Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 14/07/2021), n.20001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14523-2017 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE N. 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO GIANELLI;

– ricorrente –

contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 6458/2016, 6461/2016, 6464/2016, 6467/2016,

6469/2016 e 6470/2016 depositate il 6/12/2016 e n. 6601/2016 della

COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenze n. 6458/2016, n. 6461/2016, n. 6464/2016, n. 6467/2016, n. 6469/2016 e n. 6470/2016, tutte deliberate il 28 novembre 2016 e pubblicate il 6 dicembre 2016, favorevolmente scrutinando, in totale riforma delle sentenze della Commissione tributaria provinciale di Milano, rispettivamente, n. 10.335/2015, n. 10341/2015, n. 10009/2015, n. 10338/2016, n. 10340/2016 e n. 10012/2016, l’gravami della contribuente, ha accolto i ricorsi introduttivi proposti dalla società Selmapiemme Leasing s.p.a., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Lombardia, in persona del Presidente in carica pro tempore, legale rappresentante dell’Ente impositore, avverso altrettanti avvisi di accertamento, recanti vari importi meglio indicati nei singoli atti impositivi, dovuti a titolo di tassa automobilistica per l’anno 2011, in relazione a veicoli di proprietà della società concessi in leasing a terzi.

2. – La medesima Commissione tributaria regionale, con sentenza n. 6601/2016 deliberata il 28 novembre 2016 e pubblicata il 12 dicembre 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 1979/2016 di accoglimento del ricorso proposto dalla medesima contribuente, nei confronti della Regione Lombardia, avverso l’avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l’anno 2011, in relazione a altri veicoli di proprietà della società concessi in leasing a terzi.

3. – L’Ente impositore, mediante atto del 1 giugno 2017, ha proposto ricorso per cassazione avverso tutte le sentenze sopra indicate sub 1. e sub 2.

4. – La società contribuente ha resistito mediante controricorso dell’11 luglio 2017.

5. – Con memoria del 20 ottobre 2020 la parte ricorrente, esponendo che la Giunta Regionale della Regione Lombardia, con Delib. n. XI/1941/19 del 22 luglio 2019, aveva annullato, in via di autotutela, gli avvisi di accertamento impugnati con i ricorsi sopra menzionati, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

1. – L’intervenuto annullamento degli avvisi di accertamento da parte dell’Ente impositore in via di autotutela comporta la estinzione del giudizio per effetto della cessazione della materia del contendere.

Conseguono la pertinente declaratoria e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (v., in tal senso, sulla formula da ultimo: Sez. 1, ordinanza n. 26299 del 18/10/2018, Rv. 651303 -).

2. – Le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità devono essere compensate per intero, in considerazione della circostanza che – vertendo la causa su questioni giuridiche controverse le quali hanno dato luogo a contrasti di giurisprudenza tra i giudici di merito – la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 13131 del 21 aprile 2019, Rv. 653735 – 01) ha affermato il principio di diritto, in senso sfavorevole per l’Ente impositore, virtualmente soccombente, soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione dei giudizi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio le sentenze impugnate.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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