Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2000 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 2000 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 15174-2014 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;
– ricorrente contro

IMMOBILIARE DELL’AGRI SRL, LUIGI GESUALDI SRL;

2017
3231

intimati

Nonché da:
LUIGI

GESUALDI

SRL,

IMMOBILIARE

DELL’AGRI

SRL,

in ROMA PIAZZA DELLA

elettivamente domiciliati

BALDUINA 59/A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
GESUALDI,

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

Data pubblicazione: 26/01/2018

GIUSEPPE NICOLA SOLIMANDO;
– controricorrenti incidentali contro
EQUITALIA CENTRO SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato
MARIA TERESA BARBANTINI, rappresentata e difesa

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 37/2013 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 09/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI DIOTALLEVI.

dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;

R.G. N. 15174/14
Svolgimento del processo
Equitalia Centro s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla CTR di
Bologna, sez. IX in data 18 marzo 2013 e depositata il 9 aprile 2013 con la quale rigettava l’appello
proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Rimini con la quale riteneva dovute le imposte
per l’importo di euro 85.043,65, oltre gli interessi e non dovute le relative sanzioni e la domanda ex
art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati Immobiliare Agri s.r.l. e dalla Luigi Gesualdi s.r.l.

Si sono costituiti la Immobiliare Agri s.r.l. e la Luigi Gesualdi s.r.l. con controricorso proponendo
appello incidentale.
Ha proposto controricorso ex art. 371 c. IV c.p.c. Equitalia
Motivi della decisione.
Osserva la Corte che devono preliminarmente dichiararsi manifestamente infondati e comunque
generici i motivi dedotti nell’appello incidentale relativi alla nullità della notifica del ricorso perché
eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, e quello relativo al difetto di procura speciale alle liti
con conseguente difetto di ius postulandi. Dagli atti emerge chiaramente la piena sussistenza delle
condizioni di legge richieste, peraltro ulteriormente avvalorate dal deposito dell’atto notarile.
Insussistente appare poi il riferimento alla c.d. doppia conforme, principio irritualmente evocato
rispetto ad una sentenza di appello che si basa su una sentenza erroneamente richiamata solo per
relationem.
Nel merito il ricorso di Equitalia Centro s.p.a. è fondato. Con l’unico motivo di impugnazione la
ricorrente deduce ex art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. l’erronea motivazione in ordine ad un fatto decisivo per
il giudizio. La sentenza della CTR di Bologna, che conferma la sentenza della CTP di Rimini fonda
la propria decisione sulla ritenuta circostanza derivante da una sentenza ritenuta passata in giudicato
e cioè la sentenza n. 23/3/2009 da cui deriverebbe la circostanza ormai coperta dal giudicato che la
somma complessiva a titolo di capitale che può essere richiesta dall’ente riscossore è pari ad euro
85.043,65, con riferimento alla quale vanno computati gli interessi di legge senza aggravio di
sanzioni. In realtà, come ha correttamente documentato la ricorrente, la sentenza n. 23/3/2009 non è
assistita dalla definitività del giudicato, essendo stata impugnata davanti alla CTR di Bologna che,
con sentenza n. 20 settembre 2011 ha riformato la sentenza della CTP di Rimini., ritenendo che le
somme dovute da Beton Agri e Immobiliare AGRI dovessero essere maggiorate anche delle relative
sanzioni.
La sentenza della CTR di Bologna, oggi impugnata, si basa dunque su di un presupposto erroneo, un
error in procedendo in base al quale è stato erroneamente rigettato l’appello della odierna ricorrente.
Con riferimento altresì alla richiesta di condanna per il risarcimento dei danni avanzata con il ricorso
incidentale la stessa appare infondata, vista la motivazione adottata dalla CTR , esente da censure
logico giuridiche, in ordine alla complessità del giudizio e al comportamento delle parti; il motivo
relativo alla domanda risarcitoria ex artt. 96 c.p.c. deve essere dunque rigettato
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra
sezione della CTR di Bologna, che potrà tenere conto anche dell’esito del ricorso per cassazione
proposto avverso la sentenza della CTR di Bologna in data 20 settembre 2011.

A sostegno del ricorso l’Ufficio ricorrente ha proposto un unico motivo.

Le spese potranno essere liquidate all’esito definitivo del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
incidentale ,a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento
da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale , a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma 12 dicembre 2017

La Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR di Bolo gna
per nuovo giudizio. Spese al definitivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA