Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20001 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10403/12 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
AMENDOLA LEOPOLDO, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Sangiovanni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Di Capua
(studio Di Capua- Sandoval), in Roma, via Vittorio Colonna, n. 40;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania
n. 201/47/11 depositata in data 13 settembre 2011
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO
Amendola Leopoldo, medico convenzionato, impugnava il silenzio
rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla istanza di rimborso dell’Irap

Data pubblicazione: 27/07/2018

versata negli anni dal 1998 al 2004, deducendo di esercitare l’attività
professionale senza alcuna organizzazione, con l’ausilio di un solo
dipendente.
La Commissione tributaria provinciale, ritenendo non sussistenti i
presupposti per l’applicazione dell’imposta, accoglieva il ricorso.
All’esito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la quale
reiterava la eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, la Commissione

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate, affidandolo a due motivi, cui resiste Amendola
Leopoldo mediante controricorso, illustrato con memoria ex art. 380-bis
cod. proc. civ..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Preliminarmente, la eccezione di improcedibilità del ricorso,

sollevata dal controricorrente, non è fondata, in quanto nel fascicolo di
ufficio risulta tempestivamente depositata copia della sentenza impugnata
corredata da relata di notificazione.
2. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata
per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 144, legge 662/96,
2, comma 1, e 3, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, evidenziando che lo stesso
contribuente ha dichiarato di essersi avvalso della collaborazione di un
dipendente dal 1998 al 2005, confermando in tal modo la presenza del quid
pluris che rende suscettibile di tassazione l’attività professionale in oggetto.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 9451 del
2016, hanno statuito il principio di diritto secondo cui “con riguardo al
presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto
dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 – il cui accertamento spetta
al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni
strumentali eccedenti, secondo

Vid quod plerumque accidit,

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il minimo

tributaria regionale confermava la sentenza di primo grado.

indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la
soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria
ovvero meramente esecutive”.
2.2. Va, altresì, rilevato che questa Corte ha pure affermato che, in
materia di Irap in caso di medico convenzionato, non possono ritenersi
eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformente allo statuto della

medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, di uno
studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art.
22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando
nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività
professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del
mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, pur in
presenza di personale dipendente con mansioni esecutive, il requisito
dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n.
13405 del 30/6/2016; Cass. n. 18881 del 26/9/2016).
2.3. Nella fattispecie in esame i giudici di appello, con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici, si sono uniformati all’orientamento
giurisprudenziale sopra richiamato, avendo posto in rilievo che il
contribuente, per l’esercizio dell’attività, ha destinato il personale
dipendente a mansioni meramente esecutive e materiali, che non hanno in
alcun modo interferito con lo svolgimento della professione medica.
3. Con il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente o
contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Premettendo che nell’atto di appello aveva eccepito la mancata
pronuncia sull’eccezione di decadenza dal rimborso per gli anni 1998 ed in
ordine agli acconti relativi al 1999 ed al 2002, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.
602/73, censura la sentenza nella parte in cui il giudice di appello afferma
che, se non vi è prova di una collaborazione continuativa non occasionale,
l’attività non è tassabile.

3

convenzione. Conseguentemente, la disponibilità, da parte del medico di

4. Il motivo è fondato.
La Commissione regionale, affermando la insussistenza dei
presupposti per l’applicazione della imposta e rigettando l’appello
dell’Ufficio, ha implicitamente respinto la eccezione di decadenza dalla
proposizione della istanza di rimborso, reiterata dall’Agenzia delle Entrate
anche in secondo grado, ma non ha esplicitato le ragioni per cui ha ritenuto
che la eccezione tempestivamente formulata non fosse fondata, omettendo

ricostruire l’iter logico giuridico seguito al fine di addivenire a quella
decisione.
Trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio anche in secondo grado
(Cass. n. 5862 del 8/3/2013; n. 22399 del 26/9/2017), sussiste il vizio
denunciato.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza va
cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della
Campania, in diversa composizione, per il riesame in ordine alla censura
accolta, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria
regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in camera di consiglio il 28 giugno 2018

qualsiasi motivazione sul punto e non consentendo, in tal modo, di

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