Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20000 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. un., 30/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di Sezione –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26079-2010 proposto da:

COMUNE DI VALLEDOLMO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO

FRANCESCO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

B.R., O.V., A.C.,

I.R., M.G., C.P., MI.

N., BA.SE., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato COSTANTINO FRANCESCO, per delega a margine della

comparsa di costituzione e di intervento;

– controricorrenti adesivi –

contro

m.c.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1395/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Francesco COSTANTINO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele, che ha concluso per il rigetto (giurisdizione del G.O.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3 e l’11-7-2003 m.

c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Valledolmo, B.R., O.V., Ba.Se., A.C., I.R., M.G., Ca.An., C.P. e Mi.Ni. e, premesso di essere stato assunto quale netturbino presso il Comune convenuto con Delib. 12 aprile 1988, n. 30 e che il rapporto era stato perfezionato con Delib. G.M. 20 luglio 1988, assumeva che peraltro con successiva Delib. 29 marzo 1999 era stato licenziato; l’attore deduceva l’illegittimità di tale licenziamento, ed aggiungeva di aver vinto nel 1988 un altro concorso per la copertura di un posto di netturbino presso il Comune di Capaci e di avervi rinunciato in quanto vincitore dei concorso indetto dal Comune di Valledolmo.

Il m. chiedeva pertanto la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno subito a causa dell’illegittimo esercizio della funzione pubblica per avere il suddetto ente pubblico constatato in ritardo la insussistenza dei requisiti per l’assunzione, impedendo all’esponente di accettare il summenzionato posto di lavoro presso il Comune di Capaci.

Costituendosi in giudizio il Comune di Valledolmo eccepiva il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. contestando anche nel merito la domanda attrice.

Il Tribunale adito con sentenza del 15-12-2004 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

Proposto gravame da parte del m. cui resistevano tutte le parti convenute nel primo grado di giudizio tranne il Ca. la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 17-9-2009, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato fa giurisdizione dell’A.G.O. ed ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Trapani per la riassunzione della causa, osservando che il danno dedotto dall’appellante non poteva essere ritenuto una mera conseguenza dell’annullamento dell’atto amministrativo di assunzione, avendo il m. lamentato che tale danno sarebbe stato provocato dalla concorrente e perdurante inerzia del Comune nel controllo di regolarità dell’assunzione stessa, inerzia dalla quale assumeva essergli derivata una perdita di “chance” lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Valledolmo ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; il m. non ha svolto attività difensiva in questa sede; il B., l’ O., l’ A., l’ I., il M., il C., il Mi. ed il Ba., tutti componenti del Consiglio Comunale di Valledolmo, hanno aderito al ricorso con “comparsa di costituzione e di intervento” notificata alle altre parti chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso suddetto non è stato notificato al B., all’ O., all’ A., all’ I., al M., al C., al Mi. ed al Ba., e che quindi costoro non sono stati evocati nel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che essi devono essere configurati degli interventori; ciò comporta l’inammissibilità della loro partecipazione a tale giudizio, considerato che nel giudizio di legittimità non è consentito l’intervento volontario del terzo, mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di primo grado (Cass. 26-5-1999 n. 5126).

Inoltre è opportuno aggiungere che i suddetti interventori, sebbene fossero stati parti nel giudizio di merito, non rivestivano la qualità di litisconsorti necessari rispetto alla domanda già proposta nei loro confronti, ma non più coltivata nel presente giudizio di legittimità.

Tanto premesso, si rileva che con l’unico articolato motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario senza addurre ragioni sufficienti e logiche a fondamento di tale convincimento.

Premesso che la Corte territoriale ha riferito che il m.

aveva affermato che il danno subito sarebbe stato provocato dalla “concorrente e perdurante inerzia” del Comune di Valledolmo, il ricorrente sostiene che in realtà il m. non aveva mai lamentato tale asserita inerzia, ma aveva fatto riferimento originariamente alla illegittimità della sua assunzione o alla illegittimità del suo licenziamento, insistendo in grado di appello soltanto sulla prima di tali ipotesi, dopo che la seconda era stata esclusa dal giudice di primo grado.

Il Comune di Valledolmo rileva poi che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato il legislatore della novella del 2000 ha inteso concentrare presso il giudice amministrativo anche la giurisdizione sulla domanda di risarcimento danni in conseguenza della dedotta illegittimità dell’atto amministrativo.

Il ricorrente inoltre contesta la sussistenza di qualsiasi danno risarcibile subito dal m. da perdita di chance causalmente riconducibile all’Amministrazione esponente.

La censura è infondata.

E’ decisivo rilevare che nella fattispecie il rapporto di pubblico impiego instauratosi tra il Comune di Valledolmo ed il m. è cessato – a seguito della Delibera comunale di licenziamento del suddetto lavoratore del 29-3-1999 – in epoca successiva al 30 giugno 1998, e che con la domanda proposta il m. ha inteso tutelare una sua posizione giuridica afferente il rapporto di lavoro suddetto asseritamente violata dalla inerzia da parte del Comune convenuto in ordine al controllo sui titoli legittimanti la sua partecipazione al concorso, e quindi dal tardivo annullamento del provvedimento di assunzione con la conseguente perdita di “chance” lavorativa.

Orbene sulla base di tali premesse deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, considerato che la riconduzione della presente controversia nell’ambito di tale giurisdizione è giustificata dalla sussistenza di un segmento del rapporto di pubblico impiego intercorso tra le parti temporalmente collocabile dopo il 30-6-1998 (vedi in tal senso Cass. S.U. 8-4-2010 n. 8316;

Cass. S.U. 4-8-2010 n. 18049), e che quindi, in riferimento a questioni successive al 30-6-1998, in presenza della domanda di un dipendente pubblico che agisca in giudizio per la condanna della P.A. al risarcimento dei danni per la lesione di posizioni giuridiche soggettive che si sostenga siano state lese da atti illegittimi da parte di quest’ultima, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. S.U. 27-11-2007 n. 24625; Cass. S.U. 13-3-2009 n. 6058).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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