Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20000 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 06/10/2016), n.20000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10625/2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), M.D. (OMISSIS), in proprio

nonchè in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli

minori M.B. e M.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato

FILIPPO DI PEIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SABRINA

SERRONI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MI.DA.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 184/2012 del GIUDICE DI PACE di PISTOIA,

depositata il 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FILIPPO DI PEIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.A. e M.D. hanno citato davanti al Giudice di pace di Pistoia, con atto notificato l'(OMISSIS), Mi.Da. per risarcimento dei danni che ne avrebbero patito per ingiurie e minacce; la convenuta si costituiva, resistendo. All’udienza del 19 settembre 2012 il difensore degli attori dava atto della pendenza di processo penale davanti al Tribunale di Pistoia – la cui prima udienza era stata fissata per il 28 settembre 2012 – e che in esso M.A. e M.D. si erano costituiti come parti civili, dichiarando perciò di “rinunciare al presente procedimento”. Controparte prendeva atto della rinuncia e chiedeva la liquidazione delle spese, cui gli attori si opponevano. Il Giudice di pace si riservava e poi, sciogliendo la riserva con ordinanza del 16 ottobre 2012, dichiarava l’estinzione del processo e liquidava le spese ex art. 306 c.p.c., comma 4.

2. Hanno presentato ricorso M.A. e M.D., sulla base di un unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Nell’unico motivo si adduce che l’ordinanza ex art. 306 c.p.c., che liquida, ai sensi del comma 4 dell’articolo, le spese a seguito di rinuncia agli atti, non è impugnabile, ma che l’art. 75 c.p.p., comma 1, stabilisce che il trasferimento dell’azione nel giudizio penale comporta rinuncia agli atti e “il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”. Pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto soltanto dichiarare l’estinzione del processo civile, senza liquidarne le spese.

Preliminare e dirimente, tuttavia, è il rilievo che l’ordinanza ex art. 306 c.p.c., non può essere oggetto di ricorso per cassazione. Quantomeno per quel che concerne la liquidazione delle spese, il provvedimento in esame presenta una sostanza decisoria che ovviamente prevale sulla sua forma, e per cui è impugnabile a mezzo di appello, senza che sia in alcun modo giustificato l’immediato ricorso al giudice di legittimità, il quale verrebbe a consistere, integrando una eccezione ai principi generali normativamente non giustificata, nella pretermissione appunto del grado d’appello. Al contrario, sussiste proprio giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, nel caso in cui l’ordinanza ex art. 306 c.p.c., sia emessa in un contesto di contrasto tra le parti, essa diventa sostanzialmente sentenza, e quindi è impugnabile con appello (Cass. sez. 2, ord. 14 dicembre 2009 n. 26210 insegna che l’ordinanza con cui il giudice dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti e compensa le spese anzichè liquidarle, non limitandosi a prendere atto della rinuncia e della accettazione di questa, ma risolvendo la controversia sull’esistenza stessa dei presupposti per l’estinzione, ha valore di sentenza impugnabile con i mezzi ordinari, in quanto provvedimento assunto nel contrasto delle parti, che esce quindi dal paradigma di cui all’art. 306 c.p.c., il quale presuppone la concorde accettazione della rinuncia; e Cass. sez. 3, ord. 3 luglio 2009 n. 15631 a sua volta insegna che l’ordinanza con cui il giudice di merito dichiara estinto il processo per rinuncia agli atti, previa esclusione della necessità di accettazione delle altre parti per insussistenza di loro interesse alla prosecuzione della causa, ha contenuto decisorio sull’esistenza dei presupposti dell’estinzione, e perciò è impugnabile con appello, anche se l’impugnazione riguardi solo la statuizione relativa alle spese, mentre sfugge allo speciale regime di non impugnabilità ex art. 306 c.p.c., comma 4, per le ordinanze che si limitano a dichiarare l’estinzione in assenza di contestazioni).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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