Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 10/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 20001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18480-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2732/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di B.R.M., in qualità di erede di G.R. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2732/24/2015, depositata in data 22/6/2015, con la quale – – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza dell’erede di G.R., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versatale all’Era o, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio, a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 30758/2011, di pregressa decisione della C.T.R., confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

I giudici d’appello hanno dichiarato, alla luce dei principio sancito dalla Suprema Corte a S.U., nella pronuncia n. 13642/2011, l’Agenzia delle Entrate “obbligata a provvedere alla liquidazione dell’imposta secondo i principi di diritto emanati nella sentenza d’ella Corte Suprema di Cassazione n. 13642/2011 ed a rimborsare alla sig.ra B.R.M. le maggiori somme indebitamente trattenute, con gli interessi legali…”

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e, con il secondo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, nn. 2 e 4, stante la carenza del requisito della concisa esposizione dello svolgimento del processo e la carenza di motivazione.

La stessa ricorrente, con il terzo motivo, deduce poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17, 19,20 e 52, nonchè del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11 e art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R., nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado fatto incompleta applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13642/2011, ritenendo dunque applicabile l’aliquota del 12,50 sul rendimento, senza chiarirne la nozione e senza accertare se vi fosse stato l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato e con quali risultati.

2. La seconda censura, di rilievo preliminare, è fondata, con assorbimento degli altri motivi.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.22232/2016) ha, da ultimo, ribadito che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (cfr., con riguardo al processo tributario, Cass. 28113/2013).

Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass.7347/12), che “la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto dei rinvio”.

Alla stregua di tali premesse la sentenza gravata va giudicata nulla per difetto del requisito di forma di cui ai D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, dell’illustrazione delle critiche mosse dalla Agenzia delle Entrate (originaria appellante e costituitasi a seguito di riassunzione, da parte della contribuente, nel giudizio di rinvio) alla sentenza di primo grado (riprodotte alle pagg. 3, 4 e 5 del ricorso per cassazione, in osservanza dell’onere di autosufficienza) e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni (limitandosi la C.T.R. ad affermare di “adeguarsi” al principio di diritto sancito da questa Corte nella sentenza n. 30758/2011), con conseguente impossibilità di individuazione dei thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento dei dispositivo.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R., della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere arche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA