Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14104-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MORRONI;

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA

URSINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO

GALASSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2363/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.M. ha proposto ricorso articolato in unico motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.c.) avverso la sentenza n. 2363/2018 del 29 ottobre 2018 resa dalla Corte d’appello di Ancona, con cui è stato rigettato l’appello avanzato dalla medesima T.M. contro la decisione di primo di grado del Tribunale di Ancona n. 1058/2012, in punto di compensazione delle spese processuali.

Hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS), e Poste Italiane s.p.a. T.M. e D.M.B. impugnarono la Delib. assembleare 10 settembre 2010, del Condominio di (OMISSIS), non avendo la prima condomina ricevuto l’avviso di convocazione e la seconda avendolo ricevuto in ritardo. Il convenuto Condominio chiamò in causa Poste Italiane s.p.a., lamentandone l’inadempimento con riferimento alle raccomandate ad essa affidate per le convocazioni assembleari. Il Tribunale di Ancona accolse la domanda, annullò la delibera impugnata e compensò tra le parti le spese di lite, in considerazione della non univocità del quadro giurisprudenziale sulla questione (in particolare, sul punto della effettiva ricezione dell’avviso di convocazione nel termine di cinque giorni prima della data dell’adunanza). Sull’appello proposto da T.M. e D.M.B. avverso la statuita compensazione delle spese di lite, la Corte di Ancona osservò che le ragioni esposte dal primo giudice attenevano al contrasto giurisprudenziale sulla valenza dell’avviso di giacenza della raccomandata ai fini delle tempestività della convocazione, ragioni ritenute “non illogiche” dai giudici di secondo grado.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.c., non avendo la Corte d’appello considerato come la questione della invalidità della delibera per mancata convocazione (vizio relativo alla posizione di T.M.) ovvero per tardiva convocazione (vizio relativo alla posizione dell’altra condomina D.M.) non potesse dirsi affatto controversa in giurisprudenza, perciò mancando le ragioni della disposta compensazione delle spese.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da T.M. nei confronti del Condominio (OMISSIS), e Poste Italiane s.p.a. era stata tuttavia parte dei pregressi gradi del giudizio, ed in particolare attrice in primo grado, come emerge dalla sentenza impugnata, altresì D.M.B.. Secondo unanime orientamento di questa Corte, l’impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, sicchè, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile, ancorchè il gravame concerna, come nel caso in esame, le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale (da ultimo, Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370). In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare “prima facie” inammissibile, alla stregua dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamate ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto, inerenti alla compensazione delle spese processuali operata in primo grado, in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame del motivo di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

La sentenza impugnata contiene, peraltro, le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione.

Trova applicazione, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in forza del quale il giudice poteva compensare le spese fra le parti “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

In tale regime, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per gravi ed eccezionali ragioni” deve comunque essere esplicitamente motivato e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, le gravi ed eccezionali ragioni, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicate, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell’esercizio del potere di correzione, può dare, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata, rimanendo tuttavia entro i limiti del devolutum segnati dall’atto di gravame (Cass. Sez. 6 – 2, 23/12/2010, n. 26083; Cass. Sez. 6 – 2, 28/05/2015, n. 11130; Cass. Sez. 6 – 3, 20/04/2016, n. 7815).

In tal senso, la Corte di Ancona ha sopperito al difetto di motivazione della compensazione delle spese processuali disposta nella sentenza di primo grado, riesaminando la lite nei suoi aspetti di merito, quanto alla questione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, e quindi del rispetto del termine ex art. 66 disp. att. c.c., avendo riguardo al rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, avviso che si assumeva nella specie consegnato sia alla condomina D.M. che alla condomina T. (sul punto, si vedano ancora di recente, Cass. Sez. 2, 25/03/2019, n. 8275; Cass. Sez. 2, 04/10/2018 n. 24399; Cass. Sez. 2, 06/10/2017, n. 23396; Cass. Sez. 2, 03/11/2016, n. 22311; cfr. però anche Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25791).

I giudici di appello hanno così intenzionalmente valutato unitariamente, ai fini della plausibilità della disposta compensazione delle spese, le posizioni di T.M. e D.M.B. (vista, del resto, la convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare il convenuto Condominio), supponendo per entrambe l’ipotizzabilità della diversa soluzione interpretativa (ormai del tutto prevalente in giurisprudenza), secondo cui, nel caso di una comunicazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata (salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la detta conoscenza).

Va riaffermato allora il principio secondo cui l’art. 92 c.p.c., comma 2, là dove, secondo il testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (come anche nel testo poi introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77), permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (Cass. Sez. U, 22/02/2012, n. 2572; Cass. Sez. 6 – 2, 10/02/2014, n. 2883; Cass. Sez. L, 07/08/2019, n. 21157).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore del Condominio (OMISSIS), in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore di Poste Italiane s.p.a. in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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