Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19999 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25192/11 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente contro
BARBERIS ANNA MARIA
– intimata nonché contro
EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante
– intimataavverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria n.
94/08/10 depositata in data 13 luglio 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

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Data pubblicazione: 27/07/2018

La contribuente Barberis Anna Maria proponeva appello avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Savona, con la quale
era stato parzialmente accolto il ricorso dalla stessa proposto – quale
coniuge coobbligata solidale – avverso la cartella di pagamento emessa, a
seguito di iscrizione a ruolo di imposta Irpef, per l’anno d’imposta 1991, in
relazione ai capi della sentenza rispetto ai quali era risultata soccombente.
Si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, il quale faceva rilevare che

chiedeva, in via preliminare, la riunione dei giudizi e, in via incidentale,
l’accoglimento delle difese contenute nell’atto di appello.
La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della
contribuente, rilevando che non aveva fatto valere argomentazioni diverse
da quelle esposte dinanzi ai giudici di primo grado, la cui decisione doveva
essere confermata perché “fondata su elementi di legittimità e di merito” e
“pienamente condivisibile”.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della suddetta
decisione, con quattro motivi.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 61, 29 e 49 del d.lgs. n. 546/92 e 335
cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
La ricorrente evidenzia che la C.T.R. non ha rilevato la pendenza di
un separato giudizio di appello proposto dalla contribuente avverso la
medesima sentenza ed ha omesso di disporre la riunione dei due giudizi al
fine di evitare un possibile contrasto di giudicati.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’omissione del provvedimento di riunione non genera nullità
processuali denunciabili con il ricorso per cassazione (Cass. n. 2013 del
11/2/2003), difettando, peraltro, nel caso di specie, la dimostrazione di un
concreto pregiudizio ai diritti della difesa.
1.3. Infatti, l’inosservanza delle norme – come l’art. 335 cod. proc.
civ. o, in materia tributaria, il combinato disposto degli artt. 61 e 29 d.lgs.

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aveva provveduto a notificare appello avverso la medesima sentenza e

546/1992- che impongono, al fine di evitare un possibile contrasto di
giudicati, la riunione delle impugnazioni proposte separatamente contro la
stessa sentnza non è assoggettata, di per se stessa e nonostante la natura
pubblicistica di tali norme, ad un’esplicita sanzione di nullità (Cass. n. 2060
del 4/2/2004; n. 273 del 10/1/2001; n. 11809 del 19/5/2006).
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di

statuire su quello proposto dalla contribuente.
3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per vizio di
motivazione apparente e violazione e falsa applicazione degli artt. 111
Cost., 132, comma 2 n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 1,
comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2) e 4) del d.lgs. n. 546/92, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e lamenta che il giudice di
secondo grado si è limitato ad affermare apoditticamente che l’appello era
infondato e che la sentenza di primo grado era corretta, omettendo di
esplicitare i motivi che lo avevano condotto alla adozione di quella
decisione.
3. Con il quarto motivo la Agenzia delle Entrate deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 17, comma 5, I. 114/1977.
Evidenzia al riguardo che la cartella di pagamento impugnata, relativa
al recupero non solo di imposte, ma anche di sanzioni, era stata emessa a
seguito di sentenza passata in giudicato resa dalla C.T.P. di Savona che si
era pronunciata sull’avviso di accertamento emesso nei confronti del
coniuge della contribuente, relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno
1991, presentata da entrambi i coniugi; trattandosi di cartella emessa nei
confronti della coniuge co-dichiarante, ai sensi dell’art. 17, ultimo comma,
della legge 114/1997, la responsabilità solidale della contribuente sussisteva
anche in ordine alle sanzioni.
4. Il secondo motivo è fondato.
L’Ufficio costituendosi nel giudizio di appello proposto dalla
contribuente, aveva, in via incidentale, chiesto la riforma della sentenza di
primo grado nella parte in cui la C.T.P. aveva ritenuto di poter escludere

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pronunciarsi sull’appello incidentale proposto dall’Ufficio, limitandosi a

l’applicazione dell’art. 17, comma 5, legge 114/1997 con riferimento alle
sanzioni, pur essendo ormai divenuto definitivo l’accertamento notificato al
marito.
La C.T.R. non si è pronunciata sull’appello incidentale in quanto con la
motivazione resa si è limitata a respingere l’appello della contribuente, non
esaminando la doglianza fatta valere dall’Amministrazione.
L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su

una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che consente alla parte di
chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del
giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n.
22759 del 27/10/2014).
5. Anche il terzo motivo è fondato.
La Commissione tributaria regionale ha reso una motivazione
meramente apparente, in quanto si è limitata ad aderire alla decisione di
primo grado, omettendo di esaminare i motivi di gravame e non
esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto che la sentenza della Commissione
tributaria provinciale fosse condivisibile.
Infatti, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè
affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente,
non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché
recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla
con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 22232 del 03/11/2016).
Va, peraltro, rilevato che nel processo tributario la motivazione di una
sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra
decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti
mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da
consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio (Cass.
n. 5209 del 06/03/2018).
L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta
l’assorbimento del quarto motivo.

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una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra

In accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettato il primo
motivo ed assorbito il quarto motivo, la sentenza va cassata con rinvio alla
C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per il riesame oltre che per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo motivo del
ricorso e dichiara assorbito il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e

composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in camera di consiglio il 28 giugno 2018

rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa

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