Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 24/07/2019), n.20002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13498/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. (OMISSIS)), in persona del

direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura

generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici

in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione (C.F.), in persona

del curatore pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 1705/05/2017 della Commissione Tributaria

Regionale della Liguria, depositata il giorno 4 dicembre 2017.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 11 giugno 2019 dal

Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile

Tommaso, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Uditi l’avv. Giulio Bacosi per la ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, impugnò l’avviso di rettifica e l’atto di irrogazione di sanzioni notificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con i quali le cabine doccia importate dall’estero erano state riclassificate in sede doganale, mediante l’inserimento nella categoria denominata “lavori in alluminio”, anzichè in quella “altri lavori in vetro”.

Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propose appello nei confronti del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, dichiarato nelle more del giudizio; la Commissione Tributaria Regionale del Liguria, con sentenza depositata il giorno 31 luglio 2017, respinse il gravame, affermando che la classificazione tariffaria applicata dalla contribuente era corretta, in quanto nelle cabine doccia importate la componente in vetro doveva ritenersi prevalente rispetto a quella in metallo.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, mentre non ha spiegato difese il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deduce violazione del regolamento CEE del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, nonchè delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, redatte ai sensi dell’art. 9, par. 1, del regolamento CEE n. 2658 del 1987, in quanto il giudice di merito ha ritenuto erroneamente corretta la classificazione doganale nella categoria “altri lavori in vetro”, attribuita dall’importatrice alle cabine doccia oggetto di importazione.

1.2. Il motivo è fondato.

Invero, il giudice di merito ha ritenuto che per classificare in sede doganale le cabine doccia importate dall’intimata, pacificamente riconducibili nell’ambito dei c.d. “prodotti misti”, in quanto frutto dell’assemblaggio di prodotti diversi, dovesse darsi prevalenza al vetro che, per la sua funzionalità, conferisce al prodotto il carattere essenziale.

E tale valutazione è stata fatta dalla commissione tributaria regionale, invocando l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 3, lett. b), del regolamento CEE n. 2658 del 1987, che proprio in relazione ai c.d. “prodotti misti” impone la classificazione della merce importata “secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale”.

Tuttavia, la commissione tributaria regionale non ha tenuto conto delle note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, redatte ai sensi dell’art. 9, par. 1, del regolamento CEE n. 2658 del 1987, a tenore delle quali (si leggano le considerazioni generali poste all’incipit del par. 70), non possono essere classificate come “lavori in vetro”, “le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell’uso a cui saranno adibite, per esempio: 1. all’incorniciatura di stampe (…); 2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (…); 3. a porte, finestre di fabbricati, ecc. (…)”.

In sostanza, una volta che la lastra di vetro risulti inserita all’interno di una cornice di metallo, quale che ne sia l’uso cui è destinata, non può più parlarsi di “lavori in vetro”, ma bisogna dare rilievo esclusivamente all’impiego concreto cui il prodotto è destinato, quale è – nel nostro caso – appunto l’uso come doccia.

1.3. Di siffatta conclusione se ne può trarre sicura conferma attraverso la lettura del regolamento della Commissione CEE del 20 agosto 2008, n. 833, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, il quale prevede appunto che la “cabina doccia angolare”, che sia composta da una struttura in alluminio e una doccia di plastica, munita di pannelli in vetro, debba essere classificata all’interno della nomenclatura combinata come “doccia” (alla voce n. 3922 10 00).

1.4. Dunque, quale che fosse l’esatta conformazione dei prodotti importati dall’intimata, non può dirsi corretto farli rientrare senz’altro nell’ambito degli “altri lavori in vetro”, spettando al giudice di merito, mediante accertamento in fatto ad esso esclusivamente riservato, stabilire quale sia l’esatta voce doganale nella quale le cabine doccia per cui è causa vanno classificate, alla luce dell’uso a cui le medesime dovevano essere adibite.

2. In definitiva, accolto l’unico motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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