Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20002 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di TERNI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici è, ex lege, domiciliato in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.A.A., in proprio e quale legale rappresentante

della S.r.l. PIANETA COSPEA, elettivamente domiciliato in Roma,

Piazza Caprettari n. 70, presso lo studio dell’Avv. Guardascione

Bruno, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamele, con

l’Avv. Rodolfo Valdina per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1364/05 del Tribunale di Terni de

24.1 1.2005/29.1 1.2 005 nella causa n. 904 R.G. 2002.

Udita la relazione della causa svolte nella pubblica udienza del

2.07.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Bruono Guardascione per il controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, ritualmente depositato, G.A.A., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.r.l.

PIANETA COSPEA, proponeva opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione n. 17007 del 20.06.2002, notificata il 24.06.2002, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Terni aveva intimato il pagamento di Euro 76.268,80 a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni di cui: a) alla L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 3 (omessa consegna ai lavoratori ivi indicati della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola); b) alla L. n. 246 del 1949, art. 21 (omessa comunicazione alla competente Commissione del Centro per l’impiego, entro cinque giorni, della cessazione del rapporto di lavoro relativa a dieci lavoratori), c) alla L. n. 112 del 1935, artt. 3 e 4 (effettuazione – sul libretto di lavoro di 54 dipendenti – di registrazioni inesatte o incomplete).

All’esito il Tribunale di Terni con sentenza n. 1364 del 2005 ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha annullato l’opposta ordinanza – ingiunzione, ritenendo intempestiva la notifica agli interessati delle violazioni in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 14.

La Direzione Provinciale del Lavoro di Terni ricorre con un motivo.

Il G., in proprio e nella indicata qualità, resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro denuncia violazione e falsa applicazione lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, nonchè omessa, erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).

La ricorrente amministrazione rileva l’erroneità dell’impugnata decisione, in quanto secondo costante giurisprudenza la mera notizia del fatto materiale non coincide con il suo accertamento, che si realizza solo quando l’organo di vigilanza acquisisce la piena conoscenza dell’illecito. La censura è fondata e merita di essere condivisa. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte la L. n. 689 del 1981, art. 14, nel riferirsi all’accertamento e non “al giorno in cui è stata commessa la violazione”, va inteso nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l’attività amministrativa volta a verificare l’esistenza dell’infrazione.

L’accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall’art. 13, l’esistenza di tutti gli elementi dell’infrazione, fermo restando che l’accertamento deve intendersi compiuto ad ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico- giuridico (Cass. n. 11129 del 1999).

E’ conseguente pertanto il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all’esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata dal giudice di merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre soltanto il termine di inizio della prescrizione L. n. 689 del 1981, ex art. 28 (Cass. n. 7346 del 2004; Cass. n. 3524 del 2003; Cass. n. 1866 del 2000, Cass. n. 11308 del 1998).

Ciò posto e precisato, può affermarsi che il Tribunale non ha tenuto conto del richiamato orientamento giurisprudenziale, non avendo considerato le tappe della fase di accertamento compiuto dalle autorità competenti al fine di verificare le violazioni di legge e procedere alla loro notifica agli interessati (gli accertamenti si erano conclusi il 23 novembre 2001 con redazione di verbale congiunto DPL-INPS, a fronte di una notizia di reato alla Procura della Repubblica di Terni nell’agosto 2001, e la notifica degli illeciti amministrativi era stata effettuata nel dicembre 2001).

2. In conclusione il ricorso va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Terni in persona di diverso giudice che procederà a nuovo esame della causa sulla base dei principi di diritto esposti in precedenza. Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Terni in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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