Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. I, 21/09/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 21/09/2010), n.19999
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Appia
Pignatelli 362, presso l’avv. Carlo Selmi, rappresentato e difeso
dagli avvocati Manno Vincenzo Davide e Alessandro Siagura, del Foro
di Palermo, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI s.p.a. con socio unico in
liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
IMPREGILO s.p.a., quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di
imprese fra Impregilo s.p.a (ex Lodigiani s.p.a.), ICORI s.p.a. e
Benedetto Versaci s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via Agri 3, presso l’avv.
Mormino Ignazio, che le rappresenta e difende insieme con l’avv.
Claudio Schicchi per procura in atti,
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 341/08, in
data 18 marzo 2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5
maggio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
udito, per le controricorrenti, l’avv. Ignazio Mormino, che ha
chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha dichiarato di
aderire alla relazione in atti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
IL CONSIGLIERE RELATORE;
letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. Imprepar Impregilo Partecipazioni s.p.a. con socio unico e Impregilo s.p.a. hanno depositato controricorso in relazione al ricorso per cassazione proposto da D.P., con atto notificato il 4 maggio 2009, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 341/08 in data 18 marzo 2008, ma non depositato nella Cancelleria della Corte di Cassazione;
2. il ricorso per cassazione appare improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, non essendo stato depositato in termini presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass. 1987/4876;
1997/4452);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida il rilievo formulato al punto 2., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”; B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010