Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20000 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20000 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 25237-2011 proposto da:
SICILFREDDO SRL 00671990885 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MIRABELLA ECLANO 32, presso lo studio dell’avvocato
AMMENDOLA CESARE, rappresentata e difesa dall’avvocato
AMMENDOLA SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AG DISTRIBUZIONE SRL 01138850886 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato
PROVENZANI ELENA, rappresentata e difesa dall’avvocato
CAMPANELLA SALVATORE, giusta procura alle liti in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

Data pubblicazione: 30/08/2013

- controricon-ente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 650/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 9.5.2011, depositata P11/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., datata 8.11.12, regolarmente comunicata al p.m.
e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della
Corte di appello di Catania n. 650 del dì 11.5.11:
«1. — La Sicilfreddo srl ricorre, affidandosi a tre motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto il
suo appello avverso la declaratoria di illegittimità del recesso della AG
Distribuzione srl dal contratto di locazione non abitativa con quella
stipulato addì 8.9.05, la condanna di controparte al conseguente
risarcimento del danno è stata limitata al periodo tra il recesso e la
consegna delle chiavi del bene locato, identificata in sole quattro
mensilità. Resiste l’intimata con controricorso, con il quale dispiega a
sua volta ricorso incidentale, articolato anch’esso su tre motivi.
2. — I ricorsi, principale e incidentale, possono essere trattati in camera
di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
essendo oltretutto soggetti alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
— per essere ivi, se del caso riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., il
primo dichiarati inammissibile ed il secondo rigettato.
3. — La ricorrente principale si duole: con un primo motivo — di
illogicità della motivazione — della qualificazione data dalla corte

Ric. 2011 n. 25237 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

territoriale al rapporto; con un secondo motivo — di omessa
motivazione — della mancata considerazione, ai fini della
quantificazione del danno, delle spese affrontate su esplicita richiesta di
controparte per l’incremento delle attrezzature; con un terzo motivo —
di contraddittorietà della sentenza — lamenta, da un lato, che la

dall’altro e comunque, l’ingiustizia di una limitazione alle mensilità di
tale ultimo periodo della quantificazione del risarcimento.
4. — La ricorrente incidentale censura come erronee: con un primo
motivo — di vizio motivazionale — la valutazione di preesistenza delle
cause del recesso, vale a dire l’apertura di tre centri commerciali in
zona; con un secondo motivo — di error in procedendo

la mancata

considerazione delle prove documentali, indicate in una relazione di
parte e nei documenti contabili, sulla sopravvenienza di dette cause;
con un terzo motivo — di error in procedendo

la valutazione di non

imprevedibilità di queste, in relazione al carattere apodittico
dell’affermazione di conoscibilità di tali eventi in tempo anteriore.
5. — Quanto al ricorso principale, in esso, in violazione del n. 6 del
primo comma dell’art. 366 cod. proc. civ., non uno degli elementi
documentali ed istruttori a fondamento di ciascuna delle doglianze è
adeguatamente trascritto, con idonea indicazione della sede
processuale di produzione: così impedendo a questa Corte — cui, com’è
noto, è precluso l’esame diretto del fascicolo, in presenza di tali
carenze formali del ricorso — anche soltanto di acquisire gli elementi di
raffronto delle lamentate carenze della gravata pronuncia. Eppure, il
ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di
indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua
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riconsegna delle chiavi ebbe luogo dopo sei e non quattro mesi e,

trascrizione in ricorso, al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove
stesse, che la S.C. dev’essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative (con principio affermato ai sensi

17915), né con atti o produzioni successive al ricorso (per tutte, v.
Cass., ord. 20 luglio 2012, n. 12739, ove ulteriori richiami).
6. — Quanto ai motivi di ricorso incidentale, a prescindere da ogni
considerazione sulla corretta applicazione alla fattispecie dei principi in
tema di caratteri dell’imprevedibilità dei fatti in rapporto al normale
rischio d’impresa, idonea a giustificare il recesso:
6.1. il primo è manifestamente infondato: in riferimento ad un
contratto del settembre 2005, la stessa indicazione, da parte dei
testimoni, quale periodo di verificazione dei fatti addotti a
giustificazione del recesso, di un lasso temporale tra il 2005 e il 2007, è
davvero ampia e pertanto vaga, sicché non consente di stabilire con la
necessaria sicurezza che essi si siano (se non altro, tutti) avuti prima
della stipula del contratto;
6.2. anche il secondo è manifestamente infondato: una relazione di
parte non è giammai prova a favore di chi la produce, mentre la
documentazione contabile non fa prova a favore dell’imprenditore, se
non in caso di riscontro con quella di controparte: e, comunque,
quest’ultima non darebbe conto delle cause delle esposte perdite, ma,
soprattutto, della imprevedibilità di queste ultime;
6.3. ed infine il terzo si infrange contro la corretta valutazione in punto
di fatto, immune da vizi logici e giuridici ed in quanto tale
incensurabile in sede di legittimità, sul carattere normale —
obiettivamente rispondente a nozioni di comune esperienza — della
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dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.: Cass., ord. 30 luglio 2010, n.

prevedibilità di eventi come l’entrata in attività di centri commerciali
anche in tempo anteriore alla materiale loro apertura.

7. — Così riconosciuta l’inammissibilità del ricorso principale e
l’infondatezza dell’incidentale, si deve allora proporre l’adozione delle
relative declaratorie».

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti sono
comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma la ricorrente
incidentale ha depositato memoria.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla ricorrente incidentale.
In particolare, quanto al primo profilo evidenziato in tale memoria, va
ribadita la correttezza della valutazione sul carattere vago della
deposizione dei testi, sulla sua riferibilità anche ad un periodo
testualmente compreso in quello precedente l’unico rilevante, ma
soprattutto nel quadro di una corretta valutazione della normale
prevedibilità degli eventi dedotti come eccezionali.
Quanto al secondo ed al terzo profilo, non si dà conto in modo idoneo
in ricorso — occorrendo, in applicazione dei principi di cui ai nn. 3 e 6
dell’art. 366 cod. proc. civ., l’indicazione della sede processuale e la
trascrizione integrale dei passaggi degli atti dei gradi di merito in cui
tanto sia avvenuto — della prospettazione della tesi della mancata
contestazione di controparte, non solo in ordine alla posteriorità
temporale dell’apertura di altri centri commerciali, ma pure alla
dirimente circostanza della riconducibilità alla normale alea di impresa
di tale evenienza. D’altro canto, la prospettata carenza di contestazione
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Motivi della decisione

sul punto o di specifici elementi sulla cui base smentire tale normalità è
smentita in modo più che idoneo dal contesto delle complessive difese
di controparte, del tutto incompatibili con quella.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale rigettato; e la

giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello
incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

reciproca soccombenza impone di compensare le spese del presente

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