 1998;
la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 e n. 5 c.p.c., «violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 53 e 55
D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 … omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su fatto decisivo della controversia»;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., << violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 53 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 ... omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo della controversia >>;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 e n. 5 c.p.c., « violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e
57 D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 … omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su fatto decisivo della controversia »;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine di partecipare all’udienza di
discussione ed ha depositato memoria con allegata documentazione relativa
al diniego della domanda di definizione della controversia ex art. 39 comma
12 DL n. 98/2011
CONSIDERATO CHE
1.1. i tre motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in

quanto strettamente connessi, sono infondati;
1.2. la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe erroneamente accolto
l’appello dell’Ufficio per inammissibilità del ricorso proposto in primo grado,
al di fuori dalle ipotesi normativamente previste, sulla scorta della
definitività degli avvisi di accertamento alla base degli avvisi di mora

2

ricorso proposto avverso avvisi di mora IVA IRPEF ILOR TRAP annualità

R.G. 17876/2011

impugnati e di un’eccezione mai prospettata nell’atto di impugnazione
dell’Ufficio;
1.3. dall’esame della sentenza impugnata emerge che la CTR ebbe a
dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente in funzione della
definitività degli avvisi di accertamento alla base degli avvisi di mora
impugnati, affermando che l’ingiunzione di pagamento avrebbe potuto

1.4. in tema di contenzioso tributario, ai sensi degli artt. 18 e 19,
comma terzo, del d.igs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti
impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che
non si tratti di atti presupposti non notificati (cfr. Cass. nn. 12759/2018,
13102/2017, 21802/2011);
1.5. essendo pacifica la circostanza della notifica degli avvisi di
accertamento alla ricorrente, risultava conseguentemente inammissibile, nel
caso di specie, l’impugnazione degli avvisi di mora per dolersi di vizi inerenti
agli avvisi di accertamento, già notificati e non opposti nei termini e la CTR
si è, dunque, correttamente attenuta ai suddetti principi;
2. alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere
integralmente respinto con condanna della ricorrente, soccombente, ai
pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in misura pari ad €. 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

essere contestata solo per vizi propri;

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