Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 24/09/2020), n.19999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3501-2019 proposto da:

V.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano

Fabio ed elettivamente domiciliato in Roma via Monte Santo n. 16

presso lo studio dell’Avvocato Fabio Gerbino;

– ricorrente –

contro

G.L.M. rappresentata e difesa dall’avvocato Bernadette

Grasso elettivamente domiciliata in Roma v.le G. Mazzini, 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2018 della Corte d’appello di Messina,

depositata il 13/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il giudizio trae origine dalla domanda di risoluzione del contratto di cessione di azienda proposta da V.G. nei confronti dell’acquirente G.L.M. sul presupposto dell’inadempimento da parte della convenuta, all’obbligo di pagamento dei debiti gravanti sull’azienda al momento della cessione e che la stessa si era accollata;

– il Tribunale di Patti aveva respinto la domanda attorea in forza della ritenuta nullità della clausola per indeterminatezza della stessa, con conseguente non configurabilità dell’asserito inadempimento contrattuale;

-proposto gravame da parte del V., la Corte d’appello di Messina l’ha accolto solo in relazione alle spese di lite, compensandole per 1/2;

– la corte territoriale ha, in particolare, confermato il rigetto della domanda attorea, seppure per un motivo diverso da quello posto dal tribunale a fondamento della decisione, escludendo la valutazione di nullità della clausola ed attribuendo valenza decisiva alla mancanza di prova in ordine alla fonte dell’obbligazione asseritamente non adempiuta;

– la corte territoriale ha cioè ritenuto non sufficiente l’allegazione della previsione della clausola contrattuale circa l’accollo dei debiti aziendali richiedendo anche la prova dell’effettiva esistenza di debiti aziendali non pagati, dal momento che le cartelle esattoriali prodotte dal V. facevano riferimento a debiti non riconducibili all’azienda e che, al contempo, lo stesso attore non aveva contestato la circostanza addotta dall’acquirente di avere effettuato alcuni pagamenti;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal V. con ricorso articolato su due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste la G. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., più profili di violazione di legge (artt. 115,116,2697,1358,1453 e 1455 c.c.) per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza dell’inadempimento contrattuale in capo all’acquirente che, ad avviso del ricorrente, non avrebbe contestato le cartelle esattoriali prodotte ed i relativi importi;

– la doglianza è inammissibile risolvendosi nella censura in fatto circa la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale sulla scorta dell’argomentazione secondo la quale l’attore non aveva assolto l’onere di provare la sussistenza e consistenza del debito aziendale;

– la corte ha esaminato le contestazioni di parte convenuta e ritenuto che proprio in ragione di tali eccezioni nonchè delle risultanze istruttorie, andava ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sull’attore;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite, per avere la sentenza impugnata condannato l’appellante al pagamento di metà delle spese;

-la doglianza è inammissibile perchè la riforma della decisione sulle spese è chiesta quale conseguenza dell’accoglimento del primo motivo sicchè la declaratoria di inammissibilità di quello si estende alla censura in esame;

– all’inammissibilità dei motivi fa seguito quella del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte contro ricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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