Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20 del 03/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 03/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep.03/01/2018),  n. 20

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.S.S. con ricorso del 2011 adiva il Tribunale di Catania al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. n. 210 del 1992, in considerazione dell’epatopatia cronica HCV che asseriva essere correlata alle trasfusioni di sangue cui era stato sottoposto durante un ricovero ospedaliero nell’anno 1972.

La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. Argomentava che il ricorrente non aveva indicato in quale data egli avesse avuto conoscenza della riconducibilità causale della malattia alla trasfusione, al fine di evitare la maturazione del termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione decorrente dall’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997. Aggiungeva che lo stesso D.S. aveva ammesso di aver avuto conoscenza già nel 1991 di essere positivo all’HCV, sicchè la domanda amministrativa del 2005 era senz’altro tardiva;

2. per la cassazione della sentenza D.S.S. ha proposto ricorso, a fondamento del quale deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 3, comma 1 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Riferisce che la consulenza tecnica d’ufficio di primo grado aveva collocato nell’aprile del 2003 il momento della comparsa dei primi sintomi e la presa di coscienza della malattia. Sostiene che al fine di valutare il momento di decorrenza della prescrizione occorre far riferimento al momento dell’acquisita consapevolezza dell’esistenza di un danno epatico, ossia di una patologia riconducibile ad una delle malattie indicate nella tabella annessa D.P.R. del 1981;

3. il Ministero della salute ha resistito con atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale;

4. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è manifestamente fondato.

A norma della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1 nel testo modificato dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9 la domanda amministrativa per ottenere l’indennizzo deve essere presentata “nel termine di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali (…) dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno”;

2. la Corte Costituzionale, nel ritenere legittima la disposizione che ha introdotto il termine di decadenza anche con riguardo alle patologie contratte in esito a trasfusioni, ha chiarito che il termine di tre anni fissato dalla norma e decorrente “dal momento dell’acquisita conoscenza dell’esito dannoso dell’intervento terapeutico” non è talmente breve da frustrare la possibilità di esercizio del diritto alla prestazione e vanificare la previsione dell’indennizzo (cfr. Corte Cost. n. 342 del 2006);

3. per la decorrenza del termine triennale, si richiede la consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione (o alla trasfusione), dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr. Cass. S.U. nn. 8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 22706 del 2010; Cass. n. 19811 del 2013, Cass. n. 2684 del 2017);

4. si è anche precisato che ove la prestazione indennitaria sia richiesta in relazione ad epatite post-trasfusionale contratta in epoca precedente all’entrata in vigore della L. n. 238 del 1997 – con la quale è stato esteso il termine decadenziale già previsto per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie – il termine decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina (in questo senso le Sezioni unite di questa Corte 22.7.2015 un. 15352 e 15353); ciò vale tuttavia a condizione che alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno ò(con riferimento anche alla sua eziologia), mentre, in caso contrario, decorre dal momento da cui tale conoscenza sia intervenuta (Cass. n. 7240 del 27/03/2014);

5. in definitiva, per la decorrenza del termine triennale di decadenza non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell’epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l’indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l’indennizzo, del superamento della soglia di indennizzabilità (Cass.S.U. nn.8064 e 8065 del 2010 cit., Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12019 del 2016);

6. nel caso, ha quindi errato la Corte territoriale nell’individuare la data di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della (mera) positività all’HCV, rilevando invece il momento in cui egli ha avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza; la consapevole. del danno clinico indennivabile causato dall’epatite correlata alla trasfusione;

7. il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d:appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà pròcedere a nuovo esame, attenendosi al principio sopra individuato;

8. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA