Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19999 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 20451-2011 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Missione
Gestione Contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa, già
Commissario straordinario di Governo per l’Emergenza rifiuti nella
Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis,
– ricorrente contro
COMUNE DI BOSCOREALE,
ZURLO TERESA;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/08/2013

avverso la sentenza n. 700/2010 del TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA del 7.6.2010, depositata 1’8/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 5.12.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza 8.6.10 del tribunale di Torre Annunziata, n. 700:
«1. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Missione Gestione
contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa (già
Commissario straordinario di Governo per l’Emergenza rifiuti nella
Regione Campania) ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con la quale sono stati dichiarati inammissibili gli appelli
principale e incidentale avverso l’accoglimento, da parte del giudice di
pace, della domanda — contenuta entro € 1.032,91 — di Teresa Zurlo di
condanna del Comune di residenza — Boscoreale — e del Commissario
straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, per
danno esistenziale e patrimoniale da inalazione di gas ed esalazioni
nocive, nonché per quello patrimoniale al proprio muro di abitazione
causato da incendi di rifiuti nell’anno 2008. Non svolgono attività
difensive in questa sede gli intimati.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto per
manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.

Ric. 2011 n. 20451 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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ANTONIETTA CARESTIA.

3. — La ricorrente, che col suo appello incidentale aveva contestato la
giurisdizione del giudice ordinario ai sensi della legislazione speciale in
materia (art. 3 d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21), sviluppa un unitario
motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 339 comma 3 cod.

l’indicazione, quale unico mezzo di impugnazione di una sentenza del
giudice di pace del 2008, benché su domanda contenuta entro i limiti
della decisione necessaria secondo equità ed in relazione ad una
questione di giurisdizione, del ricorso per cassazione anziché
del’appello.
3. — Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo — e
comunque ben prima della data di pronuncia dell’oggi impugnata
sentenza — chiarito che, in dipendenza della riforma dell’art. 339,
comma terzo, cod. proc. civ., di cui all’art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, per le sentenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 2.3.2006
e pronunciate nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa
necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 cod. proc.
civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso,
anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di
norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della
motivazione (Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27339; Cass. Sez.
Un., 24 giugno 2009, n. 14804; Cass., ord. 7 dicembre 2010, n. 24847;
Cass. 26 ottobre 2011, n. 22319; Cass. 8 giugno 2012, n. 9308; Cass.,
ord. 25 luglio 2012, n. 13130; Cass., ord. 26 luglio 2012, n. 13272).
4. — L’erroneità della gravata sentenza — che ha definito inammissibile
l’appello incidentale dell’odierna ricorrente in punto di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, malamente ritenendo esperibile,
quale unico mezzo di impugnazione il ricorso (immediato) per
Ric. 2011 n. 20451 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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proc. civ., in relazione al n. 4 dell’art. 360 del codice di rito, censurando

cassazione — è pertanto evidente e si propone senz’altro, quindi,
l’accoglimento del ricorso».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla
medesima corte territoriale, ma in persona di diverso giudicante,
affinché, ritenuto ammissibile il gravame sotto il profilo suddetto,
esamini gli altri motivi dell’appello dispiegato dall’odierna ricorrente e
provveda pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; per l’effetto, cassa la gravata sentenza e
rinvia al tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso
giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il P esidente

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di

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