Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2000 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2000 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 20799-2012 proposto da:
ZUCCARO ALBINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 120, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE
LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato MELILLO ANTONIO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA – già Aurora Assicurazioni SpA, già
Winterthur Assicurazioni SpA,
D’ADDARIO VITO;

intimati

avverso la sentenza n. 210/2011 del TRIBUNALE di BARI – Sezione
Distaccata di RUTIGLIANO del 3.8.2011, depositata 1’11/08/2011;

Data pubblicazione: 29/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Ric. 2012 n. 20799 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<>.
(sentenza dell’Il agosto 2011).
2. Avverso la suddetta sentenza, Zuccaro ricorre per cassazione con
unico motivo.
L’Asicurazione e D’Addario non svolgono difese.

E’ applicabile ratione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce omessa, ovvero insufficiente,
illogica e irragionevole motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ., in relazione al

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domanda di risarcimento dei danni proposta da Albina Zuccaro in esito

rigetto della richiesta di rinnovazione della cm medico-legale per gli
ulteriori danni sofferti dopo la sentenza di primo grado.
Il motivo è inammissibile.
1.1. In primo luogo, si deduce inammissibilmente come difetto di
motivazione un vizio processuale, quale è quello dedotto in riferimento

di primo grado.
Vizio processuale, quindi, che si sarebbe dovuto far valere – secondo
giurisprudenza consolidata – attraverso motivi di ricorso in riferimento
all’art. 360, n. 4 c.p.c.
Infatti, la questione processuale può porsi in riferimento: ad un’erronea
interpretazione della norma processuale in astratto; alla sua omessa
applicazione alla vicenda processuale cui doveva essere applicata; alla
erronea sussunzione di un fatto processuale sotto di essa pur esattamente
interpretata in astratto; ad una ricostruzione del fatto processuale erronea
e, quindi, al conseguente errore di sussunzione di esso sotto la norma
processuale. Ma, ognuna di queste ipotesi non è riconducibile all’art. 360
n. 5 c.p.c., perché questo attiene alla ricostruzione della c.d. quaestio facti e
perché la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale nella sua
interezza e non con le limitazioni indicate nel n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (in
motivazione, Cass. n. 4329 del 2009).
D’altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’escludere
un autonomo rilievo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in riferimento alla
violazione della giurisdizione e, quindi, di una norma del procedimento
(cass. n. 24009 del 2007 e a partire da S.U. n. 4369 del 1977) e si è più
volte pronunciata univocamente nel senso di escludere la deducibilità
della violazione dell’art. 112 c.p.c. come vizio di motivazione (Cass. n.
604 del 2003). Di recente, in riferimento alle norme che regolano
l’estinzione del giudizio, Cass. 31 luglio 2012, n. 13683).

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all’art. 345 cod. proc. civ. relativamente ai danni sofferti dopo la sentenza

1.2. In secondo luogo, il motivo è inammissibile sulla base della
giurisprudenza della Corte, secondo la quale i vizi di cui all’art. 360 cod.
proc. civ., n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – salvo che non
investano diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro,

motivazione

sia,

quanto

allo

stesso

fatto

controverso,

contemporaneamente omessa, nonché insufficiente e, ancora
contraddittoria; con la conseguenza, che è onere del ricorrente precisare
quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta
essere rimessa al giudice. (Cass. 25 gennaio 2011 n. 1747; Cass. 30 marzo
2010, n. 7626; Cass. 19 gennaio 2010, n. 713, in motivazione).>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.

ma sono alternativi, non essendo logicamente concepibile che una stessa

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