Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1225/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Sorgente – Società di Gestione del Risparmio Spa, rappresentata e

difesa dall’Avv. Maria Assunta Coluccia, presso la quale è

domiciliata in Roma Via Claudio Monteverdi n. 16, giusta procura

speciale notarile del 23 gennaio 2017 – rep. n. 987;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 3442/06/14, depositata il 22 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale De

Matteis Stanislao, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Sorgente – Società di Gestione del Risparmio Spa chiedeva, con istanza 31 agosto 2004, il rimborso del credito Iva su Euro 5.240.00n. 00 oltre interessi. che veniva disposto dall’Agenzia delle entrate il 16 giugno 2005 per il capitale e gli interessi dal 31 agosto 2004 al 15 giugno 2005 ed era poi accreditato, dal concessionario della riscossione, in data 23 gennaio 2006;

– in data 12 febbraio 2007 la società chiedeva altresì il pagamento degli ulteriori interessi per la tardiva erogazione a far data dal 16 giugno 2005 fino al 23 gennaio 2006 e, a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;

– l’impugnazione era accolta dal giudice di primo grado che riconosceva gli ulteriori interessi per il ritardato rimborso; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica; correttamente, infatti, la data ultima per la proposizione del ricorso cade il 7 gennaio 2015 (trattandosi di sentenza pubblicata il 22 maggio 2014 con applicazione del termine semestrale e della sospensione feriale per giorni 46) ed è proprio in tale data che, dall’esame del timbro apposto dall’ufficio postale sugli originali della relata di notifica e della cartolina di ritorno, che l’Ufficio ha presentato l’atto per la notificazione;

– l’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a e D.M. n. 567 del 1993, art. 20, in ordine alla decorrenza degli interessi degli interessi spettanti al contribuente in caso di ritardo nell’erogazione del rimborso Iva infrannuale;

– il motivo è fondato;

– va, infatti, data continuità al principio, affermato da questa Corte, secondo il quale “in caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta (termine funzionale all’espletamento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell’amministrazione e ragionevole secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia con la sentenza 12 maggio 2011, in causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD), che decorrono, ai sensi della L. n. 491 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a), nel testo, “ratione temporis”, anteriore alla modifica operata con il D.Lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo” (Cass. n. 18798 del 28/07/2017; Cass. n. 20115 del 30/07/2018; Cass. n. 28333 del 07/11/2018);

– il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente limitatamente agli interessi maturati a decorrere dal sessantesimo giorno dalla disposizione di pagamento dell’Agenzia delle entrate al concessionario della riscossione fino alla data dell’effettiva erogazione;

– le spese vanno integralmente compensate per l’intero giudizio trattandosi di orientamento che si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente limitatamente agli interessi maturati a decorrere dal sessantesimo giorno dalla disposizione di pagamento dell’Agenzia delle entrate al concessionario della riscossione fino alla data dell’effettiva erogazione. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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