Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.A.S. Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Paolucci, con

domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Peverini in Roma Via dei

Savorelli n. 11, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 8043/28/14, depositata il 24 settembre 2014, notificata

il 17 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2019

dal Consigliere Dott. Tinarelli Giuseppe Fuochi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– D.A.S. Srl chiedeva, con presentazione in data 19 settembre 2007 del modello VR, il rimborso del credito Iva per la somma di Euro 200.000,00 per l’anno d’imposta 2006 in relazione ai costi, fatturati ed annotati in contabilità, relativi all’edificazione di un immobile qualificato come bene ammortizzabile e strumentale perchè destinato allo svolgimento dell’attività di ristorazione della contribuente;

– avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione finanziaria la società, il 25 luglio 2012, presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento;

– in data 25 ottobre 2012 l’Agenzia delle entrate notificava atto di diniego parziale per l’importo di Euro 91.000,00 per carenza dei requisiti formali delle fatture, pagate non contestualmente, contro il quale la D.A.S. Srl proponeva separata impugnazione;

– le impugnazioni, previa riunione, erano accolte dal giudice di primo grado; la sentenza era confermata dal giudice d’appello;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per esser stata la notifica effettuata al domiciliatario ma in luogo diverso dal domicilio eletto, trattandosi, in ipotesi, di nullità e non inesistenza (v. Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016), che, in ogni caso, deve ritenersi sanata attesa l’avvenuta regolare costituzione della parte intimata;

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per aver la CTR ritenuto la decadenza dell’Agenzia delle entrate, non essendo assimilabile il diniego di rimborso del credito Iva all’avviso di accertamento del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 54 e 55;

– il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 21 per aver la CTR, a fronte della carenza dei requisiti formali delle fatture, riconosciuto il diritto di rimborso;

– il ricorso va rigettato;

– la CTR ha fondato la propria decisione su due rationes, ossia: a) l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57; b) la sussistenza dei presupposti sostanziali – ammortizzabilità e strumentalità del bene – a fondamento del diritto di rimborso;

– orbene, ancorchè il primo motivo sia fondato, il secondo è inammissibile;

– è ben vero, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza il diniego di rimborso dell’eccedenza detraibile soggiace al termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 se esso dipenda dalla contestazione della sussistenza dell’eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre, come nella specie, non vi soggiace se, pacifica tale sussistenza, vengano contestati i requisiti per l’accesso al rimborso contemplati dallo stesso decreto, art. 30, commi 2 e 3 poichè, in tale evenienza, non viene in rilievo una pretesa tributaria nuova (“una nuova imposta”) ma solamente una contestazione sui fatti costitutivi del diritto al rimborso, che, anzi, suppone, di per sè, l’esistenza di eccedenze a favore della contribuente (v. Cass. n. 16768 del 09/08/2016; Cass. n. 8810 del 10/04/2013; Cass. n. 8642 del 09/04/2009);

– con il secondo motivo, peraltro, l’Amministrazione, nel denunciare violazione di legge, non ha censurato l’accertamento in fatto in ordine all’esistenza dei requisiti sostanziali per accedere al diritto al rimborso tali da rendere ininfluenti le irregolarità formali, avendo il giudice d’appello affermato che “a fronte della accertata effettuazione dei lavori e dei relativi pagamenti mediante strumenti tracciabili e verificati (assegni bancari), nonchè della incontestata rispondenza al vero delle circostanze evidenziate dai pubblici redattori del verbale di accertamento del 2007, che esclude anche il sospetto di frode in relazione alle operazioni in discorso, è del tutto irrilevante che le fatture presentino alcuni vizi formali (peraltro documentalmente contestati) una volta accertato che esse corrispondono effettivamente a spese sostenute, nel periodo indicato, ed inerenti”;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza;

– non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore della D.A.S. Srl, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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