Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19999 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17448-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

DISTILLERIA BERTOLINO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 37/29/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Distilleria Bertolino s.p.a. (che resiste, con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione 29, n. 37/29/2016, depositata in data 11/01/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento c.c. di “primo livello”, emesso in seguito a rettifica della dichiarazione presentata dalla società de qua, consolidata dalla Finanziaria Valenzana s.p.a., per IRES dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente annullato l’atto impositivo.

I giudici del gravame hanno annullato integralmente l’avviso di accertamento, rilevando l’incompetenza territoriale ad emettere l’atto dell’Ufficio di Palermo, essendo competente l’Ufficio di Alessandria, domicilio fiscale della consolidante.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Ufficio lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando il giudicato interno formatosi sulla questione di competenza dell’Ufficio ad emettere l’avviso di accertamento impugnato. Con il secondo motivo, l’Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 129 TUIR e del D.M. 9 giugno 2004, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, avendo i giudici del gravame ritenuto che il solo Ufficio competente a muovere sostanziali contestazioni sull’imponibile dichiarato dalla società, che aderisce alla fiscal unit, fosse quello territorialmente adibito alla rettifica della dichiarazione presentata dalla capogruppo che consolida.

2. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione, avanzata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di interesse, in quanto l’affermazione dei giudici di appello in ordine alla “incompetenza della C.T.P. di Palermo” non può ritenersi autonoma, essendo conseguente alla ritenuta incompetenza territoriale dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, di Palermo, stante il domicilio fiscale, in Alessandria, della consolidante.

3. Tanto premesso, il primo motivo di censura è da ritenersi fondato, con assorbimento del secondo.

Emerge dagli atti (e non è peraltro contestato neppure, in questa sede, dalla controricorrente) che la questione relativa ai vizio di formazione dell’atto impositivo, per asserita carenza di competenza territoriale dell’Ufficio emittente, non aveva formato oggetto dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente, in primo grado. L’affermazione dei giudici del gravame si pone dunque in palese contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, sentenza n. 18448/2015; Cass. Sez. 5, sentenza n. 20516/2006; Cass. Sez. 5, sentenza n. 10779/2007; Cass. Sez. 5, sentenza n. 21759/2011; Cass. Sez. 5, sentenza n. 19337/2011) la quale ritiene che il giudizio tributario, pur non connotandosi come un giudizio di “impugnazione-annullamento” in senso stretto, ma piuttosto come un giudizio di “impugnazione-merito”, poichè non finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma – ove il contribuente non si limiti a dedurre con il ricorso esclusivamente vizi di validità dell’atto -diretto alla pronuncia di una decisione di merito su rapporto tributario:

sostitutiva dell’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, rimane tuttavia pur sempre definito entro i limiti oggettuali posti, da un iato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

La C.T.R., nella specie, è incorsa ne vizio di ultrapetizione, poichè avrebbe dovuto attenersi all’esame dei motivi espressamente dedotti dalle parti, non potendo annullare “ex officio” il provvedimento per vizi diversi, anche qualora quest’ultimi risultassero dagli stessi elementi acquisiti in giudizio, considerato che tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al thema controversum (Cass. n. 1685/2016; Cass. n. 9020/2017).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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