Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 200 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 200 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
in persona del Direttore

AGENZIA DELLE ENTRATE,

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente:

2>0
contro
BIZZARRO MASSIMO, rappresentato e difeso congiuntamente

e disgiuntamente per procura a margine del
controricorso dagli Avv.ti Giuseppe D’Auria e Eriberto
Di Blasio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla
via Antonio Ciamarra n.196 presso lo studio
dell’Avv.Giorgio De Angelis.

Data pubblicazione: 09/01/2014

controricorrente-

avverso la sentenza n.39/47/08 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, depositata il
4.4.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udito per la ricorrente l’Avv.Maria Pia Camassa;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

A seguito di processo verbale di constatazione
venne contestato a Massimo Bizzarro di avere
illegittimamente usufruito, per i medesimi
investimenti, di due diverse agevolazioni fiscali e
cioè l’agevolazione prevista dall’art.9 septies, comma
4 della legge 608/96 (cd. prestito d’onore), attraverso
un finanziamento in parte a fondo perduto ed in parte a
mutuo agevolato, nonché l’agevolazione, sotto forma di
credito di imposta, di cui all’art.8 della legge
n.388/2000.
Il ricorso avverso l’atto di recupero proposto dal
contribuente, il quale invocava l’applicazione della
cd. “regola de minimis”, venne accolto dalla
Commissione Tributaria Provinciale e tale decisione,

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udienza del 25.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;

appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la
sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di appello motivavano la decisione
rilevando che la normativa di cui all’art.8 della legge

contributi a fondo perduto e che, anzi, secondo
circolari della stessa Agenzia delle Entrate erano
fruibili gli aiuti che soddisfacevano i criteri della
regola c.d.”de minimis”, ovvero di importo così poco
elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi
e sulla concorrenza fra Stati membri e per i quali non
vi era obbligo di previa notifica alla Commissione
Europea.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle
Entrate.
Massimo Bizzarro ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto

1.Con unico motivo -rubricato

violazione e falsa

applicazione dell’art.8, comma 1, 1.23.12.2000 n.388.
Art.360 n.3 c.p.c.-

la ricorrente, premesso che nella

fattispecie era pacifico che il contribuente avesse
goduto per lo stesso investimento di due agevolazioni,
deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione

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n.388 del 2000 non prevedeva il divieto di cumulo con i

Tributaria

campana nell’interpretazione della norma

indicata in rubrica la quale espressamente sancisce il
divieto di cumulo rendendo inapplicabile la regola de
minimis.
2.11 motivo è fondato.

usufruire per l’acquisto dei medesimi beni sia del c.d.
“prestito d’onore” previsto dalla legge 608/96, sia del
credito di imposta ai sensi dell’art.8 della legge
n.388 del 2000. E, ciò, in violazione dell’espressa
disposizione di quest’ultima norma la quale, al suo
ultimo comma (nel testo applicabile ratione temporis)
prevede espressamente che il credito di imposta non è
cumulabile “con altri aiuti che abbiano ad oggetto
i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta”.
A

fronte

del

chiaro

dettato

normativo,

l’applicabilità della cd. “regola de minimis”,
richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale, è,
pertanto, da escludersi.
Secondo detta regola, introdotta dalla Commissione
CE, già nel 1992 (e, successivamente, nel 1996) con
propria Comunicazione, gli aiuti di esigua entità
(aiuti appunto “de minimis”) non rientrano nel campo di
applicazione dell’art.87, par.1, del Trattato, perché,
concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e

4

2.1.E’pacifico in atti che il contribuente ebbe ad

sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti
all’obbligo di previa notifica alla Commissione (ex
art.88, par.3 del Trattato).Per la Commissione,
infatti, gli aiuti che non superano l’importo di
100.000 ecu in tre anni non rientrano nel campo di

produrrebbero degli effetti percettibili sugli scambi e
sulla concorrenza (Comunicazione della Commissione
relativa agli aiuti de minimis, in GUCE del 6.3.1996
p.9).
Ciò, comunque, non toglie che il legislatore
nazionale possa limitare i benefici fiscali entro
soglie predefinite ovvero, come nel caso in esame,
circoscriverne gli effetti di cumulo e ciò , sulla base
del principio, condiviso dal Collegio, per cui
“incorre nella violazione della normativa comunitaria
il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in
misura eccedente alla regola “de minimis” e non se
circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri
discrezionali, benefici fiscali entro soglie
predefinite

(Cass.21797/2011;

Cass.6671/2012;

Cass.n.20245/13).
E, d’altronde, lo stesso regolamento CE n.69/2001
della Commissione del 12.1.2001 (citato dal
controricorrente a fondamento del suo assunto) nei suoi

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applicazione dell’art.92 del Trattato in quanto non

“considerando” (p.5), lungi dall’introdurre un obbligo,
lascia impregiudicata la mera “possibilità” che le
imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti
di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in
un regolamento di esenzione per categoria.

impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della
normativa di riferimento come sopra interpretata,
cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
essendo incontestato che il contribuente abbia
usufruito di due diverse agevolazioni per l’acquisto
dei medesimi beni, la controversia può essere decisa
nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo
proposto da Massimo Bizzarro.
La novità della questione e tutte le particolarità
della fattispecie inducono a compensare integralmente
tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese
processuali di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

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Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza

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