Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20001 del 06/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 06/10/2016), n.20001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12978/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa

per legge;

– ricorrente –

contro

COMUNE PIGIANE VALDARNO, in persona del Sindaco pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18,

presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

TORRICELLI giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 429/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato dello Stato GAETANA NATALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di appello di Firenze, il Comune di Figline Valdarno e C.R., proponendo gravame avverso la sentenza depositata il 18 febbraio 2005 con cui il Tribunale di Firenze, pronunciando sulla domanda proposta dall’Agenzia delle Entrate e volta ad ottenere la condanna del predetto Comune – che aveva chiamato in causa il suo messo notificatore, C.R. – al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata notifica degli avvisi di accertamento di imposte e sanzioni emessi nei confronti della Cooperativa Industria Vetraria Figlinese e relativi all’anno (OMISSIS), aveva rigettato la domanda c compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Comune si costituiva deducendo in via preliminare che l’appellante non aveva proposto domande nei confronti di C.R. e che la sentenza di primo grado doveva ritenersi passata in giudicato quanto al capo relativo al messo comunale già indicato, precisando che l’appellato intendeva rinunciare all’impugnazione della sentenza del Tribunale nella parte inerente al rapporto con il C.; nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

C.R. non si costituiva in secondo grado.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 31 marzo 2009, rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al Comune le spese processuali di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Figline Valdarno ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

L’intimato C.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza dell’11 aprile 2012, n. 5698 le Sezioni unite di questa Corte, ribadendo e precisando principi già enunciati in precedenti pronunce delle stesse Sezioni unite (Cass. 17 luglio 2009, n. 16628; Cass., ord., 9 settembre 2010, n. 19255) e delle Sezioni semplici (Cass., 1 febbraio 2010, n. 2281; Cass. 23 giugno 2010, n. 15180; Cass. 16 marzo 2011, n. 6279; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1905) e più volte ribaditi successivamente (v., ex plurimis, Cass. 72/02/2016 n. 3385) hanno affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione di atti processuali e documenti non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di inammissibilità.

Costituisce onere del ricorrente operate una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso, onde evitare di delegare alla Corte un’attività, consistente nella lettura integrale degli atti assemblati finalizzata alla selezione di ciò che effettivamente rileva ai fini della decisione, che, inerendo al contenuto del ricorso, è di competenza della parte ricorrente.

La pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è – hanno affermato da ultimo le Sezioni Unite e tanto va ribadito in questa sede – per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a tener il luogo della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso.

Il rilievo che la sintesi va assumendo nell’ordinamento è del resto attestato – come evidenziato dalle Sezioni Unite con la sentenza più recente già ricordata – anche dall’art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.

Ciò vale anche per quanto riguarda gli atti e i documenti, nel caso in cui si assuma che la sentenza impugnata è censurabile perchè non ne ha tenuto conto o li ha male interpretati: in questo caso, la testuale riproduzione nel ricorso di tali atti e documenti è bensì richiesta, ma pur sempre attraverso un ineludibile compito di sintesi e di selezione che non costringa questa Corte a leggerli nella loro interezza (a meno che ciò non sia assolutamente necessario) e a stabilire se ed in quale parti essi rilevino per poter comprendere, valutare e decidere (v. Cass., ord., 11 gennaio 2013, n. 593; Cass., ord., 12 ottobre 2012, n. 17447; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168, Cass. 11 maggio 2012, n. 7332).

Nella specie il ricorso principale, risultante in gran parte dall’assemblaggio di atti (parte della citazione, intera comparsa di costituzione del Comune di Figline Valdarno, parte della comparsa di costituzione del terzo chiamato, intero atto di appello, intera motivazione della sentenza impugnata, parte di numerose note dell’Agenzia delle Entrate), così come formulato, è assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto, equivalendo ad un mero rinvio alla lettura di detti atti processuali della fase di merito nonchè dei documenti che si assumono depositati in tale fase. In sostanza, il predetto requisito dovrebbe essere attinto da atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe più come requisito di contenuto – forma del ricorso stesso.

2. Alla luce di quanto precede, resta assorbito l’esame dei motivi del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

3. Il ricorso principale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Figline Valdarno.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto che hanno svolto attività difensiva in questa sede due Pubbliche Amministrazioni tra loro contrapposte e considerata la particolarità della vicenda all’esame.

PQM

La Corte pronunciando sui ricorsi, dichiara inaminssibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA