Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2000 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 28/01/2010), n.2000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

K.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA M. DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato ZUCCALA’ GIANPIERO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore e QUESTURA

DI ROMA in persona del Questore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza R.G. 62477/07 del TRIBUNALE di ROMA del 14.12.07,

depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore:

“Il consigliere relatore, letti gli atti:

Ritenuto in fatto.

K.R. ricorre per Cassazione, formulando due motivi, contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso l’ordinanza che aveva respinto il suo ricorso ex art. 700 c.p.c. contro il decreto del Questore di Roma di rifiuto del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, lamentando, tra l’altro, violazione delle norme sulla giurisdizione.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma.

Considerato in diritto.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ proposto contro provvedimento non impugnabile per Cassazione. Infatti, le Sezioni unite hanno gia’ chiarito che in riferimento ai procedimenti cautelari non e’ consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti ne’ puo’ ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della S.C., essendo pur sempre possibile (v, sentenza Corte Cost. n. 253 del 1994), contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale, il reclamo ad un giudice processualmente sovraordinato che comporti il riesame anche della questione di giurisdizione (Sez. U, Ordinanza n. 27537 del 20/11/2008). Reclamo nella specie proposto e respinto.

Per questi motivi Ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1 e dell’art. 380 bis c.p.c.�.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria, di inammissibilita’ del ricorso.

Le spese processuali del giudizio di legittimita’ liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della ricorrente senza che a cio’ osti la dichiarazione sottoscritta dal difensore e versata in atti da cui si evince che il ricorrente e’ stato convocato per la discussione del riconoscimento dello stato di rifugiato, stante, peraltro, l’originaria inammissibilita’ del ricorso proposto contro provvedimento non impugnabile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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